Pensione, da oggi puoi calcolare gratis la tua data di pensionamento senza SPID né registrazione: nuovo simulatore INPS

Pubblicato il: 19/08/2026

Chi si sta avvicinando alla pensione e vuole capire quando potrà davvero lasciare il lavoro ha ora uno strumento più aggiornato a disposizione. L'INPS ha aggiornato PensAMi, il servizio online che permette di simulare gli scenari pensionistici, allineandolo agli ultimi interventi della Legge di bilancio 2026 e all'incremento dei requisiti anagrafici legato alla speranza di vita. La versione aggiornata, pubblicata il 12 agosto 2026, non richiede registrazione e resta gratuita. Basta inserire pochi dati per ottenere un quadro delle possibili date di uscita dal lavoro.

Come funziona il simulatore e cosa restituisce
PensAMi elabora gli scenari sulla base delle informazioni anagrafiche e contributive che l'utente inserisce direttamente, senza attingere agli archivi previdenziali dell'Istituto. Il sistema individua le forme di pensionamento compatibili con i dati dichiarati e per ciascuna indica la prima decorrenza utile, distinguendo le uscite ordinarie da quelle anticipate o subordinate a requisiti particolari già maturati. La simulazione può riguardare la contribuzione versata presso una sola gestione previdenziale, oppure il cumulo dei periodi accreditati in gestioni diverse. Si precisa che i risultati restano meramente informativi. PensAMi, infatti, non certifica alcun diritto e non sostituisce la domanda di pensione, ma consente di confrontare in anticipo le diverse opzioni disponibili.

Le gestioni previdenziali comprese nel servizio
Il perimetro coperto dal simulatore è piuttosto ampio. Vi rientrano il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni degli autonomi, quindi commercianti, artigiani e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, insieme alla Gestione Separata. Sono incluse anche le casse storiche dei dipendenti pubblici, dai dipendenti statali a quelli degli enti locali, fino agli ufficiali giudiziari, agli insegnanti e al personale sanitario.

Le novità della Manovra 2026 recepite dal sistema
L'aggiornamento di PensAMi recepisce le disposizioni comunicate dall'INPS con il Messaggio n. 2612 del 12 agosto 2026, che incidono sui requisiti di accesso in base alla revisione della speranza di vita. Il simulatore è ora in grado di rappresentare anche gli spostamenti previsti per il 2027 e per il 2028, così da mostrare se i dati anagrafici o contributivi indicati comportano uno slittamento della prima decorrenza utile rispetto ai parametri in vigore quest'anno.

Riscatto di laurea, periodi esteri e maternità: le variabili che anticipano il diritto
Nel percorso di simulazione è possibile inserire anche istituti che incidono sulla maturazione del diritto alla pensione. Il riscatto dei titoli di studio, i periodi di lavoro svolti in Paesi dell'Unione europea o extra-UE e la maternità maturata fuori dal rapporto di lavoro possono modificare gli scenari proposti, avvicinando la data in cui uno dei requisiti richiesti viene raggiunto.

Un limite da tenere presente: nessuna stima dell'importo
Sul fronte economico, invece, lo strumento non si spinge oltre le date di uscita individuate. Il servizio segnala i trattamenti potenzialmente accessibili, ma non utilizza i dati contributivi accumulati dal singolo assicurato per proiettare l'importo dell'assegno. Chi desidera anche una proiezione economica, oltre alla data di uscita, deve ricorrere ad altri strumenti di calcolo.

I limiti della simulazione e le categorie escluse
I risultati prodotti da PensAMi sono anonimi e, come detto, non hanno valore certificativo né costitutivo del diritto. Il calcolo è riferito alle pensioni maturate dal 2019 in avanti e considera anni e mesi, non i singoli giorni. Tale scarto può produrre differenze rispetto alla decorrenza effettiva risultante dalla posizione previdenziale reale. Alcune categorie di lavoratori, tra cui il personale militare, gli addetti al settore agricolo, i marittimi, i minatori e alcune figure dell'editoria, seguono percorsi normativi propri che PensAMi non riproduce integralmente.
Chi vuole invece una previsione costruita sulla posizione contributiva già in possesso dell'INPS può utilizzare “La mia pensione futura”, il servizio che, dopo l'autenticazione, elabora la proiezione sui dati effettivi del richiedente.

Dove trovare PensAMi
Il simulatore è raggiungibile senza credenziali dal sito dell'INPS, nella sezione dedicata a Pensione e Previdenza e anche tramite l'app INPS Mobile. La versione aggiornata rafforza inoltre le sezioni informative “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”, pensate per chiarire caratteristiche e requisiti delle diverse prestazioni individuate durante la simulazione.


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Condominio, ora puoi far tagliare le piante che ti danno allergia senza l’assemblea, ma non abbatterle: ecco cosa fare

