Pubblicato il: 17/08/2026
Tra le persone a mobilità ridotta – si noti – non sono compresi soltanto i soggetti con disabilità accertata ex art. 3 della L. n. 104 del 1992, ma anche coloro che non possono viaggiare in aereo senza assistenza. Spesso si tratta di anziani che non sono in grado di percorrere a piedi le lunghe distanze nei grandi terminal moderni, ma che sono autonomi per le esigenze di mobilità nella vita quotidiana.
Il regolamento garantisce assistenza anche a questa tipologia di passeggeri non soltanto per gli spostamenti dal banco di registrazione all'aeromobile e dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli, ma anche da un punto determinato di arrivo nell'aerostazione all'aeromobile, e dall'aeromobile a un determinato punto di partenza.
Il principio fondamentale del regolamento europeo si basa sul divieto di rifiutare una prenotazione o l'imbarco di un passeggero a causa della sua mobilità ridotta (art. 3). Non è un divieto assoluto, in quanto sussistono ipotesi in cui è possibile derogare a tale norma. L'art. 4 prevede questi casi tassativi, al fine di evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie da parte dei vettori:
- per motivi di sicurezza. In tal caso la compagnia aerea ha l'obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia e le eventuali restrizioni;
- se le dimensioni dell'aereo o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea deve informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, deve formalizzarle per iscritto, entro 5 giorni lavorativi.
Se viene rifiutata la prenotazione o negato l'imbarco, al disabile e alla persona che lo accompagna deve essere offerto il rimborso del biglietto o un volo alternativo.
Al fine di ottenere l'assistenza di cui ha bisogno, il passeggero con disabilità o mobilità ridotta deve effettuare la richiesta del servizio alla compagnia aerea, con cui effettua la prenotazione, che ha a sua volta l’obbligo di trasmetterla al gestore degli aeroporti di partenza, arrivo ed eventuale transito.
È raccomandato di effettuare la richiesta dell’assistenza al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto in quanto, per ragioni di sicurezza aeronautica, il numero dei posti dedicato a bordo è limitato. In ogni caso la richiesta deve essere fatta almeno 48 ore prima della partenza. Sul gestore aeroportuale incombe la responsabilità di garantire l'assistenza senza oneri aggiuntivi, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari sia stata notificata in tempo.
In particolare l'assistenza deve consentire al passeggero di:
- comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando i punti designati del terminal;
- spostarsi da un punto designato al check-in e adempiere tutte le procedure necessarie all'imbarco (formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli);
- espletare i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
- imbarcarsi e sbarcare dall’aereo – mediante elevatori, sedie a rotelle, ecc. – e procedere dal portellone dell’aereo al posto a sedere e viceversa; riporre e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;
- recarsi a ritirare il bagaglio nell’area riconsegna, espletando i controlli necessari;
- essere accompagnato a un punto designato;
- prendere i voli in coincidenza con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi;
- potersi recare ai servizi igienici in caso di necessità;
- poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore e ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;
- ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;
- poter accedere alle informazioni sui voli.
Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevedono il diritto internazionale, comunitario e nazionale.
Quali tutele sono previste nel caso non siano stati rispettati i diritti di assistenza?
In caso di problematiche relative alla prenotazione/acquisto del biglietto aereo e per mancata o non adeguata assistenza, va presentato un reclamo alla compagnia aerea/gestore.
Se la compagnia aerea/gestore non fornisce una risposta trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo, oppure se si ritiene che la risposta ricevuta non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1107/2006, è possibile rivolgersi all'Organismo Nazionale Responsabile per presentare un reclamo ai soli fini sanzionatori.
Ma sono previsti sconti per i passeggeri con disabilità?
L'assistenza per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta è un servizio distinto dalle eventuali agevolazioni sul prezzo del biglietto. Prima della partenza è quindi importante verificare entrambe le condizioni: le modalità per richiedere l'assistenza e le eventuali tariffe agevolate offerte dalla compagnia aerea.
Per quanto riguarda il prezzo del biglietto, non tutte le compagnie aeree prevedono automaticamente tariffe agevolate per i passeggeri con disabilità. Eventuali sconti, riduzioni o condizioni particolari dipendono dalla singola compagnia, dalla tratta e dalle condizioni applicate alla prenotazione.
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