Successione, risparmi migliaia di euro di tasse se tuo fratello ti liquida la tua quota con il patto di famiglia

Pubblicato il: 08/10/2026

Un imprenditore trasferisce l'azienda di famiglia al figlio maggiore e liquida la sorella con una somma di alcuni milioni di euro. Quella somma, a seconda di come viene qualificata dal fisco, può essere soggetta a un'imposta di donazione molto diversa, anche nella misura di decine di migliaia di euro. È attorno a questo nodo che si è mossa negli ultimi anni la giurisprudenza sul patto di famiglia, istituto disciplinato dagli artt. 768 bis e seguenti del Codice civile e introdotto dalla Legge n. 55 del 14 febbraio 2006.

Un istituto rimasto senza regole fiscali proprie
Quando il legislatore ha introdotto il patto di famiglia, derogando al divieto di patti successori di cui all'art. 458 del c.c., non ha previsto un trattamento tributario organico per le diverse attribuzioni che l'operazione genera. Si è limitato, infatti, a riconoscere l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni dall'imprenditore al discendente assegnatario, secondo le condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni). Il resto è stato ricostruito per via interpretativa, con un'accelerazione decisiva dal 2020 in avanti.

La neutralità sulle imposte dirette
Con riferimento alle imposte dirette vale, invece, un principio di continuità dei valori. Il comma 1 dell'art. 58 del T.U.I.R. esclude plusvalenze imponibili sul trasferimento gratuito dell'azienda e il beneficiario eredita i valori fiscali del cedente. L'eventuale tassazione emerge solo alla successiva rivendita a terzi, come reddito d'impresa o come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R., a seconda che l'attività prosegua o cessi. Per le partecipazioni il costo fiscale resta quello sostenuto a suo tempo dal donante, come previsto dal comma 6 dell’art. 68 del T.U.I.R..

Le somme versate ai fratelli diventano liberalità del genitore
Il cambio di passo più rilevante riguarda le imposte indirette, in particolare la qualificazione delle attribuzioni compensative previste dall'art. 768 quater del c.c., cioè le somme che l'assegnatario deve corrispondere ai legittimari esclusi dal trasferimento. Fino al 2020 l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, trattava questi versamenti come donazioni autonome tra fratelli, tassate con l'aliquota del 6% e una franchigia di soli 100.000 euro. Tale interpretazione rendeva il patto più oneroso di una semplice donazione diretta.

La Cassazione ha ribaltato questa impostazione con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, affermando che il versamento non nasce da una scelta libera dell'assegnatario, ma da un obbligo di legge collegato al perfezionamento del patto. La somma va quindi trattata come liberalità indiretta riferibile all'imprenditore disponente, non come donazione autonoma tra fratelli: si applicano l'aliquota del 4% e la franchigia di un milione di euro previste per il rapporto genitore-figlio.

Si pensi a un'azienda di famiglia trasferita alla figlia per un valore di 3.400.000 euro, con una liquidazione di 1.700.000 euro al fratello non assegnatario. Se quella somma venisse considerata un dono autonomo tra fratelli, l'imposta sarebbe di circa 96.000 euro. Se invece la si considera come un dono indiretto del padre, come impone oggi la Cassazione, l'imposta scende a 28.000 euro, con un risparmio di 68.000 euro che cresce in proporzione al valore del patrimonio trasferito. L'orientamento è stato confermato dalle ordinanze nn. 19561/2022 e 19627/2024 e recepito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025.

Il nodo ancora aperto del conguaglio
Un punto che la giurisprudenza non ha ancora risolto è se quella stessa liquidazione possa entrare, in futuro, nel calcolo del costo fiscale dell'azienda o delle quote in vista di una loro vendita a terzi. Per chi propende per una risposta positiva, si tratta di un esborso imposto dalla legge e quindi assimilabile a un costo di acquisizione. La tesi opposta si basa sulla considerazione che il legittimario beneficiario non è tassato, ai fini reddituali, su quella somma, per cui riconoscerla come costo a chi l'ha versata produrrebbe un vantaggio fiscale privo di contropartita.

Il voto sui dividendi diventa decisivo per l'esenzione
Il secondo cambiamento riguarda le donazioni di nuda proprietà delle partecipazioni, ipotesi frequente quando il disponente vuole trattenere l'usufrutto. Perché l'esenzione dell'art. 3, comma 4-ter, resti valida, il beneficiario deve acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 del c.c., comma 1, n. 1) e conservarlo per 5 anni. Con le ordinanze nn. 6614 e 6616 del 19 marzo 2026, la Cassazione ha precisato che il diritto di voto trasferito al nudo proprietario tramite la convenzione ex art. 2352 del c.c. deve comprendere anche le delibere sulla destinazione degli utili. Se la scelta tra distribuzione e accantonamento a riserva resta all'usufruttuario, il controllo effettivo non si trasferisce e l'esenzione decade.

Il caso limite dell'interpello n. 143 e le società di persone
La risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026 ha applicato lo stesso principio con particolare rigore, negando il beneficio in un caso in cui il padre, pur cedendo la nuda proprietà e il voto formale, aveva mantenuto usufrutto vitalizio, cariche sociali, poteri sulle partecipate e una clausola che richiedeva il 96% dei voti per modificare la governance. Per l'Agenzia, quella struttura svuotava di contenuto il trasferimento del potere decisionale.
Situazione diversa per le società di persone: con la sentenza n. 7619 del 30 marzo 2026, la Cassazione ha confermato che basta l'impegno dell'assegnatario a proseguire l'attività e mantenere le quote, indipendentemente dalla permanenza dell'usufrutto in capo al disponente.

L'atto pubblico copre l'intera operazione, non solo il patto formale
Il terzo intervento riguarda la forma. L'art. 768 ter del c.c. impone l'atto pubblico a pena di nullità e la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026 ha esteso questo obbligo a ogni intesa collegata — transazioni, accordi integrativi, intese sul conguaglio — che concorra a ridefinire l'assetto proprietario nel passaggio generazionale. È una precisazione che incide su una prassi piuttosto diffusa tra le famiglie imprenditoriali, ossia quella di frazionare l'operazione in diversi atti di forma più agile, magari una scrittura privata per i rapporti tra fratelli e un verbale assembleare per il nuovo assetto societario.

Se questi atti, messi insieme, realizzano di fatto un passaggio generazionale con liquidazione dei legittimari, non basta la scrittura privata: serve l'atto notarile su tutta l'operazione. Se manca, l'intera operazione può essere annullata e riqualificata come patto successorio vietato. Sul piano fiscale, questo significa perdere l'esenzione, con recupero dell'imposta, sanzioni e interessi.