Pubblicato il: 19/08/2026

Nei grandi complessi condominiali, formati da più palazzine e da ampi spazi verdi, il giardino non è solo un elemento estetico che aumenta il valore dell'immobile: è, a tutti gli effetti, una parte comune dello stabile. Lo stabilisce chiaramente l'art. 1117 del c.c., che include tra i beni condivisi anche le aree verdi, gli alberi e le siepi presenti all'interno del perimetro condominiale. Questo significa che ogni condomino ha lo stesso diritto di utilizzarlo e di trarne beneficio, senza che nessuno possa vantare un uso esclusivo o prevalente rispetto agli altri.
A rafforzare questo principio interviene l'art. 1102 del c.c., secondo cui nessun partecipante al condominio può alterare la destinazione del bene comune né impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
È proprio da questo doppio binario normativo che nasce la complessità del tema: quando un residente soffre di allergie respiratorie scatenate dal polline o da altre sostanze rilasciate dalle piante del giardino, occorre trovare un punto di equilibrio tra il suo diritto alla salute, tutelato anche a livello costituzionale, e il diritto degli altri condomini a mantenere intatto e fruibile lo spazio verde. Non si tratta quindi di una scelta arbitraria, ma di una valutazione che deve necessariamente tenere conto di entrambe le esigenze in gioco.
Quali elementi valutare prima di intervenire sulle piante
Prima di arrivare a qualsiasi decisione, il condominio è chiamato a esaminare con attenzione una serie di fattori che determinano la reale portata del problema. Il primo aspetto riguarda la gravità della patologia allergica: le reazioni non sono uguali per tutti, e si può passare da un semplice fastidio stagionale a episodi più seri di asma o difficoltà respiratorie acute, che richiedono un intervento più tempestivo e incisivo.
Il secondo elemento da considerare è la distanza tra la pianta incriminata e l'abitazione del condomino allergico: più il balcone, la finestra o l'ingresso sono vicini alla fonte del disturbo, più la situazione risulta insostenibile nella vita di tutti i giorni.
Infine, va valutato se esistano percorsi alternativi che permettano alla persona allergica di raggiungere il proprio appartamento o il proprio box senza dover necessariamente attraversare la zona del giardino dove si trovano gli esemplari problematici.
Su questo aspetto la giurisprudenza si è più volte espressa, affermando che l'eliminazione di un'essenza vegetale che interferisce con le esigenze abitative altrui rappresenta un ordinario atto di gestione dello spazio comune, e non una trasformazione radicale del bene: lo ha chiarito, tra le altre, una pronuncia del Tribunale di Trieste, richiamando l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui costituisce innovazione solo ciò che muta la destinazione originaria della cosa comune, il che non avviene tagliando un ramo o una pianta che resta comunque un giardino.
Come richiedere il taglio o la potatura delle piante
Chi soffre di allergie e ritiene che le piante del giardino condominiale siano la causa dei propri disturbi può attivarsi concretamente per chiedere una soluzione. Il primo passo consiste nel documentare la propria condizione di salute, presentando all'amministratore certificati medici e test allergologici che attestino, in modo oggettivo, la patologia e la sua correlazione con le specie vegetali presenti nel giardino.
Una volta ricevuta la segnalazione, e identificati con certezza l'albero, l'arbusto o la pianta responsabile del disturbo, l'amministratore può disporre come prima misura un intervento di mitigazione, ad esempio affidando al giardiniere una potatura mirata che elimini soltanto le parti più allergizzanti, come fiori o infiorescenze, lasciando intatta la pianta nel suo complesso. Questa soluzione, meno invasiva, permette spesso di risolvere il problema senza dover ricorrere a misure drastiche, mantenendo intatto il valore estetico e ambientale del giardino per tutti gli altri residenti.
Solo quando la patologia si rivela particolarmente severa, o quando gli interventi più contenuti non sono sufficienti a garantire la tutela della salute del condomino, si può valutare un'azione più incisiva sulla pianta.
Quando serve l'unanimità dell'assemblea per l'abbattimento
Se la potatura o la rimozione parziale non bastano a risolvere il problema, l'unica strada percorribile diventa l'abbattimento definitivo dell'albero o l'eliminazione totale dell'arbusto. Trattandosi però di un intervento che incide in modo permanente su un bene comune, la decisione non può essere presa unilateralmente né dall'amministratore né dal singolo condomino interessato: deve necessariamente passare attraverso una delibera dell'assemblea condominiale.
In particolare, proprio per la natura irreversibile della misura, che priva stabilmente tutti i condomini della presenza di quella pianta, è richiesto il voto favorevole di tutti i partecipanti al condominio, all'unanimità. Questo passaggio serve a garantire che una decisione così impattante, che modifica in modo permanente l'aspetto e la fruibilità del giardino comune, non venga imposta a chi invece desidera preservare il verde condominiale così com'è.
Va inoltre ricordato che, in materia di alberature condominiali, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito l'importanza del decoro architettonico e della funzione collettiva del verde, arrivando in alcuni casi a considerare legittimo il taglio di piante quando questo rientra nel pari uso della cosa comune previsto dall'articolo 1102 del Codice civile, come confermato dalla pronuncia della Cassazione civile, Sezione II, del 4 giugno 2024, n. 15573. Un bilanciamento delicato, che conferma come la tutela della salute individuale debba sempre trovare una composizione equilibrata con l'interesse collettivo alla conservazione del patrimonio verde condominiale.


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Nuovo Codice della Strada, non potrai più fare la revisione né vendere l’auto senza Pec: in arrivo il nuovo obbligo

