Condominio, non devi pagare i debiti dei morosi anche se l’assemblea lo decide: devono ridarti anche i soldi già versati

Pubblicato il: 06/10/2026

Le difficoltà finanziarie del condominio non consentono di ignorare automaticamente le regole che disciplinano la ripartizione delle obbligazioni e i rapporti tra condomini. È questo il principio di fondo che accomuna due recenti pronunce dei giudici di merito. Analizziamole di seguito.

Un'ordinanza del 13 novembre 2025 del Tribunale di Pescara affronta il problema della paralisi dei lavori di manutenzione condominiale, causata dal mancato versamento delle quote da parte di alcuni proprietari.
Nel caso esaminato, una condomina aveva chiesto la nomina di un amministratore ad acta, sostenendo che i lavori non procedessero regolarmente. Il giudice ha, però, respinto l'istanza dopo aver verificato che l'amministratore in carica aveva correttamente svolto le procedure necessarie per individuare l'impresa incaricata degli interventi.
Il ritardo, secondo quanto accertato dal Tribunale, non dipendeva quindi da un'inerzia dell'amministratore, ma dalla mancanza delle risorse finanziarie necessarie, determinata dal mancato pagamento delle quote da parte di alcuni condomini. A complicare ulteriormente la situazione vi sarebbe stato anche il rifiuto della proprietaria di sottoscrivere la documentazione necessaria per procedere con gli interventi.
La decisione ribadisce così un principio importante: l'intervento sostitutivo del giudice non può trasformarsi in uno strumento per risolvere una situazione di semplice carenza di liquidità, imputabile ai condomini morosi.
La soluzione individuata dal Tribunale passa invece dal recupero delle somme dovute. Ai proprietari inadempienti viene imposto di versare le quote condominiali, con l'applicazione di misure coercitive finalizzate a garantire l'adempimento.
Il provvedimento richiama, quindi, l'attenzione su un problema sempre più frequente nella gestione dei condomini: quando alcuni proprietari non pagano, anche interventi già deliberati e correttamente organizzati possono rimanere bloccati per mancanza di fondi.
La strada, secondo l'impostazione adottata dal giudice, non è però quella di sostituire automaticamente l'amministratore o affidarsi a una scorciatoia giudiziaria. Occorre invece individuare le responsabilità concrete e, quando il problema deriva dalla morosità, far rispettare l'obbligo dei condomini di contribuire alle spese comuni.

Con la sentenza n. 1822/2026, il Tribunale di Napoli affronta il tema dei limiti entro i quali l'assemblea può chiedere ai proprietari in regola di contribuire alle esigenze finanziarie del condominio.
Il principio affermato dal giudice è chiaro: l'assemblea condominiale non può imporre stabilmente a un condomino che ha già pagato quanto dovuto di farsi carico dei debiti degli altri proprietari morosi.
In determinate situazioni di emergenza possono essere richieste anticipazioni anche ai condomini solventi, ma queste somme non possono trasformarsi automaticamente in un trasferimento definitivo della morosità altrui. Devono essere considerate, secondo le circostanze del caso, come anticipazioni eventualmente soggette a restituzione o conguaglio.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Napoli nasce da una delibera adottata per affrontare le conseguenze di un pignoramento promosso da un fornitore di energia, a seguito di alcune fatture rimaste insolute.
L'assemblea aveva approvato un piano di riparto che chiedeva a uno dei condomini il versamento di oltre 1.500 euro.

Il proprietario aveva inizialmente pagato la somma richiesta. Successivamente, però, esaminando la documentazione contabile, si era accorto che le fatture riguardavano consumi risalenti agli anni 2014 e 2015. Il punto decisivo era che il condomino, per quegli anni, aveva già versato integralmente la propria quota.
Non risultava quindi moroso. Il debito complessivo, superiore a 35.000 euro, era invece riconducibile alle quote non pagate da altri condomini. Il proprietario aveva quindi chiesto all'assemblea la restituzione delle somme che gli erano state richieste.
La domanda era stata respinta. Secondo la posizione assunta in assemblea, si trattava di importi richiesti per la prima volta oppure di costi aggiuntivi non previsti in precedenza.
Il condomino ha quindi deciso di impugnare la deliberazione davanti al Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento. Il giudice gli ha dato ragione.

Uno degli elementi decisivi della controversia è stato l'esame della documentazione contabile. Dagli atti è emerso che le fatture contestate riguardavano effettivamente gli anni 2014 e 2015 e che il condomino aveva già pagato le quote di sua competenza. Non è inoltre emersa la prova che gli importi richiesti fossero collegati a nuove spese straordinarie o a sopravvenienze imprevedibili.
La ricostruzione contabile ha quindi portato a una conclusione diversa da quella sostenuta dall'assemblea: il disavanzo non derivava da nuovi costi da ripartire, ma dalle somme che alcuni condomini non avevano versato. Particolarmente rilevante è anche il fatto che tali importi fossero emersi a distanza di molti anni, senza essere stati evidenziati nei precedenti rendiconti.