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Smartphone, puoi ottenere un risarcimento anche senza danni alla salute, solo per la paura: nuova ordinanza di Cassazione

Pubblicato il: 07/10/2026

Con l'ordinanza n. 24015/2026 della Terza Sezione civile, la Corte di Cassazione affronta un tema che riguarda la vita quotidiana di milioni di persone: l'uso eccessivo del cellulare può rappresentare un pericolo concreto per la salute. I giudici richiamano un principio già affermato nella giurisprudenza: chi deve comportarsi con prudenza per non causare danni è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie, e persino quelle soltanto opportune, per proteggere la salute di chi usa il prodotto. Questo obbligo diventa ancora più rigoroso per chi svolge un'attività professionale e mette in commercio beni destinati ai consumatori.
Secondo la Corte, la diligenza richiesta a un'azienda non si esaurisce nel rispetto delle regole tecniche minime. Serve un comportamento proporzionato alla natura del prodotto e al suo livello di pericolosità, che comprende anche il dovere di seguire l'evoluzione della ricerca scientifica e di aggiornare di conseguenza le informazioni fornite al pubblico.
L'obiettivo è eliminare o ridurre il rischio e mettere il consumatore nella condizione di sapere tutto ciò che serve. Questo vale soprattutto quando i pericoli non sono immediatamente percepibili e quando bastano semplici accorgimenti personali, uniti a una corretta informazione, per abbassare il livello di esposizione.
Radiofrequenze, segnale debole e minori: i rischi che vanno spiegati
Richiamando anche la giurisprudenza europea, la Cassazione ricorda che l'uso del cellulare espone a radiofrequenze in misura variabile, a seconda di come il telefono viene utilizzato. Per questo il produttore deve mettere in guardia l'utente anche se oggi non esistono risultati scientifici certi, così che ciascuno possa valutare da sé fattori come la durata delle chiamate, la distanza del dispositivo dal corpo, la qualità del segnale e l'esposizione accumulata nel tempo.
C'è un aspetto che molti ignorano: in alcune situazioni del tutto normali, come in auto o dove il segnale è debole, il telefono aumenta in modo significativo l'emissione di radiofrequenze. E con un uso prolungato o a stretto contatto con il corpo, il rischio cresce soprattutto per bambini e ragazzi, come evidenziato da uno studio documentato della Società Italiana di Pediatria.
La Corte ha così dato ragione, nella sostanza, alla donna che aveva fatto ricorso. Lei sosteneva che, se fosse stata informata correttamente, avrebbe cambiato le sue abitudini: avrebbe ridotto le telefonate lunghe, usato più spesso vivavoce e auricolari, evitato di tenere il telefono a contatto con il corpo o acceso accanto a sé durante la notte, e sarebbe stata più attenta in presenza dei figli piccoli.
Risarcibile anche il danno da "mero timore"
La conseguenza più rilevante della decisione è che si apre la strada a numerose richieste di risarcimento nei confronti delle aziende produttrici. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che può essere risarcito anche il danno da semplice paura, a condizione che questa si trasformi in un turbamento psichico reale e giuridicamente rilevante. Non basta quindi una generica preoccupazione: serve un disagio concreto, che incida davvero sulla vita della persona.
Il quadro va letto insieme a un dato scientifico importante: l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), pur escludendo al momento la certezza di danni, ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come "possibilmente cancerogeni per l'uomo". Non a caso, dopo la sentenza del Tar Lazio, Sez. III-quater, n. 500 del 15 gennaio 2019, che aveva richiamato l'obbligo previsto dall'articolo 10 della legge n. 36/2001, i Ministeri della Salute, dell'Istruzione e dell'Ambiente hanno avviato una campagna informativa su Rai, web e social, con l'obiettivo di promuovere un uso corretto dei telefoni e di spiegare i rischi per salute e ambiente legati a un uso scorretto.
Bambini sempre connessi e notti senza riposo: i numeri che preoccupano
Nonostante la campagna, i risultati sembrano modesti. Secondo gli ultimi dati Istat, ogni italiano possiede in media più di un cellulare. Circa il 19% dei bambini tra i 6 e i 10 anni e l'85% degli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni usa il telefono ogni giorno, e il 72% naviga quotidianamente su internet. Le più assidue sono le ragazze: l'87,5% usa lo smartphone tutti i giorni.
I rischi però non si fermano alle radiofrequenze. La luce blu dello schermo e la stimolazione continua riducono la produzione di melatonina, alterando i ritmi naturali del sonno, soprattutto se si usa il telefono a letto. Le cuffie ad alto volume usate a lungo danneggiano l'udito, mentre la luce intensa dello schermo al buio affatica la vista.
Una dipendenza che cambia anche le relazioni
C'è, infine, un effetto più sottile ma non meno importante: l'impatto del telefonino sui rapporti umani. Tutto tende a diventare virtuale e il contatto diretto con gli altri si sta rapidamente perdendo. Basta entrare in una qualsiasi sala d'attesa per accorgersene: quasi nessuno guarda chi ha accanto, mentre in tanti controllano nervosamente lo schermo in cerca di messaggi o di risposte su qualunque cosa. Una forma di dipendenza che, inevitabilmente, pesa anche sulla salute.
In pochi anni cellulari e intelligenza artificiale hanno cambiato profondamente il nostro modo di vivere, spesso senza che ce ne rendessimo conto. E la decisione della Cassazione ricorda che la posta in gioco non riguarda soltanto la salute, ma anche il diritto di ogni consumatore a essere informato per scegliere in modo consapevole.


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Palestra, puoi disdire l’abbonamento per motivi di salute anche se il contratto lo vieta: ecco come riavere i tuoi soldi

Pubblicato il: 07/10/2026

Immagina di aver sottoscritto un abbonamento annuale in palestra, pagato tutto in anticipo oppure a rate mensili. Dopo qualche mese arriva una brutta notizia: il medico ti vieta qualsiasi attività sportiva. Leggi il contratto e scopri che il recesso anticipato non è previsto o che, se te ne vai prima della scadenza, dovrai comunque versare tutte le rate rimanenti. In realtà puoi disdire l'abbonamento per motivi di salute, e il diritto italiano ti offre più di uno strumento per farlo.
Dal punto di vista giuridico, l'iscrizione in palestra è un contratto di durata. Significa che produce effetti in modo continuativo nel tempo: il gestore mette a disposizione attrezzature, spazi e corsi, mentre il cliente paga un corrispettivo per ogni periodo. Poiché il contratto è stipulato tra un professionista e un consumatore, cioè una persona che agisce per scopi personali e non lavorativi, entrano in gioco le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
In Italia non esiste una legge specifica che regoli la disdetta degli abbonamenti sportivi per malattia, quindi si applicano i principi generali del Codice civile insieme alle norme a difesa dei consumatori.
Malattia e impossibilità di usare il servizio: cosa dice il Codice civile
Il primo appiglio è l'art. art. 1463 del c.c.. La norma stabilisce che, nei contratti in cui ciascuna parte si impegna verso l'altra, se una prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile, l'altra parte non è più obbligata a pagare. Nel caso della palestra, però, il servizio continua a esistere: la sala pesi è aperta e i corsi si svolgono regolarmente. Per questo la giurisprudenza ha sviluppato un concetto più ampio, quello di impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione. Non serve che il servizio sparisca: basta che il cliente, per un evento che non dipende da lui, non possa più usarlo per lo scopo per cui l'aveva acquistato, cioè migliorare o mantenere la propria forma fisica. È lo stesso ragionamento applicato ai pacchetti turistici, quando un imprevisto fa venir meno la finalità della vacanza.
Esiste poi un secondo fondamento: la giusta causa di recesso, riconosciuta nei contratti di durata anche a tempo determinato. Servono tre condizioni:
  • l'evento deve essere successivo alla firma;
  • non deve dipendere da chi recede;
  • deve rendere irragionevole continuare il rapporto.