Pubblicato il: 18/08/2026

Fino a oggi, per un semplice cittadino avere una casella di posta elettronica certificata (Pec) era una possibilità, non un dovere. Lo stabilisce l'art. 3 bis del codice amm.ne digitale (d.lgs. 82/2005), che impone il domicilio digitale solo ai professionisti iscritti in albi e alle imprese tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. Le persone fisiche potevano scegliere se registrarsi nell'Inad, l'Indice nazionale dei domicili digitali, oppure continuare a ricevere le comunicazioni della pubblica amministrazione con i tradizionali strumenti cartacei, come la raccomandata.
Il testo base del nuovo Codice della strada, attualmente sottoposto a consultazione pubblica fino al 13 settembre, ribalta questo schema per una categoria precisa di cittadini: i proprietari di veicoli. Non si tratterebbe di un obbligo generalizzato e permanente, ma di una condizione che scatterebbe soltanto in presenza di determinate pratiche legate all'auto. Una via di mezzo, dunque, tra la libertà di scelta riservata oggi ai privati e il regime più rigido già previsto per imprese e professionisti.
Auto nuove e auto già circolanti: due percorsi diversi
Per chi acquista un veicolo nuovo, la stretta sarebbe immediata e senza possibilità di deroga: senza una Pec attiva, il concessionario o l'agenzia pratiche non potrebbero completare l'immatricolazione e, quindi, non si otterrebbero né la carta di circolazione né la targa. La Pec si affiancherebbe così a documenti come la carta d'identità o il codice fiscale tra i requisiti indispensabili al momento dell'acquisto.
Diverso il discorso per chi ha già un'auto in circolazione: qui l'obbligo diventerebbe concreto solo quando il proprietario deve affrontare una revisione periodica, aggiornare la carta di circolazione, trasferire la proprietà, nazionalizzare il veicolo o procedere a una reimmatricolazione. Chi non compie mai queste operazioni potrebbe teoricamente restare senza Pec per anni, ma basta la scadenza della revisione – obbligatoria la prima volta a quattro anni dall'immatricolazione e poi ogni due anni – per trasformare l'assenza del domicilio digitale in un ostacolo insormontabile: senza quell'indirizzo, semplicemente, la pratica non potrebbe essere portata a termine.
Compravendite, furti e veicoli esteri
Il caso più complesso riguarda il passaggio di proprietà, perché coinvolge due persone contemporaneamente: se la norma restasse così com'è oggi formulata, sia il venditore sia l'acquirente dovrebbero avere una Pec attiva, il primo per chiudere la propria posizione e il secondo per aprirla. Le agenzie pratiche auto, che gestiscono la maggior parte di queste operazioni per conto dei privati, si troverebbero costrette a verificare preventivamente la presenza della Pec su Inad, con il rischio concreto di bloccare compravendite già concordate se anche una sola delle parti non fosse in regola.
Una situazione simile riguarderebbe chi subisce il furto della targa: la reimmatricolazione conseguente richiederebbe comunque una Pec attiva, anche se l'evento non dipende in alcun modo dalla volontà del proprietario. L'obbligo si estenderebbe, inoltre, ai veicoli immatricolati all'estero ma utilizzati abitualmente da residenti in Italia: l'iscrizione al Reve – il Registro dei veicoli esteri – sarebbe anch'essa subordinata al possesso di un domicilio digitale, con ricadute particolari su cittadini stranieri residenti e lavoratori transfrontalieri.
I nodi ancora irrisolti: costi, anziani ed eredità
Uno degli aspetti più delicati riguarda la durata dell'obbligo: il domicilio digitale dovrebbe restare attivo per tutto il tempo in cui si mantiene la proprietà del veicolo. Le caselle Pec, però, comportano un costo di rinnovo annuale, generalmente compreso tra 5 e 15 euro a seconda del gestore, e scadono se non vengono pagate. Chi attivasse una Pec solo per superare la revisione, senza poi rinnovarla, si ritroverebbe alla vendita successiva con un domicilio digitale di fatto inesistente, nella stessa condizione di chi non l'ha mai avuta.
Resta inoltre aperta la questione degli intermediari: agenzie, concessionari e Automobile Club, che oggi gestiscono le pratiche per conto dei clienti, dovranno capire se potranno usare una propria Pec di servizio o se dovranno accompagnare ogni cliente nell'attivazione di un indirizzo personale, con un possibile allungamento dei tempi.
Il tema più critico, però, riguarda il divario digitale: persone anziane, residenti in zone con connessione internet scarsa o semplicemente prive di dimestichezza con la posta elettronica certificata rischiano di trovarsi escluse da adempimenti ordinari come il rinnovo del libretto o la vendita dell'auto. Il testo in consultazione, per come risulta al momento, non prevede forme di assistenza né deroghe per queste categorie, e non chiarisce cosa accada in caso di eredità, quando un erede dovrebbe attivare una Pec a proprio nome prima ancora di poter completare la voltura del veicolo ricevuto. Le associazioni di categoria hanno tempo fino al 13 settembre per segnalare questi nodi al Ministero dei Trasporti: è in questa fase che le criticità pratiche possono ancora incidere sulla versione definitiva della norma.

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Nuovo Codice della Strada, non potrai più fare la revisione né vendere l’auto senza Pec: in arrivo il nuovo obbligo