L'assemblea non può trasformare il condomino virtuoso in un moroso per conto terzi: è questo il passaggio centrale della sentenza.
Secondo il Tribunale, l'assemblea aveva sostanzialmente chiesto a un proprietario che aveva già adempiuto ai propri obblighi di contribuire anche alla copertura delle quote non pagate dagli altri.
Una decisione di questo tipo, secondo il giudice, oltrepassa i limiti dei poteri dell'assemblea condominiale.
La morosità di alcuni proprietari non può quindi essere trasformata, con una semplice deliberazione a maggioranza, in un debito definitivo a carico di chi è già in regola con i pagamenti.

Nella vicenda assume particolare rilievo anche l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La norma stabilisce, nei rapporti con il creditore del condominio, specifiche garanzie a tutela dei condomini in regola, prevedendo che il creditore possa agire nei confronti dei condomini solventi dopo l'escussione dei morosi.
Ebbene, il Tribunale di Napoli richiama questa disciplina nel quadro della propria ricostruzione: il principio di fondo è che la tutela prevista dalla legge per il condomino che ha regolarmente pagato non può essere aggirata attraverso una semplice decisione dell'assemblea.
In altre parole, l'assemblea non può utilizzare il riparto interno delle spese per trasferire stabilmente sui condomini virtuosi il peso economico della morosità altrui.


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Successione, rischi di ereditare la casa senza mobili, quadri e gioielli che ci sono dentro: ecco cosa devi controllare

Pubblicato il: 06/10/2026

La risposta, dal punto di vista giuridico, non è così scontata.
Il primo punto da chiarire è che, giuridicamente, la proprietà dell'immobile e la proprietà dei beni mobili presenti al suo interno sono concetti distinti.
Con l'apertura della successione, determinata dalla morte della persona, si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici trasmissibili facenti capo al defunto. L'immobile può quindi entrare nell'asse ereditario, ma questo non significa automaticamente che ogni oggetto presente nella casa debba essere considerato parte della proprietà dell'immobile.
Un tavolo, un quadro o una collezione di monete o di francobolli costituiscono, in linea generale, beni autonomi.
La domanda apparentemente semplice «Giulia ha ereditato la casa, quindi ha ereditato anche tutto quello che c'è dentro?» non può dunque ricevere una risposta automatica.

Per comprendere la sorte del contenuto di una casa occorre ricostruire l'asse ereditario, cioè l'insieme dei rapporti patrimoniali che fanno capo al defunto e che sono suscettibili di successione.
Non tutto ciò che si trova fisicamente nell'abitazione appartiene necessariamente al defunto. Potrebbero esserci beni di proprietà del coniuge, dei figli o di altri soggetti. Potrebbero inoltre esistere beni concessi in comodato, in locazione o appartenenti a terzi.
La semplice presenza di un oggetto all'interno dell'immobile, quindi, non è sufficiente, da sola, a stabilirne la titolarità.
Questa distinzione diventa particolarmente importante quando gli eredi sono più di uno. In presenza di una pluralità di chiamati all'eredità, i beni ereditari possono trovarsi in una situazione di comunione ereditaria. Non è quindi detto che il singolo erede possa disporre liberamente di un determinato bene solo perché si trova nella stanza che utilizzava o perché è stato rinvenuto all'interno della casa ereditata.

Ma prima ancora di stabilire se i mobili e gli arredi presenti nell'immobile ereditato possano considerarsi compresi nell'attribuzione della casa, è necessario verificare a chi appartengano effettivamente tali beni.
La questione assume particolare rilievo quando il defunto era coniugato. Qualora i beni siano stati acquistati durante il matrimonio in regime di comunione legale, occorre verificare se ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 177 e seguenti del codice civile. In tal caso, il bene può appartenere alla comunione tra i coniugi e, con l'apertura della successione, occorre distinguere la quota già spettante al coniuge superstite dalla quota facente parte dell'asse ereditario.
Non tutto ciò che si trova nella casa del defunto, dunque, entra automaticamente nella successione.
Diversamente, i beni acquistati prima del matrimonio, nonché quelli qualificabili come beni personali ai sensi dell'articolo 179 c.c., restano, in linea generale, nella titolarità esclusiva del coniuge che ne è proprietario e non entrano nell'asse ereditario dell'altro.
La prima operazione da compiere, pertanto, è quella di ricostruire la titolarità dei singoli beni: solo ciò che apparteneva al defunto può, infatti, formare oggetto della successione.