Una malattia certificata dal medico le soddisfa tutte. Infine c'è l'art. art. 1467 del c.c. sull'eccessiva onerosità sopravvenuta: se, ad esempio, hai scelto un pacchetto premium con corsi intensi e ora puoi fare solo attività leggerissima, pagare la cifra piena per un servizio che non puoi sfruttare può giustificare la risoluzione del contratto o una rinegoziazione delle condizioni.
Clausole che vietano il recesso e penali esagerate: quando sono nulle
Molti contratti contengono clausole che escludono qualsiasi possibilità di recesso o lo subordinano a penali salatissime. Queste clausole vanno valutate alla luce degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, che dichiarano nulle le clausole vessatorie, cioè quelle che creano un forte squilibrio tra diritti e obblighi a danno del consumatore. Un divieto assoluto di recesso, anche davanti a una grave malattia documentata, rischia seriamente di essere considerato vessatorio. Attenzione: la nullità colpisce solo quella clausola, mentre il resto del contratto resta valido.
Quanto alle penali, in linea di principio sono legittime, perché il gestore ha diritto a proteggersi dagli abbandoni improvvisi. Devono però essere proporzionate ai costi realmente sostenuti. Pretendere tutte le rate residue da chi si è ammalato contrasta con il dovere di buona fede previsto dall'art. 1375 del c.c., e il giudice può ridurre una penale manifestamente eccessiva in base all'art. 1384 del c.c..
Abbonamento fatto online? Hai 14 giorni per ripensarci
C'è un caso ancora più semplice. Se l'abbonamento è stato sottoscritto a distanza (online, tramite app o per telefono) oppure fuori dai locali commerciali, il Codice del Consumo ti riconosce il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. In questo arco di tempo puoi recedere senza dare spiegazioni e senza pagare penali, con una semplice comunicazione esplicita al gestore, anche usando il modulo allegato alle condizioni contrattuali. Non c'è bisogno di tirare in ballo la salute. Se però i 14 giorni sono già trascorsi, come succede quasi sempre quando la malattia arriva dopo mesi, bisogna far valere gli strumenti visti sopra.
Come disdire e quanto ti spetta di rimborso
Per disdire è consigliabile inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una PEC, così avrai la prova della data e del contenuto. Nella lettera dichiara chiaramente che recedi per sopravvenuti motivi di salute, richiama l'impossibilità di usufruire del servizio e la giusta causa, chiedi la cessazione immediata del contratto e il rimborso delle somme per il periodo non goduto, contestando eventuali penali. Allega un certificato medico che attesti la controindicazione all'attività sportiva e, se possibile, la durata dello stop. Non occorre indicare la diagnosi nel dettaglio: può bastare il certificato del medico di famiglia o dello specialista.
Il recesso produce effetti dal momento della comunicazione in poi. Dovrai quindi pagare solo i mesi effettivamente utilizzati, mentre le rate future non sono dovute. Se avevi versato l'intero anno in anticipo, la palestra dovrà restituirti la quota proporzionale ai mesi non goduti, trattenendo al massimo eventuali costi specifici che sia in grado di documentare.


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Pensione, rischi di perdere un anno intero di assegni per un solo giorno di lavoro con Quota 100: ecco le ultime sentenze

Pubblicato il: 07/10/2026

Negli ultimi anni, il sistema previdenziale italiano è stato caratterizzato dall'introduzione e dall'alternanza di diverse formule di pensionamento anticipato, pensate per consentire a determinate categorie di lavoratori di lasciare il lavoro prima del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia.

Fra le principali misure introdotte dal legislatore negli ultimi anni troviamo:

  • Quota 100, introdotta nel 2019 e prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che consente l'accesso alla pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;
  • Quota 102, introdotta successivamente, con 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi;
  • Quota 103, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l'uscita anticipata, prevedendo inizialmente 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Queste misure hanno avuto caratteristiche e durate differenti, sebbene accomunate dalla possibilità di accedere alla pensione prima dei requisiti ordinari.

Proprio nel caso di Quota 100, il legislatore aveva previsto un particolare divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Ebbene è stato questo limite ad aver generato, negli anni successivi, numerosi contenziosi tra pensionati e INPS, soprattutto nei casi in cui il beneficiario della pensione aveva svolto un'attività lavorativa percependo redditi anche di importo contenuto.

Il punto più controverso riguarda le conseguenze della violazione: la pensione deve essere restituita per l'intero anno, oppure soltanto per il periodo nel quale è stato percepito il reddito incompatibile? Su questo tema si è sviluppato un contrasto interpretativo tra gli orientamenti dell'INPS e le diverse pronunce giudiziarie esaminate di seguito.

L'INPS ha adottato un'interpretazione particolarmente rigorosa del cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro. Secondo la circolare n. 117 del 2019, la percezione di un reddito incompatibile può comportare la sospensione della pensione per l'intero anno solare nel quale è stato percepito il reddito.
Di conseguenza, i ratei di pensione maturati prima del raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia possono essere richiesti interamente in restituzione, anche quando il reddito da lavoro percepito dal pensionato è di importo contenuto.

Ma quali redditi sono incompatibili con Quota 100?
Secondo le indicazioni dell'INPS, sono soggetti al divieto di cumulo i redditi derivanti da:

  • lavoro dipendente;
  • lavoro autonomo;
  • attività d’impresa, comprese le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro;
  • attività legate a brevetti e diritti d’autore, quando riconducibili ad attività lavorativa svolta durante il periodo di incumulabilità.
Il divieto opera, quindi, per i redditi collegati ad attività lavorative svolte nel periodo nel quale la pensione Quota 100 non può essere cumulata con altri redditi da lavoro.

Tuttavia, una deroga importante riguarda il lavoro autonomo occasionale.
I redditi derivanti da attività occasionali, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, possono essere cumulati con la pensione entro il limite di 5 mila euro lordi annui.
Per il calcolo della soglia, l'INPS considera l'importo al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali eventualmente dovuti.
C'è però un aspetto particolarmente importante da considerare: i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale devono essere imputati all'anno in cui vengono effettivamente percepiti.
Questo significa che, ai fini della verifica del limite, possono rilevare anche somme incassate prima della decorrenza della pensione oppure dopo il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, se il relativo compenso viene percepito nell'anno di riferimento.