Pubblicato il: 18/08/2026

Fino a oggi, per un semplice cittadino avere una casella di posta elettronica certificata (Pec) era una possibilità, non un dovere. Lo stabilisce l'art. 3 bis del codice amm.ne digitale (d.lgs. 82/2005), che impone il domicilio digitale solo ai professionisti iscritti in albi e alle imprese tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. Le persone fisiche potevano scegliere se registrarsi nell'Inad, l'Indice nazionale dei domicili digitali, oppure continuare a ricevere le comunicazioni della pubblica amministrazione con i tradizionali strumenti cartacei, come la raccomandata.
Il testo base del nuovo Codice della strada, attualmente sottoposto a consultazione pubblica fino al 13 settembre, ribalta questo schema per una categoria precisa di cittadini: i proprietari di veicoli. Non si tratterebbe di un obbligo generalizzato e permanente, ma di una condizione che scatterebbe soltanto in presenza di determinate pratiche legate all'auto. Una via di mezzo, dunque, tra la libertà di scelta riservata oggi ai privati e il regime più rigido già previsto per imprese e professionisti.
Auto nuove e auto già circolanti: due percorsi diversi
Per chi acquista un veicolo nuovo, la stretta sarebbe immediata e senza possibilità di deroga: senza una Pec attiva, il concessionario o l'agenzia pratiche non potrebbero completare l'immatricolazione e, quindi, non si otterrebbero né la carta di circolazione né la targa. La Pec si affiancherebbe così a documenti come la carta d'identità o il codice fiscale tra i requisiti indispensabili al momento dell'acquisto.
Diverso il discorso per chi ha già un'auto in circolazione: qui l'obbligo diventerebbe concreto solo quando il proprietario deve affrontare una revisione periodica, aggiornare la carta di circolazione, trasferire la proprietà, nazionalizzare il veicolo o procedere a una reimmatricolazione. Chi non compie mai queste operazioni potrebbe teoricamente restare senza Pec per anni, ma basta la scadenza della revisione – obbligatoria la prima volta a quattro anni dall'immatricolazione e poi ogni due anni – per trasformare l'assenza del domicilio digitale in un ostacolo insormontabile: senza quell'indirizzo, semplicemente, la pratica non potrebbe essere portata a termine.
Compravendite, furti e veicoli esteri
Il caso più complesso riguarda il passaggio di proprietà, perché coinvolge due persone contemporaneamente: se la norma restasse così com'è oggi formulata, sia il venditore sia l'acquirente dovrebbero avere una Pec attiva, il primo per chiudere la propria posizione e il secondo per aprirla. Le agenzie pratiche auto, che gestiscono la maggior parte di queste operazioni per conto dei privati, si troverebbero costrette a verificare preventivamente la presenza della Pec su Inad, con il rischio concreto di bloccare compravendite già concordate se anche una sola delle parti non fosse in regola.
Una situazione simile riguarderebbe chi subisce il furto della targa: la reimmatricolazione conseguente richiederebbe comunque una Pec attiva, anche se l'evento non dipende in alcun modo dalla volontà del proprietario. L'obbligo si estenderebbe, inoltre, ai veicoli immatricolati all'estero ma utilizzati abitualmente da residenti in Italia: l'iscrizione al Reve – il Registro dei veicoli esteri – sarebbe anch'essa subordinata al possesso di un domicilio digitale, con ricadute particolari su cittadini stranieri residenti e lavoratori transfrontalieri.
I nodi ancora irrisolti: costi, anziani ed eredità
Uno degli aspetti più delicati riguarda la durata dell'obbligo: il domicilio digitale dovrebbe restare attivo per tutto il tempo in cui si mantiene la proprietà del veicolo. Le caselle Pec, però, comportano un costo di rinnovo annuale, generalmente compreso tra 5 e 15 euro a seconda del gestore, e scadono se non vengono pagate. Chi attivasse una Pec solo per superare la revisione, senza poi rinnovarla, si ritroverebbe alla vendita successiva con un domicilio digitale di fatto inesistente, nella stessa condizione di chi non l'ha mai avuta.
Resta inoltre aperta la questione degli intermediari: agenzie, concessionari e Automobile Club, che oggi gestiscono le pratiche per conto dei clienti, dovranno capire se potranno usare una propria Pec di servizio o se dovranno accompagnare ogni cliente nell'attivazione di un indirizzo personale, con un possibile allungamento dei tempi.
Il tema più critico, però, riguarda il divario digitale: persone anziane, residenti in zone con connessione internet scarsa o semplicemente prive di dimestichezza con la posta elettronica certificata rischiano di trovarsi escluse da adempimenti ordinari come il rinnovo del libretto o la vendita dell'auto. Il testo in consultazione, per come risulta al momento, non prevede forme di assistenza né deroghe per queste categorie, e non chiarisce cosa accada in caso di eredità, quando un erede dovrebbe attivare una Pec a proprio nome prima ancora di poter completare la voltura del veicolo ricevuto. Le associazioni di categoria hanno tempo fino al 13 settembre per segnalare questi nodi al Ministero dei Trasporti: è in questa fase che le criticità pratiche possono ancora incidere sulla versione definitiva della norma.

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Assegno di Inclusione, ora puoi riaverlo con tutti gli arretrati anche se l’INPS te l’ha tagliato: nuova ordinanza

Pubblicato il: 18/08/2026

Il Tribunale di Taranto, con un’ordinanza dell’11 agosto 2026, ha ordinato all’INPS di ripristinare l’Assegno di inclusione (ADI) a una cittadina alla quale l’Istituto aveva negato la prosecuzione della prestazione. Il giudice ha inoltre disposto il pagamento degli arretrati non corrisposti a partire da febbraio 2026, oltre alle spese di giudizio.

Per chi beneficia dell'Assegno di Inclusione, la normativa vigente stabilisce che l'aggiornamento annuale dell'ISEE costituisce il fondamento stesso su cui poggia l'erogazione della prestazione assistenziale. Non si tratta di una semplice formalità burocratica: l'importo mensile, la durata complessiva del sostegno e, soprattutto, la continuità dei pagamenti dipendono direttamente dalla validità dell'indicatore.

Invero, nel caso di specie la donna aveva già beneficiato dell’Assegno di inclusione. La contestazione è sorta al momento del rinnovo della prestazione, quando l’INPS ha ritenuto che non fosse più presente il requisito necessario per continuare a ricevere il beneficio.

Il punto centrale della controversia riguardava la condizione di disabilità.

La cittadina aveva infatti ottenuto, attraverso un accertamento tecnico preventivo successivamente definito con decreto di omologa, il riconoscimento di un’invalidità civile non inferiore al 67%. L’accertamento era stato però effettuato nell’ambito di un procedimento avviato per una finalità differente, ossia il riconoscimento dell’esenzione dal ticket sanitario.

