Pubblicato il: 15/10/2026
È questo il principio giurisprudenziale delineato dalla sentenza n. 6956/2026 del Consiglio di Stato, Sezione VII, che ha respinto l'appello presentato dal proprietario di un terreno situato in un Comune della Campania. La vicenda finita all'attenzione della magistratura amministrativa nasceva dalla locazione dell'area in forza di un contratto registrato alcuni anni fa. Durante alcuni successivi sopralluoghi, il personale dell'ufficio tecnico comunale e i Carabinieri avevano però accertato la presenza di diverse opere abusive. Come risulta nella pronuncia in oggetto, erano stati individuati un manufatto in muratura adibito a ufficio, due tettoie metalliche e porzioni di terreno pavimentate e impermeabilizzate, utilizzate anche per lo stoccaggio di materiali lapidei.
Secondo quanto ricostruito nel giudizio, le opere erano state realizzate dal conduttore durante il rapporto di locazione ma all'insaputa del proprietario. Dopo aver inviato la disdetta del contratto al conduttore, nel marzo 2023 il proprietario insieme all'affittuario aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza comunale per la demolizione degli abusi. Pochi mesi dopo il proprietario aveva presentato una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) finalizzata alla demolizione. Successivamente, il legale dell'inquilino aveva comunicato che quest'ultimo avrebbe provveduto agli interventi, prospettando anche la presentazione di una domanda di sanatoria.
Dopo aver ricevuto la notifica del verbale di inottemperanza, nell'ottobre 2023 il proprietario aveva comunicato al Comune e all'affittuario l'intenzione di procedere personalmente alla demolizione, fissando le operazioni per il successivo mese di novembre. Quel giorno, tuttavia, i lavori non erano stati eseguiti: l'inquilino si era opposto e l'ufficio tecnico comunale aveva rivendicato l'avvenuta acquisizione gratuita del terreno – bene immobile – al patrimonio pubblico, per effetto della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.
Il proprietario aveva impugnato sia l'ordine di demolizione sia il successivo provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato acquisiti gratuitamente al proprio patrimonio il bene immobile e l'area di sedime interessata dagli abusi. Il Tar aveva dichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso contro l'ordine di demolizione. Quest'ultimo era stato notificato, come accennato, nel marzo 2023, mentre il ricorso era stato notificato soltanto nel gennaio 2024, ossia ben oltre il termine ordinario di 60 giorni previsto per l'impugnazione.
Invece, la contestazione sull'acquisizione al patrimonio comunale era stata esaminata nel merito. Il proprietario aveva sostenuto di essersi attivato per eliminare le opere abusive, lamentando anche che il Comune non avesse adeguatamente considerato la CILA e le difficoltà incontrate nel recuperare il terreno dall'affittuario. Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la decisione di primo grado, ritenendo insufficienti le iniziative intraprese.
In particolare, la diffida inviata al conduttore per ottenere la restituzione del bene immobile, consistente nel fondo, non evidenziava adeguatamente la necessità di ottemperare all'ordine di demolizione. Faceva riferimento, piuttosto, a un abuso di modesta entità che sarebbe stato realizzato in un'area non compresa nella locazione. Inoltre, non risultava avviato alcun procedimento giudiziario di sfratto per ottenere il rilascio dell'immobile, nonostante il proprietario fosse ormai a conoscenza delle gravi violazioni commesse dall'inquilino.
La sentenza n. 6956/2026 del Consiglio di Stato si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il proprietario può evitare le conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di demolizione soltanto dimostrando di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per impedire la permanenza dell'abuso. Come chiarito anche dallo stesso Consiglio di Stato nelle sentenze n. 6327/2026 e n. 6261/2026, non bastano generiche dichiarazioni di estraneità agli illeciti o semplici manifestazioni d'intenti: una volta scoperta l'irregolarità, occorrono iniziative concrete, materiali o giuridiche, dirette a eliminare materialmente l'abuso, come diffide specifiche rivolte al responsabile o azioni giudiziarie per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e il rilascio dell'immobile. La sola prospettazione della volontà di risolvere la locazione, infatti, non è sufficiente. La stipulazione del contratto trasferisce al conduttore la disponibilità materiale e il godimento del bene, ma non elimina completamente i poteri e i doveri del proprietario, che conserva responsabilità di controllo, cura e vigilanza sull'immobile, anche in relazione agli interventi che possono incidere sulla sua consistenza.
Il punto centrale non è che il proprietario del bene immobile debba necessariamente riuscire a completare l'iter di demolizione entro il termine assegnato dal Comune, ma che dimostri la massima diligenza nell'utilizzare gli strumenti disponibili per adempiere all'ordine demolitorio. Il fatto che una procedura di sfratto possa richiedere più tempo rispetto al termine per demolire non giustifica, da solo, l'inerzia.
Nel caso esaminato, dunque, la disdetta del contratto, la presentazione della CILA e la successiva dichiarazione di voler procedere alla demolizione non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un'attività complessivamente adeguata, soprattutto in assenza di iniziative giudiziarie tempestive per recuperare la disponibilità del fondo.
Il Consiglio di Stato ha respinto anche le contestazioni relative all'identificazione dell'area acquisita. Il proprietario non aveva, infatti, dimostrato che il provvedimento comunale comprendesse una superficie ulteriore rispetto a quella interessata dagli abusi. Anzi l'area di sedime, ossia la porzione di terreno sulla quale insiste il manufatto, risultava ben identificata attraverso l'ordine di demolizione e il verbale di sopralluogo. L'appello del proprietario è stato così respinto.
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