Si rammenta, inoltre che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2022, ha ritenuto legittimo il divieto di cumulo previsto per Quota 100.
Secondo la Consulta, la misura nasce dalla volontà di favorire l'uscita anticipata dal mercato del lavoro e, allo stesso tempo, di promuovere il ricambio generazionale e l'ingresso di nuovi lavoratori. In quest'ottica, la sospensione della pensione per l'intero anno solare è stata ritenuta compatibile con la finalità della norma, anche se può determinare una differenza significativa tra il reddito prodotto dall'attività lavorativa e l'importo della pensione sospesa.

Su questa linea si è successivamente collocata la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione, secondo cui Quota 100 costituisce un trattamento particolarmente favorevole rispetto alle regole ordinarie di pensionamento.
Proprio perché consente di lasciare anticipatamente il lavoro, la misura presuppone, secondo la Suprema Corte, un effettivo ritiro dal mercato del lavoro durante il periodo di incumulabilità.
Di conseguenza, la violazione del divieto non sarebbe limitata al periodo nel quale il pensionato ha svolto l'attività lavorativa né sarebbe proporzionata all'entità del reddito percepito: la conseguenza può estendersi all'intero anno solare interessato dalla violazione.

Il quadro è tornato però a complicarsi nel 2026.

Con la sentenza n. 734 del 2 luglio 2026, la Corte d'Appello di Milano ha esaminato il caso di un pensionato Quota 100 che, nel 2022, aveva lavorato per una sola giornata, percependo appena 97 euro.
Nonostante l'esiguità della somma, l'INPS aveva richiesto la restituzione di circa 27 mila euro di pensione.
I giudici milanesi hanno adottato una soluzione: invece di considerare automaticamente persa la pensione dell'intero anno, la restituzione dovrebbe essere limitata al mese nel quale si è verificata la violazione. Si tratta di una differenza enorme per il pensionato, soprattutto nei casi in cui il reddito da lavoro incompatibile sia stato molto basso e l'attività lavorativa si sia concentrata in un periodo estremamente breve.

La Corte d'Appello di Milano ha richiamato anche la sentenza n. 162/2025 della Corte Costituzionale. Secondo i giudici milanesi, la pronuncia della Consulta avrebbe evidenziato come la citata decisione della Cassazione del 2024 non fosse stata, poi, seguita da un orientamento uniforme della giurisprudenza di merito. In altre parole, il principio secondo cui l'incumulabilità deve essere necessariamente calcolata su base annuale non sarebbe diventato un orientamento definitivamente consolidato. Da qui la possibilità, secondo la Corte d'Appello di Milano, di sostenere la diversa tesi della frazionabilità mensile.

La questione è diventata ancora più complessa appena un giorno dopo.

Con la sentenza n. 145 del 3 luglio 2026, la Corte dei Conti ha infatti adottato una posizione opposta rispetto a quella della Corte d'Appello di Milano, confermando sostanzialmente l'interpretazione più rigorosa. Il caso riguardava un pensionato di Poste Italiane che, nel 2021, aveva percepito circa 1.400 euro per una collaborazione coordinata e continuativa.
L'INPS aveva chiesto la restituzione dei ratei pensionistici relativi all'intero anno, per una somma di circa 19 mila euro.
La Corte dei Conti ha ritenuto legittima la richiesta dell'Istituto, aderendo quindi alla lettura secondo cui la violazione del divieto di cumulo può comportare la perdita dei ratei dell'intera annualità interessata.

Le due decisioni del luglio 2026 mostrano, in definitiva, quanto sia ancora aperta la questione.

Il problema è reso ancora più delicato dal fatto che le decisioni provengono da due diversi ordini giurisdizionali:

  • per le controversie relative alle pensioni del settore privato interviene normalmente la giurisdizione ordinaria, come nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Milano:
  • per determinate controversie riguardanti pensioni pubbliche o ex pubbliche opera invece la giurisdizione contabile, come nel caso esaminato dalla Corte dei Conti.

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Dipendenti pubblici, arriva il bonus progressivo per il merito, ora rischi di prendere meno del tuo collega: nuova legge

Pubblicato il: 07/10/2026

La legge "Merito" introduce nuove regole per la valutazione della performance e per l'attribuzione dei premi ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il sostanziale obiettivo della legge 119/2026 – che interviene sull'art. 3 del d.lgs. n. 150/2009 già riguardante produttività, efficienza e trasparenza degli enti pubblici – è, infatti, rendere il sistema più selettivo e fare in modo che la retribuzione collegata ai risultati rispecchi maggiormente l'effettivo livello di rendimento del lavoratore.

Tra le principali novità introdotte dalla riforma spicca la modifica del rapporto tra il punteggio ottenuto nella valutazione individuale e il premio economico riconosciuto al dipendente. La nuova disciplina stabilisce, infatti, un criterio di progressività della retribuzione legata al merito: l'importo del premio dovrà essere proporzionato, in modo progressivo, alla valutazione conseguita. È un principio di differenziazione che intende superare i sistemi basati esclusivamente su ampie fasce di merito. In passato, per esempio, un'amministrazione poteva stabilire che tutti i dipendenti con una valutazione compresa tra 90 e 100 punti ricevessero il 100% del premio previsto. In questo modo, un lavoratore valutato con 91 punti e uno valutato con 99 potevano ottenere la stessa somma.

Con gli aggiornamenti normativi, invece, la differenza tra le valutazioni dovrà tradursi anche in una reale differenza economica. Attenzione però, non significa necessariamente che 87 punti debbano corrispondere all'87% del premio: la legge "Merito" non impone una formula matematica unica. Gli enti potranno definire i propri criteri e coefficienti, ma il risultato deve comunque essere progressivo, evitando che valutazioni differenti producano lo stesso identico premio.

La riforma di cui alla legge "Merito" interviene altresì sulle modalità di valutazione della produttività, sia organizzativa sia individuale. La prima riguarda i risultati e gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione o dalla struttura nel suo complesso, mentre la seconda valuta il contributo e i risultati conseguiti dal singolo dipendente. Ebbene, il nuovo sistema punta a coinvolgere una pluralità di soggetti – interni ed esterni all'amministrazione – nella misurazione della performance. La finalità è ridurre il rischio che la valutazione dipenda esclusivamente dal giudizio del dirigente con cui il dipendente lavora direttamente, ottenendo una misurazione più equilibrata e oggettiva dei risultati. Parallelamente, la maggiore articolazione del processo di valutazione si accompagnerà a una maggiore selettività nell'attribuzione dei punteggi più elevati.