Secondo la ricostruzione della vicenda, proprio questo elemento aveva indotto l’INPS a non ritenere sufficiente quell’accertamento ai fini del rinnovo dell’ADI. La donna ha quindi impugnato il mancato rinnovo davanti al Tribunale.
Il giudice ha accolto la sua posizione, ritenendo rilevante non la finalità originaria del procedimento sanitario, ma l’invalidità civile concretamente accertata in sede giudiziaria.
Il decreto di omologa aveva infatti riconosciuto un’invalidità pari almeno al 67%, percentuale ritenuta idonea a integrare il requisito della disabilità media rilevante ai fini dell’ADI.
Il principio che emerge dalla decisione è quindi particolarmente significativo: ai fini della valutazione del requisito, assume rilievo la condizione di invalidità accertata dal giudice, anche quando l’accertamento sia stato originariamente richiesto per ottenere una prestazione o un’agevolazione diversa.

Il Tribunale di Taranto ha così disposto in via d’urgenza il ripristino dell’Assegno di inclusione, ordinando anche il pagamento delle mensilità non corrisposte a partire da febbraio 2026, oltre alle spese processuali.

La pronuncia riguarda, naturalmente, il caso di specie e non comporta automaticamente il riconoscimento dell’ADI a tutti coloro che si trovino in una situazione analoga.
La decisione, tuttavia, può assumere rilievo per chi, in occasione del rinnovo della prestazione, si veda negare l’Assegno di inclusione nonostante disponga di un accertamento giudiziario dell’invalidità civile che attesti una percentuale compatibile con il requisito richiesto.

Il caso apre quindi un tema di interesse più generale: quanto rileva, ai fini dell’erogazione della prestazione, la finalità per la quale è stato effettuato l’accertamento sanitario e quanto, invece, il contenuto effettivo dell’invalidità riconosciuta in sede giudiziaria.


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Separazione, puoi avere fino a 6.000 euro per l’affitto se hai lasciato la casa familiare: in arrivo il nuovo bonus

Pubblicato il: 18/08/2026

Un sostegno economico destinato ai genitori separati o divorziati che, dopo la fine della convivenza, sono costretti a lasciare la casa familiare e devono affrontare il costo di un nuovo affitto. È questa la finalità del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati, finanziato con 60 milioni di euro complessivi nel triennio 2026-2028.
La misura è tornata al centro dell'attenzione dopo le dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha annunciato l'intenzione del Governo di rendere operativo il contributo entro la fine del 2026.
È importante però chiarire un punto: il bonus non è una misura del Piano Casa in senso stretto. Lo stesso Salvini ha precisato che si tratta di un intervento collegato alle politiche abitative, ma finanziato attraverso una voce specifica destinata ai genitori separati.

Secondo le indicazioni fornite dal ministro, il contributo potrebbe essere compreso tra 400 e 500 euro al mese e avere una durata massima di 12 mesi.
Nel caso dell'importo massimo, quindi, il sostegno potrebbe arrivare a 6.000 euro complessivi per beneficiario. L'importo effettivo, tuttavia, non è ancora stato quantificato in via definitiva: saranno il decreto attuativo e i successivi bandi a stabilire criteri, graduatorie e modalità di erogazione.
Il fondo dispone di 20 milioni di euro all'anno, per un totale di 60 milioni nel periodo 2026-2028. L'obiettivo indicato dal Governo è sostenere circa 15.000 genitori separati nel triennio.

Ma chi potrebbe beneficiare del contributo?
Le prime indicazioni individuano come destinatari i genitori separati o divorziati che non sono assegnatari della casa familiare e che hanno figli a carico fino al compimento dei 21 anni. In particolare, il sostegno è pensato per chi, dopo la separazione, deve trovare una nuova abitazione pur continuando a sostenere gli oneri economici legati alla famiglia.
L'obiettivo è quindi intervenire in una situazione di particolare difficoltà: un genitore lascia l'abitazione familiare, mentre l'altro vi rimane con i figli, e il primo deve sostenere contemporaneamente le spese della nuova sistemazione e, in alcuni casi, una quota dell'affitto o del mutuo della precedente abitazione.

Durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, Salvini ha spiegato che il contributo dovrebbe servire proprio a permettere al genitore che ha lasciato la casa di affrontare il costo di una nuova sistemazione.
La cifra di 400-500 euro mensili, però, rappresenta al momento un'indicazione e non un importo automaticamente riconosciuto a tutti. Sarà necessario attendere le regole definitive per capire se il contributo sarà uguale per tutti oppure modulato sulla base di elementi come il reddito, il canone di locazione, la situazione familiare o altri requisiti.

La principale questione ancora da risolvere resta l'operatività della misura.
A oggi, infatti, il bonus non può ancora essere richiesto: manca il decreto attuativo che deve stabilire concretamente i requisiti, l'entità del contributo, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per assegnare le risorse. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato come obiettivo l'avvio dei primi contributi entro la fine del 2026.
Di conseguenza, non è ancora possibile indicare una procedura ufficiale per presentare la domanda, né stabilire con certezza quali documenti saranno necessari.

La dotazione complessiva di 60 milioni di euro rende evidente che si tratterà di una misura rivolta a una platea necessariamente limitata.
Se venissero effettivamente riconosciuti 500 euro al mese per 12 mesi, ogni beneficiario potrebbe ricevere fino a 6.000 euro. Il costo massimo teorico sarebbe, quindi, molto elevato rispetto ai 20 milioni disponibili ogni anno.
Questo significa che il decreto dovrà necessariamente definire criteri di selezione e modalità di distribuzione delle risorse, soprattutto nel caso in cui le richieste dovessero superare i fondi disponibili.

E allora quando si potrà fare domanda? L'obiettivo del Ministero è rendere operativo il Fondo entro la fine del 2026, ma fino alla pubblicazione del decreto attuativo e del relativo bando non sarà possibile presentare una domanda ufficiale.
Per ora, quindi, il quadro è questo:

  • fondo complessivo: 60 milioni di euro;
  • periodo: 2026-2028;
  • dotazione annuale: 20 milioni di euro;
  • contributo indicativo: 400-500 euro al mese;
  • durata indicativa: fino a 12 mesi;
  • potenziale importo massimo: 6.000 euro;
  • destinatari: genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, con figli a carico fino a 21 anni;
  • domande: non ancora presentabili;
  • decreto attuativo: ancora necessario per definire le regole operative.

