Codice della Strada, in arrivo 150 euro di multa e meno 5 punti se togli lo sguardo dalla strada: ecco la nuova proposta

Pubblicato il: 26/08/2026

Rendere le strade italiane più sicure: è questo l'obiettivo dichiarato della proposta di modifica del Codice della strada elaborata dal Ministero dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'Interno. Il testo, che rientra nel più ampio progetto di riforma del Codice affidato al Governo dalla legge 177 del 2024, è attualmente all'esame di operatori e associazioni di categoria: circa un centinaio di soggetti sono stati coinvolti in una consultazione pubblica che si concluderà il 13 settembre 2026, termine entro il quale sarà possibile presentare osservazioni e proposte di modifica.
Tra i temi al centro del dibattito compare, per la prima volta, un articolo dedicato in modo specifico alla distrazione alla guida, individuata dalle rilevazioni Istat come una delle cause principali di incidenti e decessi sulle strade del Paese. Definire con precisione cosa si intenda per distrazione non è semplice: non riguarda solo l'uso del telefono, ma anche la gestione dei numerosi dispositivi elettronici di bordo presenti sulle auto di ultima generazione, la cui interazione richiede un'attenzione ben diversa da quella necessaria per premere un pulsante.
Il legislatore, con questa proposta, intende però ricomprendere qualsiasi comportamento che comporti un calo di attenzione sulla circolazione, sia che avvenga guardando direttamente fuori dal veicolo sia attraverso gli specchietti retrovisori.
Le sanzioni oggi in vigore e cosa cambierà
Attualmente, il Codice della strada punisce la guida distratta con una multa fino a 150 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Quando la distrazione deriva dall'uso di un apparecchio elettronico – la cui utilizzazione alla guida è vietata dall'art. 173 del Codice della strada – la sanzione sale e va da 250 a 1.000 euro, con decurtazione di 5 punti e sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. In caso di recidiva entro due anni, l'importo cresce ulteriormente, arrivando fino a 1.400 euro, con 10 punti decurtati e sospensione della patente da uno a tre mesi.
La proposta in discussione introduce invece quattro distinte fattispecie, ciascuna con una propria sanzione: l'utilizzo di apparecchi radio, radiotelefonici e telefoni comporterà una multa di 250 euro, la perdita di 5 punti e 15 giorni di divieto di guida; la stessa sanzione si applicherà a chi viene sorpreso a usare smartphone, computer portatili o tablet mentre è alla guida. Per l'uso delle cuffie è prevista una multa di 150 euro con decurtazione di 5 punti, mentre chi utilizza dispositivi che permettono la riproduzione di filmati sugli schermi digitali del veicolo, aggirando i blocchi imposti dal costruttore, rischierà una multa di 250 euro e la perdita di 5 punti. Quest'ultima ipotesi rappresenta una vera novità, perché non è oggi disciplinata dal Codice, ma riguarda un fenomeno in rapida diffusione.
Le nuove regole, va sottolineato, si applicheranno per la prima volta anche agli istruttori di guida che accompagnano i neopatentati muniti di foglio rosa.
I numeri della distrazione al volante
Secondo le rilevazioni Istat, la distrazione alla guida è responsabile in Italia di quasi un incidente su sei. Il fattore di rischio principale resta l'uso dello smartphone, un singolo gesto capace di generare contemporaneamente quattro tipi diversi di distrazione:
  • quella visiva, perché lo sguardo si sposta dalla strada allo schermo;
  • quella manuale, dato che digitare richiede di staccare le mani dal volante;
  • quella uditiva, perché si riduce l'attenzione ai suoni dell'ambiente stradale e,
  • infine, quella cognitiva, poiché la mente del conducente si allontana dalla guida.

Questi quattro elementi combinati spiegano perché lo smartphone venga considerato il dispositivo più pericoloso tra quelli oggetto della nuova regolamentazione.
Cosa dice la Cassazione sull'uso del telefono in auto
Su questo tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 23331 del 23 ottobre 2020 ha chiarito la portata del divieto previsto dal Codice della strada. Secondo i giudici di legittimità, il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici resta valido anche durante le soste imposte dalla circolazione, come ad esempio l'attesa a un semaforo rosso o il fermo in un ingorgo, situazioni nelle quali il veicolo è comunque considerato in marcia.
Diverso il discorso per le auto regolarmente parcheggiate, unico caso in cui l'uso del cellulare non incontra le restrizioni previste dalla norma. Questo orientamento giurisprudenziale conferma l'impostazione rigorosa che il legislatore intende ora consolidare con la riforma, ampliando il numero di situazioni sanzionabili e uniformando le pene per ciascuna di esse.


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Condominio, puoi installare la canna fumaria anche se l’assemblea ti dice di no, ma attento al decoro: nuova sentenza