Non a caso, la riforma introduce un limite alle valutazioni più elevate. All'interno di ciascun ufficio dirigenziale generale o struttura equivalente, i punteggi apicali non potranno essere attribuiti a più del 30% dei dipendenti appartenenti alla stessa categoria o qualifica. Il riconoscimento delle eccellenze, inoltre, non potrà superare il 20% delle valutazioni apicali. L'obiettivo del legislatore è contrastare la tendenza all'appiattimento delle valutazioni verso l'alto e rendere più selettivo il sistema premiale. Ma la riforma interviene anche sulla destinazione delle risorse, prevedendo la possibilità di aumentare quelle destinate alla performance del personale non dirigente. Le eventuali economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di performance dei dirigenti, una volta accertate dagli organi di controllo, potranno infatti essere utilizzate per incrementare il fondo destinato alla retribuzione della performance dei dipendenti non dirigenti. Le somme non riconosciute ai dirigenti potranno perciò essere redistribuite a favore degli altri dipendenti pubblici, secondo i criteri e le modalità previsti dalla disciplina applicabile.

Le nuove disposizioni incidono sulla contrattazione integrativa delle amministrazioni. I criteri di distribuzione delle risorse dovranno essere adeguati al nuovo principio di maggiore corrispondenza tra valutazione e premio. Questo non significa, tuttavia, che gli obiettivi o gli indicatori già assegnati possano essere modificati retroattivamente.

Ricapitolando, la legge Merito punta a riportare al centro del sistema della performance il principio della differenziazione. Il dipendente non dovrebbe, quindi, ricevere lo stesso trattamento economico di un collega soltanto perché entrambi rientrano nella stessa fascia di valutazione. Allo stesso tempo, il punteggio massimo e il riconoscimento delle eccellenze diventano risorse da attribuire in modo più cauto e circoscritto. L'impostazione richiama, per alcuni aspetti, la logica della riforma Brunetta del 2009, che già aveva cercato di rendere più selettiva la valutazione del personale pubblico. La nuova disciplina introduce però ulteriori strumenti, come la progressività dei premi e il coinvolgimento di una pluralità di soggetti nella valutazione.

L'effettiva efficacia della riforma dipenderà ora dalla sua applicazione nelle singole amministrazioni. Saranno soprattutto i sistemi di misurazione della performance e la contrattazione integrativa a determinare se le nuove regole riusciranno davvero a collegare i premi al merito individuale, evitando che la differenziazione rimanga soltanto sulla carta.


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Nuovo Codice della Strada, ora rischi multe fino a 400 euro e il sequestro del monopattino: ecco cosa non devi fare

Pubblicato il: 06/10/2026

Chi attraversa ogni giorno le vie di una città affollata conosce bene la scena. Un monopattino lasciato di traverso su un marciapiede già stretto – magari a pochi passi da uno scivolo per le carrozzine – è un'immagine, infatti, piuttosto comune. Da qualche settimana situazioni del genere hanno un valore preciso, fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una tabella operativa trasmessa alle polizie locali e agli operatori del settore, nell'ambito dell'applicazione del nuovo Codice della Strada.

L'intralcio ai pedoni: la sanzione principale
Tra le voci della tabella, quella con l'effetto economico più immediato riguarda proprio la sosta e la circolazione dei monopattini che ostacolano il passaggio delle persone a piedi. La sanzione amministrativa pecuniaria oscilla tra un minimo di 40 e un massimo di 160 euro e la cifra effettiva dipende dalla gravità della condotta contestata. Rientra tra le violazioni il monopattino abbandonato fuori dalle aree e dagli stalli autorizzati alla sosta.

La stessa sorte tocca a chi lascia il mezzo davanti a rampe e scivoli pensati per le persone con disabilità, oppure sopra i percorsi tattili destinati a chi non vede. È sanzionabile anche il semplice restringimento della carreggiata pedonale, quando il monopattino riduce lo spazio compromettendo il normale flusso dei passanti. Inoltre, alla sanzione pecuniaria può aggiungersi la rimozione forzata del mezzo, misura accessoria che comporta costi di recupero e di custodia a carico di chi ha commesso la violazione o del proprietario del monopattino.

Dove si può parcheggiare senza rischiare la multa
Il provvedimento non si limita a sanzionare, ma definisce anche dove il monopattino può essere parcheggiato senza problemi. Le uniche collocazioni ammesse sono le aree individuate dai Comuni per la micromobilità e gli stalli già riservati a ciclomotori e biciclette. La sosta sul marciapiede resta vietata come regola generale, salvo che l'amministrazione locale non abbia previsto una segnaletica verticale od orizzontale che la autorizzi.

La responsabilità nel noleggio a flusso libero
Per i monopattini a noleggio, la responsabilità della violazione ricade sull'utilizzatore e non sulla piattaforma che gestisce il servizio. Le società di sharing stanno intervenendo sui propri sistemi di geolocalizzazione con blocchi automatici, che impediscono di terminare la corsa in un punto non autorizzato. Se il mezzo viene comunque lasciato in posizione di intralcio, a rispondere della violazione è chi risulta aver aperto l'ultima corsa dall'app, anche quando non si trova più fisicamente sul posto.

Casco obbligatorio, targa e assicurazione
L'obbligo del casco è stato esteso a tutti i conducenti di monopattino, senza distinzioni legate all'età. Chi circola senza indossarlo rischia una sanzione compresa tra 50 e 200 euro.
Anche la mancanza della targa, il contrassegno adesivo che identifica il monopattino, ha un costo, compreso tra 100 e 400 euro quando il mezzo circola privo di questo elemento identificativo. Più grave la posizione di chi non ha una polizza assicurativa attiva, con un importo che può salire fino a 400 euro e il sequestro amministrativo del veicolo.


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Condominio, non devi pagare i debiti dei morosi anche se l’assemblea lo decide: devono ridarti anche i soldi già versati

Pubblicato il: 06/10/2026

Le difficoltà finanziarie del condominio non consentono di ignorare automaticamente le regole che disciplinano la ripartizione delle obbligazioni e i rapporti tra condomini. È questo il principio di fondo che accomuna due recenti pronunce dei giudici di merito. Analizziamole di seguito.

Un'ordinanza del 13 novembre 2025 del Tribunale di Pescara affronta il problema della paralisi dei lavori di manutenzione condominiale, causata dal mancato versamento delle quote da parte di alcuni proprietari.
Nel caso esaminato, una condomina aveva chiesto la nomina di un amministratore ad acta, sostenendo che i lavori non procedessero regolarmente. Il giudice ha, però, respinto l'istanza dopo aver verificato che l'amministratore in carica aveva correttamente svolto le procedure necessarie per individuare l'impresa incaricata degli interventi.
Il ritardo, secondo quanto accertato dal Tribunale, non dipendeva quindi da un'inerzia dell'amministratore, ma dalla mancanza delle risorse finanziarie necessarie, determinata dal mancato pagamento delle quote da parte di alcuni condomini. A complicare ulteriormente la situazione vi sarebbe stato anche il rifiuto della proprietaria di sottoscrivere la documentazione necessaria per procedere con gli interventi.
La decisione ribadisce così un principio importante: l'intervento sostitutivo del giudice non può trasformarsi in uno strumento per risolvere una situazione di semplice carenza di liquidità, imputabile ai condomini morosi.
La soluzione individuata dal Tribunale passa invece dal recupero delle somme dovute. Ai proprietari inadempienti viene imposto di versare le quote condominiali, con l'applicazione di misure coercitive finalizzate a garantire l'adempimento.
Il provvedimento richiama, quindi, l'attenzione su un problema sempre più frequente nella gestione dei condomini: quando alcuni proprietari non pagano, anche interventi già deliberati e correttamente organizzati possono rimanere bloccati per mancanza di fondi.
La strada, secondo l'impostazione adottata dal giudice, non è però quella di sostituire automaticamente l'amministratore o affidarsi a una scorciatoia giudiziaria. Occorre invece individuare le responsabilità concrete e, quando il problema deriva dalla morosità, far rispettare l'obbligo dei condomini di contribuire alle spese comuni.