L'ISEE sarà uno degli elementi fondamentali per stabilire l'accesso al contributo. La misura, infatti, è rivolta alle famiglie che si trovano in una situazione economica tale da rendere particolarmente difficile sostenere contemporaneamente le spese legate alla separazione e quelle di una nuova abitazione.
La soglia ISEE definitiva, così come l'importo effettivo del contributo e gli altri dettagli operativi, dovranno essere stabiliti con il decreto attuativo.

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Lavoratore, ora ti spettano i soldi dei buoni pasto mai ricevuti e non paghi un euro di tasse: ecco chi può chiederli

Pubblicato il: 18/08/2026

Quando la somma è destinata a compensare la perdita derivante dalla mancata fruizione di un diritto contrattuale, senza sostituire un reddito non percepito, essa costituisce risarcimento del danno emergente e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Lo stesso regime fiscale si applica agli interessi e alla rivalutazione monetaria collegati al credito risarcitorio.

In particolare l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 156/2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle somme riconosciute ai lavoratori per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro.

Quando un lavoratore riceve una somma a titolo di risarcimento, l’importo non è necessariamente soggetto a tassazione IRPEF: il trattamento fiscale dipende infatti dalla natura del danno risarcito.
Se la somma sostituisce un reddito non percepito, si tratta di lucro cessante e l’importo è imponibile. Se, invece, il risarcimento è destinato a reintegrare una perdita patrimoniale effettivamente subita, si configura un danno emergente, che non concorre alla formazione del reddito.
È questo il principio previsto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR richiamato dall’Agenzia delle Entrate, relativo alle somme corrisposte ai dipendenti per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro.

Il caso di specie sottoposto all'attenzione del Fisco riguarda un’azienda destinataria di diverse sentenze, che l’avevano condannata a corrispondere somme ai propri dipendenti. I lavoratori avevano svolto turni continuativi superiori alle sei ore giornaliere senza usufruire né del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, né della pausa prevista dal contratto collettivo applicato.
I giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, collegando la mancata fruizione della mensa alla violazione del diritto alla pausa spettante ai dipendenti. Per quantificare il danno in via equitativa era stato utilizzato come parametro il valore economico dei buoni pasto non percepiti. Alle somme principali si aggiungevano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

L’azienda ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento fiscale di tre diverse componenti:

  • il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni;
  • il risarcimento per la mancata attribuzione del buono pasto o del servizio mensa sostitutivo;
  • gli interessi e la rivalutazione maturati sulle somme dovute.

L’Agenzia sul punto ha precisato che:
  • sono imponibili le somme risarcitorie che hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito, in quanto compensano un mancato guadagno presente o futuro;
  • non sono invece soggette a imposizione le somme destinate a reintegrare il patrimonio del soggetto danneggiato, compensando una perdita economica effettivamente subita.

Nel caso esaminato, le sentenze non avevano riconosciuto ai lavoratori il valore del pasto come componente della retribuzione. Il risarcimento era, invece, collegato alla mancata fruizione della pausa prevista durante il turno di lavoro. Il valore del buono pasto era stato utilizzato esclusivamente come criterio equitativo per quantificare il danno e non rappresentava, quindi, una forma indiretta di retribuzione. Di conseguenza, l’Agenzia ha qualificato come danno emergente sia le somme riconosciute per la mancata fruizione della pausa sia quelle relative alla mancata attribuzione del buono pasto.
Tali importi, non essendo destinati a compensare un reddito perduto ma a risarcire la lesione di un diritto contrattuale, non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF.

La stessa conclusione vale per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati sulle somme risarcitorie. In base all’articolo 6, comma 2, del TUIR, gli interessi e gli altri proventi accessori seguono il trattamento fiscale del credito principale cui si riferiscono. Poiché il risarcimento principale è qualificato come danno emergente e, quindi, non imponibile, anche i relativi interessi e la rivalutazione restano esclusi da tassazione.


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Voli, ti spetta l’assistenza gratuita se sei anziano o non cammini bene, non serve la Legge 104: ecco cosa fare

Pubblicato il: 17/08/2026

Con l'approvazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 l'Unione europea ha inteso promuovere comportamenti virtuosi delle compagnie aeree nei confronti di ogni persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, "a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda una attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona" (art. 2, comma 1, lett. a).

Tra le persone a mobilità ridotta – si noti – non sono compresi soltanto i soggetti con disabilità accertata ex art. 3 della L. n. 104 del 1992, ma anche coloro che non possono viaggiare in aereo senza assistenza. Spesso si tratta di anziani che non sono in grado di percorrere a piedi le lunghe distanze nei grandi terminal moderni, ma che sono autonomi per le esigenze di mobilità nella vita quotidiana.
Il regolamento garantisce assistenza anche a questa tipologia di passeggeri non soltanto per gli spostamenti dal banco di registrazione all'aeromobile e dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli, ma anche da un punto determinato di arrivo nell'aerostazione all'aeromobile, e dall'aeromobile a un determinato punto di partenza.

Il principio fondamentale del regolamento europeo si basa sul divieto di rifiutare una prenotazione o l'imbarco di un passeggero a causa della sua mobilità ridotta (art. 3). Non è un divieto assoluto, in quanto sussistono ipotesi in cui è possibile derogare a tale norma. L'art. 4 prevede questi casi tassativi, al fine di evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie da parte dei vettori:

  • per motivi di sicurezza. In tal caso la compagnia aerea ha l'obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia e le eventuali restrizioni;
  • se le dimensioni dell'aereo o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea deve informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, deve formalizzarle per iscritto, entro 5 giorni lavorativi.