Pubblicato il: 26/08/2026

Posizionare una canna fumaria sulla parete esterna di un edificio condominiale non richiede, di per sé, un'autorizzazione preventiva dell'assemblea. Il condomino può, infatti, utilizzare una parte comune per realizzare un impianto destinato al servizio della propria unità immobiliare, a patto di rispettare i limiti previsti dall'art. 1102 del c.c.. Lo rimarca la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22813/2026, puntualizzando altresì che il diritto del condomino non può essere valutato in astratto. Di volta in volta andrà esaminata la specifica opera che si intende realizzare, considerando caratteristiche, dimensioni, posizione e conseguenze sull'edificio.
La concreta vicenda affrontata dagli Ermellini riguardava il proprietario di un locale commerciale, che aveva chiesto di installare una canna fumaria sulla parete perimetrale secondaria del fabbricato. Come opportunamente richiamato nei fatti di causa esposti nel testo della pronuncia, il suo scopo era adeguare l'immobile alla normativa igienico-sanitaria e dotarlo di un sistema per l'estrazione dei fumi della cucina o dell'impianto termico. L'adunanza dei condomini aveva però negato l'autorizzazione, determinando così il proprietario a impugnare la delibera contestandone la validità. In particolare, l'uomo sosteneva che gli fosse stato illegittimamente impedito di utilizzare il muro comune per la canna fumaria.
Dopo una consulenza tecnica, il giudice capitolino aveva respinto la sua domanda. La canna fumaria, per posizionamento, dimensioni e caratteristiche estetiche, avrebbe effettivamente alterato negativamente il decoro architettonico del fabbricato. Secondo quanto indicato dal Tribunale di Roma, il manufatto sarebbe infatti risultato vistosamente sporgente rispetto al vano vetrina del locale e privo di un collegamento armonico con gli elementi architettonici della facciata dell'edificio.
Stesso esito in appello come pure in Cassazione, a cui il condomino si era rivolto nel tentativo di ribaltare la pronuncia. Condividendo il ragionamento logico-giuridico dei giudici di merito, la Suprema Corte ha respinto il suo ricorso condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali. Il giudice di legittimità ha rimarcato che il diritto del condomino va sempre valutato sul progetto concreto. L'installazione su una parte comune di un impianto destinato al servizio di una singola unità immobiliare, quando non comporti una modificazione incompatibile delle parti comuni, può essere effettuata dal condomino senza un previo via libera dell'assemblea. Attenzione però, perché questo principio non significa che il proprietario abbia un diritto assoluto a installare qualsiasi manufatto.
L'art. 1102 c.c. è molto preciso a riguardo e consente a ogni partecipante di utilizzare la cosa comune anche per fini individuali, ma vieta che tale utilizzo impedisca agli altri condomini di farne un pari uso, oppure arrechi pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell'edificio o ne alteri il decoro architettonico (Cass. n. 5417/2002). Ecco perché non si può chiedere al magistrato di riconoscere genericamente un "diritto a installare una canna fumaria". Deve essere esaminata la canna fumaria concretamente progettata con le sue dimensioni, il punto di collocazione e le modalità di realizzazione.
Altro elemento non trascurabile è l'appena citato decoro architettonico. Secondo la Suprema Corte, esso consiste nell'estetica complessiva dell'edificio, determinata dall'insieme delle linee, strutture, elementi architettonici e caratteristiche stilistiche che conferiscono al fabbricato una determinata fisionomia e identità. Non è, quindi, necessario dimostrare che una nuova opera abbia modificato materialmente le linee originarie dell'edificio. È sufficiente che essa produca un effetto negativo sull'armonia complessiva dello stabile.
Come ribadisce la Corte nella sentenza n. 22813/2026, la valutazione va fatta caso per caso considerando tutte le caratteristiche dell'edificio, la specifica parte comune interessata dall'intervento e il grado di unitarietà architettonica originariamente esistente. Ebbene, nel caso in esame, la posizione e le dimensioni della canna fumaria, unite alla sua evidente estraneità rispetto agli elementi della facciata, erano state ritenute idonee a produrre proprio questo effetto.
Non solo. Una facciata secondaria non significa che tutto sia consentito. Anzi, il fatto che la canna fumaria debba essere collocata su un prospetto secondario non elimina automaticamente il problema del decoro architettonico. La Corte ha così espressamente escluso che possano essere considerati decisivi, da soli, la minore visibilità della facciata o il fatto che su di essa siano già presenti altri manufatti, come condizionatori o discendenti pluviali. Anche precedenti modifiche realizzate da altri condomini non costituiscono, quindi, una sorta di autorizzazione automatica a effettuare ulteriori interventi potenzialmente lesivi del decoro.
La tutela dell'estetica dell'edificio riguarda, infatti, una qualità propria del fabbricato. E quando questa viene concretamente compromessa – come in questo caso con l'apposizione della canna fumaria sulla facciata – il pregiudizio economico può essere considerato una conseguenza della stessa alterazione o menomazione del decoro (Cass. n. 25790/2020).
La sentenza della Cassazione è interessante altresì perché chiarisce la natura del voto assembleare. Si può vietare l'intervento? Ebbene, se quest'ultimo rientra nei limiti dell'art. 1102 c.c., l'adunanza non attribuisce normalmente al condomino un'autorizzazione costitutiva del suo diritto a utilizzare la cosa comune. In breve, il semplice diniego assembleare non determina automaticamente l'illegittimità dell'utilizzo. Il voto contrario può, però, evidenziare una contestazione concreta degli altri condomini. Sarà allora il giudice a dover stabilire se l'opera rispetti effettivamente i limiti stabiliti dalla legge. Questo è proprio quanto accaduto nella vicenda: anche a seguito di documentazione depositata nel corso del giudizio, relativa alla facciata e alle caratteristiche del manufatto, il progetto concreto è stato sottoposto a valutazione tecnica e giudiziale e ritenuto incompatibile con il decoro architettonico.
Ricapitolando, al di là degli effetti per le parti coinvolte nel contenzioso, la sentenza n. 22813/2026 della Cassazione indica un principio giurisprudenziale di indubbio rilievo: un condomino può installare una canna fumaria sul muro perimetrale comune, a proprie spese, senza che l'autorizzazione dell'assemblea sia necessariamente costitutiva del suo diritto, ma solo se l'intervento rispetta i limiti dell'art. 1102 c.c. In particolare, la canna fumaria non può e non deve impedire il pari uso della cosa comune, compromettere stabilità o sicurezza dell'edificio oppure alterarne il decoro architettonico.
Questi aspetti andranno valutati sulla base del progetto di installazione effettivamente proposto. Non basterà dunque affermare che la canna fumaria è necessaria, che la facciata è secondaria o che altri condomini hanno già installato manufatti: ciò che conta sarà l'effetto specifico di una nuova opera sull'equilibrio complessivo dell'edificio.