Con la sentenza n. 1822/2026, il Tribunale di Napoli affronta il tema dei limiti entro i quali l'assemblea può chiedere ai proprietari in regola di contribuire alle esigenze finanziarie del condominio.
Il principio affermato dal giudice è chiaro: l'assemblea condominiale non può imporre stabilmente a un condomino che ha già pagato quanto dovuto di farsi carico dei debiti degli altri proprietari morosi.
In determinate situazioni di emergenza possono essere richieste anticipazioni anche ai condomini solventi, ma queste somme non possono trasformarsi automaticamente in un trasferimento definitivo della morosità altrui. Devono essere considerate, secondo le circostanze del caso, come anticipazioni eventualmente soggette a restituzione o conguaglio.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Napoli nasce da una delibera adottata per affrontare le conseguenze di un pignoramento promosso da un fornitore di energia, a seguito di alcune fatture rimaste insolute.
L'assemblea aveva approvato un piano di riparto che chiedeva a uno dei condomini il versamento di oltre 1.500 euro.

Il proprietario aveva inizialmente pagato la somma richiesta. Successivamente, però, esaminando la documentazione contabile, si era accorto che le fatture riguardavano consumi risalenti agli anni 2014 e 2015. Il punto decisivo era che il condomino, per quegli anni, aveva già versato integralmente la propria quota.
Non risultava quindi moroso. Il debito complessivo, superiore a 35.000 euro, era invece riconducibile alle quote non pagate da altri condomini. Il proprietario aveva quindi chiesto all'assemblea la restituzione delle somme che gli erano state richieste.
La domanda era stata respinta. Secondo la posizione assunta in assemblea, si trattava di importi richiesti per la prima volta oppure di costi aggiuntivi non previsti in precedenza.
Il condomino ha quindi deciso di impugnare la deliberazione davanti al Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento. Il giudice gli ha dato ragione.

Uno degli elementi decisivi della controversia è stato l'esame della documentazione contabile. Dagli atti è emerso che le fatture contestate riguardavano effettivamente gli anni 2014 e 2015 e che il condomino aveva già pagato le quote di sua competenza. Non è inoltre emersa la prova che gli importi richiesti fossero collegati a nuove spese straordinarie o a sopravvenienze imprevedibili.
La ricostruzione contabile ha quindi portato a una conclusione diversa da quella sostenuta dall'assemblea: il disavanzo non derivava da nuovi costi da ripartire, ma dalle somme che alcuni condomini non avevano versato. Particolarmente rilevante è anche il fatto che tali importi fossero emersi a distanza di molti anni, senza essere stati evidenziati nei precedenti rendiconti.

L'assemblea non può trasformare il condomino virtuoso in un moroso per conto terzi: è questo il passaggio centrale della sentenza.
Secondo il Tribunale, l'assemblea aveva sostanzialmente chiesto a un proprietario che aveva già adempiuto ai propri obblighi di contribuire anche alla copertura delle quote non pagate dagli altri.
Una decisione di questo tipo, secondo il giudice, oltrepassa i limiti dei poteri dell'assemblea condominiale.
La morosità di alcuni proprietari non può quindi essere trasformata, con una semplice deliberazione a maggioranza, in un debito definitivo a carico di chi è già in regola con i pagamenti.

Nella vicenda assume particolare rilievo anche l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La norma stabilisce, nei rapporti con il creditore del condominio, specifiche garanzie a tutela dei condomini in regola, prevedendo che il creditore possa agire nei confronti dei condomini solventi dopo l'escussione dei morosi.
Ebbene, il Tribunale di Napoli richiama questa disciplina nel quadro della propria ricostruzione: il principio di fondo è che la tutela prevista dalla legge per il condomino che ha regolarmente pagato non può essere aggirata attraverso una semplice decisione dell'assemblea.
In altre parole, l'assemblea non può utilizzare il riparto interno delle spese per trasferire stabilmente sui condomini virtuosi il peso economico della morosità altrui.


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Successione, rischi di ereditare la casa senza mobili, quadri e gioielli che ci sono dentro: ecco cosa devi controllare

Pubblicato il: 06/10/2026

La risposta, dal punto di vista giuridico, non è così scontata.
Il primo punto da chiarire è che, giuridicamente, la proprietà dell'immobile e la proprietà dei beni mobili presenti al suo interno sono concetti distinti.
Con l'apertura della successione, determinata dalla morte della persona, si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici trasmissibili facenti capo al defunto. L'immobile può quindi entrare nell'asse ereditario, ma questo non significa automaticamente che ogni oggetto presente nella casa debba essere considerato parte della proprietà dell'immobile.
Un tavolo, un quadro o una collezione di monete o di francobolli costituiscono, in linea generale, beni autonomi.
La domanda apparentemente semplice «Giulia ha ereditato la casa, quindi ha ereditato anche tutto quello che c'è dentro?» non può dunque ricevere una risposta automatica.

Per comprendere la sorte del contenuto di una casa occorre ricostruire l'asse ereditario, cioè l'insieme dei rapporti patrimoniali che fanno capo al defunto e che sono suscettibili di successione.
Non tutto ciò che si trova fisicamente nell'abitazione appartiene necessariamente al defunto. Potrebbero esserci beni di proprietà del coniuge, dei figli o di altri soggetti. Potrebbero inoltre esistere beni concessi in comodato, in locazione o appartenenti a terzi.
La semplice presenza di un oggetto all'interno dell'immobile, quindi, non è sufficiente, da sola, a stabilirne la titolarità.
Questa distinzione diventa particolarmente importante quando gli eredi sono più di uno. In presenza di una pluralità di chiamati all'eredità, i beni ereditari possono trovarsi in una situazione di comunione ereditaria. Non è quindi detto che il singolo erede possa disporre liberamente di un determinato bene solo perché si trova nella stanza che utilizzava o perché è stato rinvenuto all'interno della casa ereditata.