Se viene rifiutata la prenotazione o negato l'imbarco, al disabile e alla persona che lo accompagna deve essere offerto il rimborso del biglietto o un volo alternativo.

Al fine di ottenere l'assistenza di cui ha bisogno, il passeggero con disabilità o mobilità ridotta deve effettuare la richiesta del servizio alla compagnia aerea, con cui effettua la prenotazione, che ha a sua volta l’obbligo di trasmetterla al gestore degli aeroporti di partenza, arrivo ed eventuale transito.

È raccomandato di effettuare la richiesta dell’assistenza al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto in quanto, per ragioni di sicurezza aeronautica, il numero dei posti dedicato a bordo è limitato. In ogni caso la richiesta deve essere fatta almeno 48 ore prima della partenza. Sul gestore aeroportuale incombe la responsabilità di garantire l'assistenza senza oneri aggiuntivi, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari sia stata notificata in tempo.

In particolare l'assistenza deve consentire al passeggero di:

  • comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando i punti designati del terminal;
  • spostarsi da un punto designato al check-in e adempiere tutte le procedure necessarie all'imbarco (formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli);
  • espletare i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
  • imbarcarsi e sbarcare dall’aereo – mediante elevatori, sedie a rotelle, ecc. – e procedere dal portellone dell’aereo al posto a sedere e viceversa; riporre e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;
  • recarsi a ritirare il bagaglio nell’area riconsegna, espletando i controlli necessari;
  • essere accompagnato a un punto designato;
  • prendere i voli in coincidenza con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi;
  • potersi recare ai servizi igienici in caso di necessità;
  • poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore e ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;
  • ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;
  • poter accedere alle informazioni sui voli.

Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevedono il diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Quali tutele sono previste nel caso non siano stati rispettati i diritti di assistenza?

In caso di problematiche relative alla prenotazione/acquisto del biglietto aereo e per mancata o non adeguata assistenza, va presentato un reclamo alla compagnia aerea/gestore.
Se la compagnia aerea/gestore non fornisce una risposta trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo, oppure se si ritiene che la risposta ricevuta non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1107/2006, è possibile rivolgersi all'Organismo Nazionale Responsabile per presentare un reclamo ai soli fini sanzionatori.

Ma sono previsti sconti per i passeggeri con disabilità?
L'assistenza per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta è un servizio distinto dalle eventuali agevolazioni sul prezzo del biglietto. Prima della partenza è quindi importante verificare entrambe le condizioni: le modalità per richiedere l'assistenza e le eventuali tariffe agevolate offerte dalla compagnia aerea.
Per quanto riguarda il prezzo del biglietto, non tutte le compagnie aeree prevedono automaticamente tariffe agevolate per i passeggeri con disabilità. Eventuali sconti, riduzioni o condizioni particolari dipendono dalla singola compagnia, dalla tratta e dalle condizioni applicate alla prenotazione.


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Disabili, in arrivo il nuovo contrassegno che dura dieci anni: te lo mandano a casa gratis e vale in tutta Europa

Pubblicato il: 17/08/2026

Il 4 agosto il governo Meloni ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva europea con cui, nel 2024, è stata istituita la Carta europea della disabilità (CED), erede del progetto pilota EU Disability Card avviato negli anni precedenti in alcuni Stati membri. Il provvedimento, però, non è ancora operativo: come previsto dall'iter legislativo italiano, il testo dovrà ora passare al vaglio delle commissioni parlamentari competenti, che dovranno esprimere un parere, per poi tornare sul tavolo del Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva per l'approvazione definitiva. Solo a quel punto la norma entrerà realmente in vigore.
Va detto che l'Italia si sta muovendo con un certo anticipo rispetto ai tempi fissati da Bruxelles: la direttiva comunitaria concede infatti agli Stati membri tempo fino al 5 giugno 2027 per adeguare i propri ordinamenti, mentre le nuove regole dovranno essere pienamente operative in tutta l'Unione europea a partire dal 5 giugno 2028. Fino a quel momento resteranno validi gli attuali strumenti nazionali, compreso il vecchio contrassegno disabili che tutti conosciamo.
Cosa cambia con la Carta europea della disabilità
La novità più importante riguarda proprio la Carta europea della disabilità, che punta a semplificare drasticamente la vita di chi si sposta all'interno dell'Unione europea per turismo, studio o lavoro. La carta sarà rilasciata dall'INPS, sia in formato digitale sia in versione cartacea, e potrà essere richiesta comodamente anche tramite l'app IO della pubblica amministrazione. Il governo ha inoltre annunciato la creazione di un portale digitale dedicato, consultabile anche da smartphone, che permetterà di verificare in tempo reale quali agevolazioni, servizi e strutture sono accessibili nei diversi Paesi europei, oltre a rendere disponibile la card anche a chi non ha con sé il documento fisico.
La Carta avrà una validità massima di dieci anni e, come già avviene oggi, per chi accompagna una persona con disabilità sarà prevista una card separata contrassegnata dalla lettera A. L'elemento davvero rivoluzionario, però, è che questo documento sarà riconosciuto automaticamente in tutti i 27 Stati membri dell'Unione: un salto in avanti enorme rispetto alla situazione attuale, in cui la sperimentazione EU Disability Card coinvolge solo sette Paesi, ovvero Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania e Slovenia.
Il nuovo contrassegno per i parcheggi: le regole
La seconda parte della riforma riguarda direttamente la mobilità su strada, con l'introduzione del nuovo contrassegno europeo di parcheggio. A differenza della Carta della disabilità, questo non sarà gestito dall'INPS ma richiesto tramite un'apposita piattaforma online, con procedure semplificate pensate per ridurre la burocrazia a carico del cittadino.
Il pass fisico, realizzato in un formato anti-contraffazione per contrastare gli abusi ormai diffusi, sarà stampato e recapitato gratuitamente a domicilio direttamente dal Comune di residenza, ma sarà disponibile anche in versione digitale da mostrare tramite smartphone. Anche in questo caso la portata della riforma è europea: chi ottiene il contrassegno potrà utilizzarlo senza alcuna limitazione in tutti gli Stati membri dell'Unione, parcheggiando negli stalli riservati e circolando nelle zone a traffico limitato con la stessa validità che il pass ha oggi in Italia.
Durata e rinnovo: le novità pratiche
Sul fronte della durata, il cambiamento è concreto e immediato: il nuovo contrassegno avrà una validità di dieci anni, contro i cinque attualmente previsti dalla normativa italiana. Una misura pensata per ridurre gli adempimenti periodici a carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Non solo: per chi è titolare di una certificazione di invalidità permanente, il decreto prevede il rinnovo automatico del contrassegno alla scadenza, eliminando così la necessità di presentare nuova documentazione medica ogni volta.
Si tratta di un principio già richiesto da tempo dalle associazioni di categoria, che da anni segnalano il peso eccessivo delle pratiche burocratiche legate al rinnovo dei documenti per la disabilità. Resta ora da capire con quali tempi il Parlamento esprimerà il proprio parere e se il testo subirà modifiche prima dell'approvazione definitiva: solo a quel punto sarà possibile conoscere la data ufficiale di entrata in vigore delle nuove regole su Carta europea della disabilità e contrassegno parcheggi.