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Agenzia delle Entrate, addio cartelle esattoriali, arriva il discarico dopo cinque anni se non hai beni: ecco cosa fare

Pubblicato il: 26/08/2026

Per decenni il sistema della riscossione italiana ha convissuto con un problema enorme: milioni di cartelle esattoriali intestate a persone senza redditi né patrimoni, destinate a restare "congelate" negli archivi fiscali per anni, se non per sempre. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 110/2024, attuativo della delega fiscale prevista dalla Legge n. 111/2023, questo scenario cambia in modo strutturale.
Il vecchio meccanismo delle comunicazioni di inesigibilità, farraginoso e dispendioso, viene definitivamente superato. La nuova normativa si applica a tutti i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° gennaio 2025 e introduce un principio semplice quanto rivoluzionario: se non ci sono beni da aggredire, il debito non può restare in eterno nel limbo della riscossione.
Come funziona il discarico: automatico o anticipato
Il cuore della riforma è la procedura di discarico, cioè la restituzione della pratica all'ente creditore originario (un Comune, l'Inps o altro ente pubblico), con la contestuale sospensione di ogni azione di recupero nei confronti del debitore.
Esistono due strade. La prima è il discarico automatico, che scatta inderogabilmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il debito è stato affidato all'agente della riscossione. La seconda è il discarico anticipato, molto più rapido: si attiva quando emergono situazioni di insolvenza conclamata, come la chiusura di una liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), la totale assenza di beni aggredibili, oppure l'esito negativo di precedenti azioni esecutive senza che siano emersi nuovi patrimoni. La logica del legislatore è chiara: responsabilizzare gli enti creditori ed evitare che si accumulino archivi sterminati di crediti ormai privi di qualsiasi prospettiva di incasso.
Un caso concreto: cosa succede a chi non ha beni
Per capire la portata pratica del cambiamento, si pensi a un contribuente che nel 2025 accumula un debito di 10.000 euro per tributi comunali non versati, senza possedere immobili, senza un impiego stabile e senza liquidità disponibile. Con il vecchio sistema, il Comune e l'Agenzia della Riscossione avrebbero continuato a notificare solleciti e avvisi per anni, magari decenni, con un costo enorme per le casse pubbliche in termini di spese postali e procedurali, a fronte di un recupero pressoché impossibile. Con la riforma, appena l'esattore verifica l'assenza di patrimonio aggredibile, la cartella viene discaricata anticipatamente; se la situazione non è immediatamente evidente, il discarico scatta comunque in automatico trascorsi cinque anni. Il debito, a quel punto, torna nelle mani dell'ente locale, che dovrà decidere come procedere.
Le opzioni per i Comuni e la scadenza dell'8 agosto 2026
Ricevuto indietro il carico discaricato, l'ente creditore ha tre possibilità, disciplinate dall'articolo 5 del decreto: gestire la riscossione con personale e uffici propri, affidarla a concessionari privati iscritti nell'apposito albo nazionale (D.Lgs. n. 446/1997, articolo 53), oppure richiedere un nuovo affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un periodo ulteriore di due anni. Quest'ultima strada, però, era vincolata a una scadenza precisa, ormai trascorsa: gli enti pubblici dovevano aderire alle nuove condizioni di servizio entro l'8 agosto 2026. Chi non ha rispettato il termine non ha perso soltanto tempo: il riaffidamento diventerà valido solo per i crediti trasmessi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con la conseguente perdita di tutela per tutti i debiti precedenti a quella data.
Un riaffidamento non più automatico
Riaffidare la pratica al Fisco, però, non significa riattivare come prima le vecchie procedure di recupero. Per i carichi discaricati automaticamente dopo i cinque anni, l'esattore può agire solo in tre casi specifici: la compensazione con eventuali rimborsi fiscali dovuti al contribuente (articolo 28 ter del D.P.R. n. 602/1973), il blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione superiori a 5.000 euro (articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973), oppure l'incrocio con nuovi debiti riferiti alla stessa persona.
Per i carichi con discarico anticipato le regole sono ancora più severe: il Comune non può limitarsi a una delega generica, ma deve segnalare all'Agenzia elementi reddituali o patrimoniali nuovi e concreti, ad esempio un immobile ricevuto in eredità. In assenza di questi elementi, la macchina della riscossione resta ferma in modo definitivo, a tutela del cittadino che davvero non ha nulla da versare.