Ma prima ancora di stabilire se i mobili e gli arredi presenti nell'immobile ereditato possano considerarsi compresi nell'attribuzione della casa, è necessario verificare a chi appartengano effettivamente tali beni.
La questione assume particolare rilievo quando il defunto era coniugato. Qualora i beni siano stati acquistati durante il matrimonio in regime di comunione legale, occorre verificare se ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 177 e seguenti del codice civile. In tal caso, il bene può appartenere alla comunione tra i coniugi e, con l'apertura della successione, occorre distinguere la quota già spettante al coniuge superstite dalla quota facente parte dell'asse ereditario.
Non tutto ciò che si trova nella casa del defunto, dunque, entra automaticamente nella successione.
Diversamente, i beni acquistati prima del matrimonio, nonché quelli qualificabili come beni personali ai sensi dell'articolo 179 c.c., restano, in linea generale, nella titolarità esclusiva del coniuge che ne è proprietario e non entrano nell'asse ereditario dell'altro.
La prima operazione da compiere, pertanto, è quella di ricostruire la titolarità dei singoli beni: solo ciò che apparteneva al defunto può, infatti, formare oggetto della successione.

Una volta individuata la proprietà dei beni, occorre affrontare un'altra questione: i mobili e gli arredi presenti nell'abitazione possono essere considerati pertinenze dell'immobile e, quindi, seguire la sorte giuridica della cosa principale?
La nozione di pertinenza è contenuta nell'articolo 817 del codice civile, secondo cui sono pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa".
La qualificazione di un bene come pertinenza richiede, dunque, l'esistenza di uno specifico vincolo di destinazione tra una cosa principale e una cosa accessoria e la destinazione deve essere durevole. Ciò non significa necessariamente perpetua o irreversibile, ma esclude che il rapporto pertinenziale possa fondarsi su un collegamento meramente occasionale o temporaneo.

La pertinenza presuppone, quindi, due elementi:

  • il primo è di natura oggettiva e consiste nell'effettiva idoneità della cosa accessoria a svolgere una funzione di servizio o di ornamento rispetto alla cosa principale;
  • il secondo è di natura soggettiva e consiste nella volontà del proprietario – o di chi abbia un valido diritto sulla cosa principale – di destinare stabilmente il bene accessorio al servizio o all'ornamento della cosa principale.

Il rapporto pertinenziale è quindi caratterizzato da un collegamento di complementarità e strumentalità tra i due beni.
Anche la Corte di Cassazione, 20 maggio 2019, n. 13507 ha precisato che deve essere normalmente esclusa la natura pertinenziale delle suppellettili, degli arredi e dei mobili destinati esclusivamente alle esigenze personali del titolare del diritto sulla cosa principale, mentre la qualificazione può essere diversa quando il bene mobile sia destinato durevolmente al servizio o all'ornamento dell'immobile considerato in sé. Occorre, cioè, verificare da un lato che il bene sia effettivamente idoneo a svolgere una funzione di servizio o ornamento dell'immobile e, dall'altro, che vi sia stata una concreta volontà di destinarlo durevolmente a tale funzione.

È importante, inoltre, ricordare quanto stabilito dal secondo comma del precitato articolo 817 c.c., secondo cui: «La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi». La costituzione del vincolo pertinenziale, pertanto, non può cancellare i diritti che terzi abbiano già acquisito sul bene accessorio.

Alla luce di quanto appena analizzato è, quindi, emerso che il fatto che un bene si trovi all'interno della casa ereditata non significa, di per sé, che il medesimo bene sia stato trasferito insieme all'immobile. Occorre prima stabilire:

  • chi fosse il proprietario del bene;
  • se il bene rientri nella comunione legale tra coniugi;
  • se si tratti di un bene personale;
  • se sussista effettivamente un vincolo pertinenziale;
  • quale sia il contenuto della disposizione testamentaria;
  • se il beneficiario dell'immobile sia stato istituito erede oppure abbia ricevuto un legato.

Un altro passaggio decisivo consiste, infatti, proprio nel distinguere l'istituzione di erede dal legato.
L'articolo 588 del codice civile distingue le disposizioni a titolo universale da quelle a titolo particolare. La disposizione è a titolo universale quando comprende l'universalità dei beni o una quota del patrimonio; è invece a titolo particolare quando attribuisce beni o diritti determinati.
La distinzione ha conseguenze concrete: solo l'erede subentra nella posizione patrimoniale del defunto secondo la quota a lui spettante. Se il patrimonio ereditario comprende l'immobile, i mobili, i rapporti bancari e gli altri beni appartenenti al defunto, questi elementi concorrono alla formazione dell'eredità.
Il legatario, invece, riceve il bene o il diritto specificamente attribuitogli.
Ne consegue che la frase «lascio la mia casa a mio figlio» non può essere interpretata automaticamente né nel senso che comprenda sempre tutti i mobili, né nel senso opposto che li escluda sempre.
Occorre, in definitiva, interpretare la disposizione testamentaria nel suo complesso.

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Lavoratore, non perdi il TFR anche se l’azienda fallisce e non ha i soldi per pagarlo: ecco chi te lo darà al posto suo

Pubblicato il: 06/10/2026

Immaginiamo il caso di Marco, dipendente di un'azienda privata da otto anni. L'impresa entra in crisi, interrompe l'attività e viene sottoposta a liquidazione giudiziale. Marco viene licenziato, ma quando arriva il momento di ricevere il TFR scopre che l'azienda non ha le risorse necessarie per pagarlo. Marco potrebbe pensare che, essendo l'azienda insolvente, quei soldi siano ormai persi.

Non è necessariamente così.

La legge prevede infatti un apposito Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, che ha proprio la funzione di intervenire quando il datore di lavoro insolvente non è in grado di corrispondere il TFR al lavoratore.
Il Fondo è stato istituito dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982 e, successivamente, il suo intervento è stato esteso anche ad alcune retribuzioni non pagate.
Il principio è semplice: quando il rapporto di lavoro è cessato e il datore di lavoro non è in grado di pagare il TFR a causa della propria insolvenza, può intervenire il Fondo di garanzia dell'INPS.

Il Fondo garantisce il pagamento dell'intero TFR nella misura in cui il credito sia stato accertato secondo le regole previste dalla procedura. Può inoltre intervenire, entro determinati limiti e condizioni, per le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Per ottenere l'intervento dell'INPS devono essere rispettate specifiche condizioni.

Per l'azienda sottoposta a una procedura concorsuale occorrono, in particolare, la cessazione del rapporto di lavoro, l'accertamento dello stato di insolvenza e l'accertamento dell'esistenza del credito relativo al TFR e, se richiesto, alle ultime tre mensilità.
Il credito deve essere riconosciuto nella procedura: questo è uno dei passaggi fondamentali. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale, l'accertamento avviene normalmente attraverso l'ammissione del credito allo stato passivo. È questo il documento che consente di determinare la somma che il Fondo di garanzia dovrà corrispondere.
Per questo motivo il lavoratore non dovrebbe aspettare la chiusura della procedura per occuparsi del TFR: deve verificare tempestivamente la propria posizione e assicurarsi che il credito sia correttamente riconosciuto.