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NASpI, la perdi se accetti un lavoro saltuario e superi la soglia di reddito o non lo comunichi: ecco come evitarlo

Pubblicato il: 17/08/2026

Chi perde il lavoro senza propria volontà può contare sulla Naspi, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS. Il beneficio spetta in caso di licenziamento, anche per giusta causa o motivi disciplinari, così come per la scadenza naturale di un contratto a termine. Le dimissioni volontarie, invece, restano generalmente escluse dal diritto alla prestazione, proprio perché viene meno il requisito dell'involontarietà, salvo le eccezioni previste dalla legge, come le dimissioni per giusta causa.
La durata della Naspi corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate nei quattro anni precedenti la fine del rapporto di lavoro, senza contare i periodi già utilizzati per prestazioni di disoccupazione precedenti. L'importo, invece, si calcola sulla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, seguendo le soglie che l'INPS aggiorna ogni anno.
Per molte persone questa cifra resta contenuta, spesso limitata a poche centinaia di euro mensili: ecco perché accettare un'occasione di lavoro, anche discontinua, può fare la differenza senza necessariamente comportare la perdita dell'assegno.
Quando è possibile la convivenza tra lavoro a chiamata e Naspi
Il lavoro a chiamata – detto anche lavoro intermittente – è una forma contrattuale che prevede prestazioni non continuative, da svolgere nei momenti in cui il datore di lavoro ha effettivamente bisogno del dipendente. La disciplina di questo tipo di contratto è regolata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), uno dei provvedimenti attuativi del Jobs Act.
Il ricorso al lavoro intermittente è generalmente ammesso fino a un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo in un arco di tre anni solari con lo stesso datore, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, per cui il limite non si applica. Il contratto può essere impiegato anche nei casi individuati dalla contrattazione collettiva, oltre che, indipendentemente da questi, con lavoratori under 24 o over 55, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa.
Proprio perché il rapporto non è continuativo, non esiste un'incompatibilità automatica tra Naspi e lavoro a chiamata: la compatibilità dipende dalle caratteristiche concrete dell'impiego e dal rispetto degli adempimenti richiesti.
Le due modalità del contratto intermittente
Esistono due varianti del lavoro a chiamata, con conseguenze diverse sull'indennità di disoccupazione. Nella prima, il lavoratore assume un obbligo di disponibilità: si impegna cioè a rispondere quando il datore lo chiama e, per i periodi in cui garantisce questa disponibilità, riceve una specifica indennità, stabilita dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento.
Nella seconda modalità, senza obbligo di disponibilità, il lavoratore non è tenuto a rispondere alla chiamata e, di conseguenza, non percepisce alcuna indennità per i periodi di attesa. Questa distinzione incide sul rapporto con la Naspi, perché cambia il modo in cui reddito e disponibilità lavorativa vengono valutati dall'INPS ai fini del mantenimento del sussidio.
Cosa comunicare ogni mese all'INPS
Chi percepisce la Naspi e avvia un rapporto di lavoro a chiamata deve obbligatoriamente informare l'INPS, utilizzando il modello Naspi.Com entro i termini stabiliti. Nella comunicazione va indicato, quando richiesto, anche il reddito annuo presunto derivante dalla nuova attività.
A seconda della durata del contratto, dell'entità del reddito previsto e delle caratteristiche della prestazione, l'indennità può proseguire con un importo ridotto, oppure essere sospesa per il periodo stabilito dalla normativa. Non si tratta quindi di una regola uguale per tutti: ogni situazione va valutata caso per caso, in base ai limiti reddituali e agli obblighi informativi previsti per questo tipo di impiego.
Per questo motivo, prima di accettare una chiamata al lavoro durante il periodo di fruizione della Naspi, conviene sempre verificare in anticipo quale regime si applica alla propria situazione, così da comunicare tutto correttamente ed evitare spiacevoli sorprese sull'importo dell'indennità nei mesi successivi.


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