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Scuola, da oggi la sospensione di tuo figlio non sarà più una vacanza e col 5 in condotta verrà bocciato: ecco le novità

Pubblicato il: 26/08/2026

Mancano meno di due settimane all'avvio del nuovo anno scolastico e, per milioni di studenti italiani, cambia in modo sostanziale il modo in cui la scuola gestisce i comportamenti scorretti. Entra infatti a regime la normativa sull'allontanamento dello studente per un periodo non superiore a quindici giorni, frutto di un impianto costruito tra il 2024 e il 2025 dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Alla base di tutto c'è la Legge 1° ottobre 2024, n. 150, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2024, a cui si sono aggiunti i due decreti attuativi che ne hanno definito i dettagli operativi: il DPR 134/2025, che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti (il testo storico è il DPR 249/1998), e il DPR 135/2025, che interviene sul regolamento di valutazione. Entrambi i decreti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 e sono pienamente operativi.
Il senso complessivo della riforma non è punire per punire, ma responsabilizzare: la sanzione diventa un'occasione di riflessione e di restituzione alla comunità scolastica, non più un semplice "stare a casa".
Sospensioni fino a due giorni: più scuola, non meno scuola
Il primo grande cambiamento riguarda le sospensioni brevi, quelle che non superano i due giorni. In questi casi lo studente non resta a casa, ma viene coinvolto in attività scolastiche di approfondimento, assegnate direttamente dal consiglio di classe, sulle conseguenze del comportamento che ha causato il provvedimento disciplinare. Il percorso si conclude con la stesura di un elaborato critico su quanto appreso durante l'attività.
Le ore si svolgono all'interno dell'istituto, che individua autonomamente i docenti incaricati di seguire il ragazzo. È un cambio di prospettiva netto rispetto al passato: la sospensione breve smette di essere un giorno di vacanza forzata e diventa un momento strutturato di rielaborazione, pensato per far comprendere allo studente il peso delle proprie azioni piuttosto che allontanarlo semplicemente dal contesto scolastico.
Da tre a quindici giorni: scatta la cittadinanza solidale
Quando la sospensione supera i due giorni, arrivando fino a un massimo di quindici, il quadro cambia ulteriormente. Lo studente dovrà infatti svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, selezionate tra quelle inserite negli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero. L'obiettivo dichiarato è trasformare l'allontanamento in un percorso di responsabilizzazione concreta, che può includere, ad esempio, esperienze in ambito sociale o assistenziale.
Un aspetto importante riguarda la durata effettiva di queste attività: se il consiglio di classe lo delibera, possono proseguire anche dopo il rientro dello studente in aula, seguendo criteri di temporaneità, gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento contestato. Non si tratta quindi di un pacchetto standard uguale per tutti, ma di una misura calibrata caso per caso.
Il voto in condotta pesa di più, alle medie e alle superiori
Il secondo pilastro della riforma riguarda il voto in condotta, che assume un peso decisamente maggiore in tutto il percorso scolastico. Alle scuole medie il comportamento torna a essere espresso in decimi e una valutazione finale inferiore a sei comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, anche quando i voti nelle materie sono sufficienti. La valutazione, inoltre, non riguarda più solo il quadrimestre ma l'intero anno scolastico, e nel giudizio pesano in modo specifico gli episodi di violenza o aggressione verso docenti, compagni e personale scolastico.
Con un 5 in condotta scatta la bocciatura automatica, sanzione che può essere applicata anche in presenza di violazioni gravi e ripetute del regolamento d'istituto. Se il voto è inferiore a sei in sede di valutazione periodica, lo studente viene comunque coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale, anche senza sospensione.
Alle superiori il 6 diventa un debito da recuperare, fino alla maturità
Alle scuole superiori le conseguenze si estendono fino all'esame di Stato. Chi prende 6 in condotta si ritrova con un vero e proprio debito scolastico in educazione civica da recuperare entro l'inizio dell'anno successivo: il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione e assegna un elaborato critico sui temi della cittadinanza attiva e solidale. Se l'elaborato non viene consegnato in tempo, o viene valutato insufficiente, la conseguenza è la non ammissione all'anno successivo.
La stessa logica si applica alla maturità: chi arriva all'esame con 6 in condotta dovrà discutere, durante il colloquio orale, un elaborato critico definito dal consiglio di classe, incentrato sul rispetto dei principi costituzionali. Il voto in comportamento incide anche sul credito scolastico: il punteggio massimo può essere assegnato solo agli studenti che hanno ottenuto almeno nove decimi in condotta.
L'obiettivo dichiarato dal Ministero
Dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sottolineano come il nuovo impianto normativo unisca maggiore severità nelle conseguenze e un rafforzamento della funzione educativa della sanzione. L'obiettivo non è semplicemente allontanare chi viola le regole, ma legare ogni provvedimento a un percorso di riflessione, responsabilizzazione e restituzione alla comunità scolastica: una scuola, insomma, che punta a educare anche attraverso la sanzione, non solo a punire.


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Pronto Soccorso, puoi ottenere il risarcimento se non capiscono subito cosa hai e fanno una diagnosi errata: la sentenza

Pubblicato il: 25/08/2026

Il termine triage deriva dal verbo francese “trier” e significa scegliere, classificare: indica, quindi, il metodo di valutazione e selezione immediata usato per assegnare il grado di priorità per il trattamento, quando si è in presenza di molti pazienti.

Il triage, secondo le linee guida elaborate dalla Conferenza Stato – Regioni nel 2021, deve essere svolto da personale esperto e specificamente formato, sempre presente nella zona di accoglienza del pronto soccorso, in grado di considerare i segni e sintomi del paziente per identificare condizioni potenzialmente pericolose per la vita nonché determinare un codice di gravità per ciascun paziente, al fine di stabilire le priorità di accesso alla visita medica. Secondo queste linee guida, il triage non è una semplice formalità burocratica, ma un processo complesso che deve essere affidato a professionisti in grado di effettuare il monitoraggio e la sorveglianza dei possibili "eventi sentinella", ovvero quegli eventi avversi di particolare gravità, che potrebbero causare morte o gravi danni al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario.

Con la sentenza 24 novembre 2025, n. 4753, la Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Salerno ha condannato un’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni in favore di una paziente vittima di un’omessa diagnosi al Pronto Soccorso. La pronuncia offre interessanti spunti in merito ai criteri utilizzati per accertare il nesso eziologico e alla distribuzione dell’onere della prova nei giudizi di responsabilità sanitaria.