Marco viene ammesso al passivo: cosa deve fare allora?
Torniamo al nostro esempio. Marco ha maturato 30.000 euro di TFR; l'azienda entra in liquidazione giudiziale e il credito di Marco viene ammesso allo stato passivo per l'importo dovuto.
Ebbene, se ricorrono tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, Marco può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia INPS.
La domanda non viene presentata semplicemente al curatore o all'azienda.
Deve essere inoltrata all'INPS attraverso il servizio telematico "Fondi di garanzia – Domanda telematica".

Nel caso di liquidazione giudiziale, fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata a partire dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo. Se sono state presentate opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito del lavoratore, il termine decorre dal 31° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che decide su tali contestazioni.
È quindi importante distinguere due momenti:

  1. l'accertamento del credito nella procedura;
  2. la successiva domanda al Fondo di garanzia INPS.
Quali documenti servono?
Per una procedura di liquidazione giudiziale, l'INPS indica tra i documenti da allegare alla domanda:
  • copia autentica dello stato passivo esecutivo, anche per estratto;
  • cedolini relativi al TFR e alle eventuali mensilità richieste;
  • copia della lettera o del contratto di assunzione;
  • copia della lettera di licenziamento.
La documentazione può essere trasmessa attraverso la procedura telematica dell'INPS.

E se l'azienda non fallisce perché non è soggetta a liquidazione giudiziale?
Questa è un'altra situazione molto importante.
Non tutte le imprese insolventi vengono sottoposte a una procedura concorsuale.
Anche in questo caso il Fondo di garanzia può intervenire, ma le condizioni sono differenti.

Il lavoratore deve dimostrare:

  • che il rapporto di lavoro è cessato;
  • che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali;
  • che esiste un credito per TFR o retribuzioni rimasto insoluto;
  • che il patrimonio del datore di lavoro è insufficiente.
In questa situazione, normalmente, il lavoratore deve aver tentato di recuperare il proprio credito attraverso l'esecuzione forzata, dimostrando che il tentativo è risultato infruttuoso.

Occorre poi ricordare che il Fondo di garanzia non riguarda soltanto il TFR: in presenza delle condizioni previste dalla legge, può intervenire anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Non significa, però, che siano automaticamente garantiti tutti gli stipendi arretrati.
La disciplina individua sia il periodo di riferimento sia ulteriori condizioni temporali che devono essere rispettate.
Per questo, se l'azienda ha smesso di pagare gli stipendi prima del licenziamento, è importante verificare quali mensilità possano effettivamente rientrare nella tutela.

E se il TFR è stato destinato a un fondo pensione?
La situazione cambia se il lavoratore ha scelto di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare.
In questo caso esiste uno specifico Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, sempre presso l'INPS.
Il Fondo può intervenire quando il datore di lavoro insolvente non ha versato alla forma pensionistica complementare i contributi dovuti.
La somma viene versata direttamente al fondo pensione, e non al lavoratore.

È quindi importante distinguere:

  • TFR rimasto presso il datore di lavoro → può intervenire il Fondo di garanzia del TFR;
  • contributi dovuti alla previdenza complementare e non versati → può intervenire il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

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Casa, stop alla tassa del Comune su balconi e verande che sporgono sulla strada: ecco quando dovrai ancora pagarla

Pubblicato il: 05/10/2026

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è il prelievo introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Il canone ha riunito diversi precedenti prelievi, tra cui la TOSAP, la COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad altre fattispecie relative all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria. La disciplina fondamentale è contenuta nell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019.
Il CUP riguarda, in particolare, l'occupazione di suolo pubblico, le concessioni e autorizzazioni comunali e l'esposizione di messaggi pubblicitari, secondo le diverse fattispecie previste dalla legge e dai regolamenti degli enti locali.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12225 del 16 dicembre 2025, hanno affermato la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale: questo elemento contribuisce a chiarire l'inquadramento giuridico del prelievo e deve essere considerato nell'interpretazione delle relative controversie.

Nel 2026 il quadro normativo è stato interessato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

La disciplina originaria del Canone Unico Patrimoniale individuava tra i presupposti del canone anche l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo pubblico e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, comprese le relative aree sovrastanti e sottostanti. Questa formulazione aveva sollevato questioni applicative con riferimento alle strutture che, pur facendo parte stabilmente di un edificio privato, si proiettano nello spazio sovrastante il suolo pubblico.

Con la modifica introdotta nel 2026, il legislatore ha previsto invece espressamente che non costituiscono occupazione rilevante ai fini del Canone Unico Patrimoniale i balconi, le verande, i bow-window e gli altri infissi di carattere stabile. La disposizione assume particolare rilevanza per gli edifici che si affacciano direttamente su strade, piazze o altri spazi pubblici.
In presenza dei requisiti previsti dalla norma, quindi, la semplice sporgenza di un balcone o di una veranda stabile rispetto al filo della facciata non determina, di per sé, l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

La modifica mira, in questo modo, a distinguere le vere e proprie occupazioni di spazi pubblici dalle strutture che costituiscono elementi stabili dell'edificio privato. L'esclusione non deve, tuttavia, essere interpretata nel senso che qualsiasi manufatto che si trovi sopra uno spazio pubblico sia automaticamente sottratto al CUP.
Occorre verificare concretamente la natura della struttura, le sue caratteristiche e il modo in cui essa si inserisce nell'edificio.
La norma fa riferimento espressamente a balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sarà, quindi, necessario distinguere tali strutture da manufatti o installazioni che costituiscano una vera e propria occupazione del suolo o dello spazio pubblico.

E la pubblicità sul balcone è esclusa dal Canone?
La nuova disciplina relativa ai balconi e alle verande riguarda il presupposto dell'occupazione e non comporta, di per sé, l'esenzione dalle altre forme di prelievo previste per la pubblicità.
È quindi necessario distinguere due situazioni:

  • nel primo caso, il proprietario dispone semplicemente di un balcone o di una veranda stabile che si proietta sopra il suolo pubblico. In presenza dei requisiti previsti dalla nuova norma, tale struttura non costituisce, di per sé, un'occupazione soggetta al CUP;
  • nel secondo caso, sul balcone o sulla veranda viene installato un mezzo pubblicitario contenente un messaggio destinato alla diffusione commerciale. In quest'ultima ipotesi entra in gioco la disciplina del Canone Unico Patrimoniale relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che ha un presupposto diverso rispetto all'occupazione dello spazio pubblico.

La presenza del balcone, pertanto, non determina automaticamente l'esenzione dal canone pubblicitario.

Dovranno essere valutati, tra gli altri elementi, la natura del messaggio, le caratteristiche del mezzo pubblicitario, la sua esposizione e la sua visibilità da un luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale.
Ne consegue che l'esclusione prevista per il balcone non può essere automaticamente estesa alla pubblicità eventualmente collocata sul balcone stesso.


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