La vicenda trae origine da un infortunio accidentale. La paziente, nel tentativo di afferrare un bicchiere di vetro che stava cadendo, si procurava una profonda ferita da taglio al terzo dito della mano destra.
Si recava immediatamente presso il Pronto Soccorso, dove la lesione veniva medicata e suturata. Tuttavia, nonostante la natura e la profondità della ferita, non veniva diagnosticata una sottostante lesione tendinea.
La mancata individuazione tempestiva della lesione determinava così un ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico necessario, con conseguenze funzionali sulla mano della paziente.
Il giudizio si è quindi concentrato sulla possibilità di stabilire se una diagnosi corretta e tempestiva avrebbe consentito di evitare, o quantomeno limitare in modo significativo, gli esiti invalidanti successivamente riscontrati.

Nel valutare il nesso causale, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”.
In materia di responsabilità sanitaria, infatti, non è necessario raggiungere la certezza assoluta che la condotta dei sanitari abbia determinato il danno. Occorre invece verificare, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle circostanze concrete del caso, se l’evento dannoso sia conseguenza della condotta omissiva con un grado di probabilità superiore rispetto all’ipotesi alternativa.
Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto dimostrato che una diagnosi tempestiva della lesione avrebbe consentito di intervenire in tempi utili, con una ragionevole probabilità di evitare o ridurre gli esiti permanenti lamentati dalla paziente.

La responsabilità è stata ricondotta alla condotta omissiva della struttura, alla quale è stata imputata la mancata individuazione della lesione tendinea durante il primo accesso al Pronto Soccorso.
Il punto centrale della decisione non risiede, dunque, soltanto nell’errore diagnostico in sé, ma nelle conseguenze causali del ritardo: la mancata diagnosi ha, infatti, determinato la perdita della possibilità di effettuare tempestivamente il trattamento chirurgico più appropriato.
La pronuncia conferma così che, nell’ambito della responsabilità sanitaria, il ritardo diagnostico assume rilievo risarcitorio quando sia possibile dimostrare che una condotta diligente e conforme alle regole dell’arte avrebbe offerto al paziente una concreta e significativa possibilità di conseguire un esito migliore.


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Pensione anticipata, rischi di dover lavorare fino a 67 anni o versare quasi 43 anni di contributi: ecco le novità INPS

Pubblicato il: 25/08/2026

Come sono cambiate le modalità attraverso cui lavoratrici e lavoratori riescono a lasciare il mercato del lavoro?
La risposta è rinvenibile in un documento elaborato dalla CGIL sulla base dei dati dell'Osservatorio INPS, al fine di verificare quali effetti abbiano prodotto le modifiche normative sulla composizione dei flussi di pensione.
Il confronto prende in esame i trattamenti con decorrenza compresa tra gennaio e giugno di ciascun anno e liquidati entro il 2 luglio, relativamente ai primi semestri degli anni:
  • 2023;
  • 2024;
  • 2025;
  • 2026.
L'analisi della CGIL consente di mettere in evidenza i cambiamenti intervenuti nei canali di pensionamento e di valutazione, sulla base dei dati INPS, e gli effetti delle scelte normative adottate nel corso della legislatura.

Tra il 2023 e il 2026 le pensioni di vecchiaia mostrano una crescita costante. Secondo i dati Inps, quelle liquidate nel primo semestre passano da 93.774 nel 2023 a 132.039 nel 2026, con un aumento del 40,8%.
La crescita riguarda sia gli uomini sia le donne, anche se in misura diversa. Per gli uomini l'incremento arriva al 45,4%, mentre per le donne si attesta al 35,9%.
L'aumento delle pensioni di vecchiaia suggerisce che una quota sempre maggiore di lavoratrici e lavoratori raggiunga il pensionamento attraverso il requisito ordinario di età, invece di utilizzare i canali di uscita anticipata. Secondo la lettura della Cgil, questo andamento è coerente con il progressivo irrigidimento delle possibilità di pensionamento anticipato introdotto negli ultimi anni.
Il fenomeno assume particolare rilievo se si considera che, in passato, una parte dei lavoratori aveva utilizzato strumenti come le diverse forme di Quota o altri canali di flessibilità.

Il quadro è diverso per le pensioni anticipate. In questa categoria rientrano sia la pensione anticipata ordinaria, sia alcune forme di pensionamento legate a misure temporanee, oltre alle prestazioni ottenute attraverso cumulo e totalizzazione e ai diritti maturati in precedenza.

Per la pensione anticipata ordinaria, il requisito contributivo è attualmente di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.
Il calo più marcato si registra nel primo semestre del 2024, quando le pensioni anticipate diminuiscono di oltre 8.700 unità rispetto allo stesso periodo del 2023. La riduzione prosegue nel 2025, mentre nel 2026 si registra un lieve recupero.
Questo piccolo rialzo può essere spiegato da diversi fattori: l'andamento delle pensioni anticipate ordinarie, la liquidazione di diritti maturati negli anni precedenti, i pensionamenti ottenuti attraverso cumulo o totalizzazione, i diversi tempi di lavorazione delle domande da parte dell'amministrazione e gli ultimi accessi a Quota 103 e Opzione Donna da parte di chi aveva già maturato e conservato il diritto.

Sussiste una differenza tra uomini e donne?
Le differenze di genere risultano particolarmente evidenti nell'analisi delle pensioni anticipate.
Tra il 2023 e il 2026, le pensioni anticipate maschili diminuiscono di 2.780 unità, pari al 3,9%. L'andamento relativamente contenuto della riduzione è legato soprattutto al peso della pensione anticipata ordinaria, che continua a rappresentare un canale importante per gli uomini che riescono a raggiungere il requisito contributivo richiesto.
Per le donne, invece, la diminuzione è molto più marcata: le pensioni anticipano calano di 5.309 unità, pari al 14,5%.
Complessivamente, tra il 2023 e il 2026 si registrano 8.089 pensioni anticipate in meno e circa il 66% della riduzione riguarda le donne.
La maggiore penalizzazione femminile è legata a diversi fattori. Tra questi ci sono il forte restringimento della platea di Opzione Donna, l'innalzamento dei requisiti anagrafici, il ricorso al ricalcolo contributivo e la limitazione della misura a lavoratrici che rientrano in specifiche condizioni.
A questi elementi si aggiunge una difficoltà strutturale: raggiungere 41 anni e 10 mesi di contributi è spesso più complicato per le donne, a causa di carriere più discontinue, periodi dedicati alla cura familiare, maggiore diffusione del lavoro part-time e una più elevata presenza in settori protetti da retribuzioni più basse.

Nel complesso, i dati mostrano quindi uno spostamento progressivo dei canali di accesso alla pensione: da una parte aumentano in modo significativo le pensioni di vecchiaia; dall'altra diminuiscono quelle anticipate, soprattutto tra le donne. Il quadro che emerge è quello di un sistema nel quale diventa più difficile utilizzare forme di uscita anticipata e cresce, di conseguenza, il peso del pensionamento attraverso il raggiungimento dell'età ordinaria.
La tendenza appare particolarmente rilevante per le lavoratrici, che risultano maggiormente penalizzate dalla riduzione delle possibilità di pensionamento anticipato e dalle difficoltà legate alla continuità delle carriere contributive.


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IMU, in arrivo la dichiarazione solo online, chi la presenta in Comune rischia la sanzione: ecco il nuovo decreto

Pubblicato il: 25/08/2026

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 introduce importanti novità nella disciplina dei tributi regionali e locali e, in particolare, modifica le modalità con cui i contribuenti devono presentare la dichiarazione dell’imposta municipale propria, l’IMU.

Le linee direttrici della riforma sono chiare: semplificare gli adempimenti, ridurre l’utilizzo della documentazione cartacea e favorire un maggiore scambio di informazioni tra cittadini, Comuni e amministrazione finanziaria.

La principale novità riguarda la modalità di presentazione della dichiarazione. Il nuovo sistema prevede che il modello venga trasmesso telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è sorto l’obbligo di dichiarazione.

Il contribuente potrà utilizzare direttamente i servizi online messi a disposizione dall’amministrazione oppure affidarsi a un intermediario abilitato, come un CAF o un professionista.
L’obiettivo è rendere più uniformi le procedure e facilitare la gestione delle informazioni, evitando il ricorso alla documentazione cartacea.

La riforma prevede inoltre l’introduzione di un modello telematico unico. Non servirà soltanto a comunicare i dati necessari per determinare l’IMU, ma potrà raccogliere anche le informazioni e le attestazioni necessarie per ottenere specifiche agevolazioni, benefici ed esenzioni.
In questo modo, il contribuente avrà a disposizione un unico canale per comunicare al Comune le circostanze rilevanti ai fini dell’imposta.
La novità assume particolare importanza per quelle categorie di immobili o contribuenti per i quali la legge prevede condizioni specifiche per beneficiare di un’esenzione o di una riduzione.

Ma sarà necessario ripresentare ogni anno la dichiarazione?
Un altro elemento destinato a semplificare gli adempimenti riguarda la validità della dichiarazione.
Quando la situazione del contribuente rimane invariata e non cambiano gli elementi che incidono sull’imposta, non sarà necessario presentare nuovamente la dichiarazione ogni anno. Quella già trasmessa continuerà a produrre i suoi effetti anche per gli anni successivi.
Un nuovo adempimento sarà invece necessario quando intervengono modifiche che possono influire sull’IMU o sul diritto a beneficiare di una determinata agevolazione.
Per gli enti non commerciali continua ad applicarsi una disciplina specifica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il passaggio al nuovo sistema digitale non sarà immediato. La riforma prevede, infatti, una fase transitoria durante la quale sarà ancora possibile utilizzare i modelli dichiarativi approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.
La piena operatività della nuova procedura sarà legata alla definizione delle modalità tecniche e degli ulteriori adempimenti necessari per consentire la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Per i contribuenti sarà, quindi, importante prestare attenzione alle indicazioni che verranno emanate nella fase di attuazione della riforma.

Si ricorda, infine, che la riforma prevede anche, per gli enti territoriali, di incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente e la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

In particolare, dal 1° gennaio 2027 si applicano nuove sanzioni sui tributi locali:

  • sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
  • sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele.

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Legge 104, rischi di perdere 7.000 euro di sconto sull’auto, controlla il verbale prima di firmare: ecco cosa serve

Pubblicato il: 25/08/2026

Il primo equivoco da chiarire riguarda proprio il contenuto del verbale di invalidità. Il riconoscimento di una condizione di disabilità, anche quando comporta la necessità di un sostegno intensivo, non equivale automaticamente al diritto alle agevolazioni auto. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie indicazioni operative rivolte alle persone con disabilità, chiarisce che per accedere ai benefici è necessario che nel verbale siano indicate espressamente le condizioni previste dalla normativa di riferimento, in particolare dall'art. 3 della legge 104 e dalle disposizioni fiscali collegate (legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche).
Le categorie individuate come beneficiarie comprendono le persone non vedenti o sorde, chi presenta una disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento riconosciuta, i soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni e, infine, le persone con capacità motorie ridotte o impedite.
Proprio per quest'ultima categoria, il beneficio è generalmente subordinato anche all'adattamento del veicolo alle specifiche necessità del guidatore o del trasportato. Chi possiede solo un generico riconoscimento della Legge 104, senza queste indicazioni puntuali riportate nero su bianco, rischia di scoprire troppo tardi di non avere diritto a nulla.
I vantaggi economici previsti per chi ha i requisiti
Quando la documentazione è in regola, il pacchetto di agevolazioni può fare davvero la differenza sul prezzo finale dell'auto. È prevista una detrazione Irpef del 19%, calcolabile su una spesa massima di 18.075,99 euro, un tetto che resta invariato anche in caso di più acquisti nell'arco di quattro anni, salvo casi particolari di furto o cancellazione del veicolo dal PRA.
A questo si affianca l'IVA agevolata al 4%, ben lontana dall'aliquota ordinaria del 22%, applicabile entro i limiti di cilindrata e potenza stabiliti dalla legge. Non finisce qui: per i soggetti che rientrano nei parametri previsti è riconosciuta anche l'esenzione dal bollo auto e, per alcune categorie, anche l'esenzione dall'imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico in caso di passaggio di proprietà.
Un dettaglio che spesso sfugge riguarda, inoltre, la possibilità che le agevolazioni spettino non alla persona con disabilità in prima persona, ma al familiare che sostiene economicamente la spesa, qualora il congiunto risulti fiscalmente a suo carico secondo i limiti di reddito stabiliti dalla normativa fiscale.
Non solo auto: le agevolazioni su spese mediche e assistenza
Il tema delle diciture corrette nel verbale non riguarda esclusivamente il mondo dei veicoli. Le persone con disabilità possono infatti dedurre integralmente dal proprio reddito complessivo le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Tra queste rientrano, ad esempio, alcune prestazioni erogate da personale sanitario e assistenziale qualificato, indispensabili per la vita quotidiana della persona con disabilità. Per un'ampia serie di spese sanitarie specialistiche, invece, si applica la detrazione Irpef ordinaria del 19%, calcolata sulla parte che supera la franchigia fissata in 129,11 euro.
Anche in questo ambito, come per l'auto, la possibilità concreta di beneficiare della detrazione o della deduzione dipende dalla corretta qualificazione della condizione di disabilità nei documenti sanitari, e non da un generico riconoscimento della Legge 104.
Il consiglio pratico prima di ogni acquisto
Il messaggio che arriva da queste indicazioni è, quindi, molto chiaro e va tenuto bene a mente da chiunque stia programmando l'acquisto di un'automobile facendo affidamento sugli sconti fiscali. Prima di recarsi dal concessionario, è fondamentale verificare il proprio verbale per accertarsi che vi compaiano le diciture specifiche richieste dalla normativa fiscale, e non soltanto il generico riferimento alla legge 104.
Il rischio, altrimenti, è quello di procedere con l'acquisto convinti di poter contare su migliaia di euro di risparmio tra detrazione, IVA agevolata ed esenzioni, per poi vedersi negare i benefici in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.


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Codice della Strada, non è reato bere in un auto ferma, devono provare che hai guidato: ecco come puoi difenderti

Pubblicato il: 24/08/2026

In Italia la legge stabilisce limiti precisi per il tasso alcolemico di chi si mette alla guida. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti provocati dalle alterazioni psicofisiche legate al consumo di alcol.
Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza dipendono dal tasso alcolemico rilevato, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada:
  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.

Il punto centrale della norma, però, è proprio la guida. Il semplice fatto di aver bevuto alcol e di trovarsi all’interno di un’automobile non significa automaticamente aver commesso una violazione. Quando il veicolo è fermo, infatti, occorre verificare se esistano elementi concreti che consentano di ritenere che la persona abbia guidato poco prima, oppure che sia sul punto di riprendere la marcia.
Un'importante pronuncia del TAR Puglia, Sezione II, sentenza 5 gennaio 2026, n. 10, ha affrontato proprio questa situazione, annullando i provvedimenti adottati nei confronti di un automobilista trovato a bere una birra mentre si trovava a bordo di un'auto ferma.
La vicenda nasce da un controllo effettuato il 29 ottobre 2024, intorno all'una e venti di notte, in un'area di servizio di Andria.
I Carabinieri trovarono l'interessato seduto al posto di guida di una Mini Countryman, parcheggiata in una zona retrostante il distributore e non soggetta a pubblico transito. L'uomo, in quel momento, stava bevendo una birra insieme al proprietario del veicolo.
Sottoposto all'alcoltest, risultò avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/L. Sulla base di questo risultato gli venne contestata la violazione dell'articolo 186 del Codice della strada, con una sanzione di 543 euro, la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti.
La vicenda ebbe poi un ulteriore sviluppo. In seguito, infatti, l'uomo venne nuovamente fermato alla guida di un'altra automobile mentre la patente risultava sospesa. Da questo secondo episodio scaturì anche un successivo provvedimento di revoca del documento di guida.
L'automobilista decise quindi di rivolgersi alla giustizia amministrativa, per contestare la legittimità dei provvedimenti adottati nei suoi confronti.
Un elemento decisivo nel processo furono le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio.
Le registrazioni dimostravano che l'automobile si trovava già nell'area da almeno venti minuti prima dell'arrivo dei Carabinieri e che il motore era spento.
Le immagini hanno quindi permesso di ricostruire con maggiore precisione la sequenza degli eventi: il veicolo era fermo da un periodo significativo e l'uomo aveva consumato la birra proprio durante la sosta.
Per il TAR, questo elemento rendeva poco plausibile l'ipotesi che l'interessato avesse guidato poco prima in stato di ebbrezza. A ciò si aggiungevano altre circostanze considerate rilevanti dai giudici, come la vicinanza dell'area di servizio all'abitazione dell'uomo e l'orario notturno, elementi che rendevano poco probabile una sua imminente ripartenza.
Le telecamere, dunque, non si sono limitate a mostrare che l'automobile era presente sul posto: hanno consentito di ricostruire quanto fosse durata la sosta e in quale momento fosse stato consumato l'alcol.
Alla luce di questi elementi, il TAR Puglia ha ritenuto fondato il ricorso dell'automobilista e ha annullato i provvedimenti impugnati.
Secondo i giudici, quando una persona viene sottoposta a controllo mentre si trova all'interno di un veicolo fermo, la contestazione della guida in stato di ebbrezza deve essere sostenuta da circostanze concrete che permettano di collegare lo stato di alterazione alla circolazione stradale.
In particolare, deve essere possibile ritenere ragionevolmente che la persona:

  • abbia guidato poco prima del controllo in condizioni di alterazione;
  • oppure sia sul punto di riprendere la marcia nelle medesime condizioni.
Ebbene, nel caso di Andria, secondo il TAR, questi elementi non erano presenti. Il veicolo era spento, si trovava in un'area non soggetta al pubblico transito, era fermo da almeno venti minuti e l'uomo stava consumando la birra proprio durante la sosta.

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Codice della Strada, non è reato bere in un auto ferma, devono provare che hai guidato: ecco come puoi difenderti

Pubblicato il: 24/08/2026

In Italia la legge stabilisce limiti precisi per il tasso alcolemico di chi si mette alla guida. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti provocati dalle alterazioni psicofisiche legate al consumo di alcol.
Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza dipendono dal tasso alcolemico rilevato, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada:
  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.

Il punto centrale della norma, però, è proprio la guida. Il semplice fatto di aver bevuto alcol e di trovarsi all’interno di un’automobile non significa automaticamente aver commesso una violazione. Quando il veicolo è fermo, infatti, occorre verificare se esistano elementi concreti che consentano di ritenere che la persona abbia guidato poco prima, oppure che sia sul punto di riprendere la marcia.
Un'importante pronuncia del TAR Puglia, Sezione II, sentenza 5 gennaio 2026, n. 10, ha affrontato proprio questa situazione, annullando i provvedimenti adottati nei confronti di un automobilista trovato a bere una birra mentre si trovava a bordo di un'auto ferma.
La vicenda nasce da un controllo effettuato il 29 ottobre 2024, intorno all'una e venti di notte, in un'area di servizio di Andria.
I Carabinieri trovarono l'interessato seduto al posto di guida di una Mini Countryman, parcheggiata in una zona retrostante il distributore e non soggetta a pubblico transito. L'uomo, in quel momento, stava bevendo una birra insieme al proprietario del veicolo.
Sottoposto all'alcoltest, risultò avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/L. Sulla base di questo risultato gli venne contestata la violazione dell'articolo 186 del Codice della strada, con una sanzione di 543 euro, la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti.
La vicenda ebbe poi un ulteriore sviluppo. In seguito, infatti, l'uomo venne nuovamente fermato alla guida di un'altra automobile mentre la patente risultava sospesa. Da questo secondo episodio scaturì anche un successivo provvedimento di revoca del documento di guida.
L'automobilista decise quindi di rivolgersi alla giustizia amministrativa, per contestare la legittimità dei provvedimenti adottati nei suoi confronti.
Un elemento decisivo nel processo furono le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio.
Le registrazioni dimostravano che l'automobile si trovava già nell'area da almeno venti minuti prima dell'arrivo dei Carabinieri e che il motore era spento.
Le immagini hanno quindi permesso di ricostruire con maggiore precisione la sequenza degli eventi: il veicolo era fermo da un periodo significativo e l'uomo aveva consumato la birra proprio durante la sosta.
Per il TAR, questo elemento rendeva poco plausibile l'ipotesi che l'interessato avesse guidato poco prima in stato di ebbrezza. A ciò si aggiungevano altre circostanze considerate rilevanti dai giudici, come la vicinanza dell'area di servizio all'abitazione dell'uomo e l'orario notturno, elementi che rendevano poco probabile una sua imminente ripartenza.
Le telecamere, dunque, non si sono limitate a mostrare che l'automobile era presente sul posto: hanno consentito di ricostruire quanto fosse durata la sosta e in quale momento fosse stato consumato l'alcol.
Alla luce di questi elementi, il TAR Puglia ha ritenuto fondato il ricorso dell'automobilista e ha annullato i provvedimenti impugnati.
Secondo i giudici, quando una persona viene sottoposta a controllo mentre si trova all'interno di un veicolo fermo, la contestazione della guida in stato di ebbrezza deve essere sostenuta da circostanze concrete che permettano di collegare lo stato di alterazione alla circolazione stradale.
In particolare, deve essere possibile ritenere ragionevolmente che la persona:

  • abbia guidato poco prima del controllo in condizioni di alterazione;
  • oppure sia sul punto di riprendere la marcia nelle medesime condizioni.
Ebbene, nel caso di Andria, secondo il TAR, questi elementi non erano presenti. Il veicolo era spento, si trovava in un'area non soggetta al pubblico transito, era fermo da almeno venti minuti e l'uomo stava consumando la birra proprio durante la sosta.

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