Una volta individuata la proprietà dei beni, occorre affrontare un'altra questione: i mobili e gli arredi presenti nell'abitazione possono essere considerati pertinenze dell'immobile e, quindi, seguire la sorte giuridica della cosa principale?
La nozione di pertinenza è contenuta nell'articolo 817 del codice civile, secondo cui sono pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa".
La qualificazione di un bene come pertinenza richiede, dunque, l'esistenza di uno specifico vincolo di destinazione tra una cosa principale e una cosa accessoria e la destinazione deve essere durevole. Ciò non significa necessariamente perpetua o irreversibile, ma esclude che il rapporto pertinenziale possa fondarsi su un collegamento meramente occasionale o temporaneo.

La pertinenza presuppone, quindi, due elementi:

  • il primo è di natura oggettiva e consiste nell'effettiva idoneità della cosa accessoria a svolgere una funzione di servizio o di ornamento rispetto alla cosa principale;
  • il secondo è di natura soggettiva e consiste nella volontà del proprietario – o di chi abbia un valido diritto sulla cosa principale – di destinare stabilmente il bene accessorio al servizio o all'ornamento della cosa principale.

Il rapporto pertinenziale è quindi caratterizzato da un collegamento di complementarità e strumentalità tra i due beni.
Anche la Corte di Cassazione, 20 maggio 2019, n. 13507 ha precisato che deve essere normalmente esclusa la natura pertinenziale delle suppellettili, degli arredi e dei mobili destinati esclusivamente alle esigenze personali del titolare del diritto sulla cosa principale, mentre la qualificazione può essere diversa quando il bene mobile sia destinato durevolmente al servizio o all'ornamento dell'immobile considerato in sé. Occorre, cioè, verificare da un lato che il bene sia effettivamente idoneo a svolgere una funzione di servizio o ornamento dell'immobile e, dall'altro, che vi sia stata una concreta volontà di destinarlo durevolmente a tale funzione.

È importante, inoltre, ricordare quanto stabilito dal secondo comma del precitato articolo 817 c.c., secondo cui: «La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi». La costituzione del vincolo pertinenziale, pertanto, non può cancellare i diritti che terzi abbiano già acquisito sul bene accessorio.

Alla luce di quanto appena analizzato è, quindi, emerso che il fatto che un bene si trovi all'interno della casa ereditata non significa, di per sé, che il medesimo bene sia stato trasferito insieme all'immobile. Occorre prima stabilire:

  • chi fosse il proprietario del bene;
  • se il bene rientri nella comunione legale tra coniugi;
  • se si tratti di un bene personale;
  • se sussista effettivamente un vincolo pertinenziale;
  • quale sia il contenuto della disposizione testamentaria;
  • se il beneficiario dell'immobile sia stato istituito erede oppure abbia ricevuto un legato.

Un altro passaggio decisivo consiste, infatti, proprio nel distinguere l'istituzione di erede dal legato.
L'articolo 588 del codice civile distingue le disposizioni a titolo universale da quelle a titolo particolare. La disposizione è a titolo universale quando comprende l'universalità dei beni o una quota del patrimonio; è invece a titolo particolare quando attribuisce beni o diritti determinati.
La distinzione ha conseguenze concrete: solo l'erede subentra nella posizione patrimoniale del defunto secondo la quota a lui spettante. Se il patrimonio ereditario comprende l'immobile, i mobili, i rapporti bancari e gli altri beni appartenenti al defunto, questi elementi concorrono alla formazione dell'eredità.
Il legatario, invece, riceve il bene o il diritto specificamente attribuitogli.
Ne consegue che la frase «lascio la mia casa a mio figlio» non può essere interpretata automaticamente né nel senso che comprenda sempre tutti i mobili, né nel senso opposto che li escluda sempre.
Occorre, in definitiva, interpretare la disposizione testamentaria nel suo complesso.

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Lavoratore, non perdi il TFR anche se l’azienda fallisce e non ha i soldi per pagarlo: ecco chi te lo darà al posto suo

Pubblicato il: 06/10/2026

Immaginiamo il caso di Marco, dipendente di un'azienda privata da otto anni. L'impresa entra in crisi, interrompe l'attività e viene sottoposta a liquidazione giudiziale. Marco viene licenziato, ma quando arriva il momento di ricevere il TFR scopre che l'azienda non ha le risorse necessarie per pagarlo. Marco potrebbe pensare che, essendo l'azienda insolvente, quei soldi siano ormai persi.

Non è necessariamente così.

La legge prevede infatti un apposito Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, che ha proprio la funzione di intervenire quando il datore di lavoro insolvente non è in grado di corrispondere il TFR al lavoratore.
Il Fondo è stato istituito dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982 e, successivamente, il suo intervento è stato esteso anche ad alcune retribuzioni non pagate.
Il principio è semplice: quando il rapporto di lavoro è cessato e il datore di lavoro non è in grado di pagare il TFR a causa della propria insolvenza, può intervenire il Fondo di garanzia dell'INPS.

Il Fondo garantisce il pagamento dell'intero TFR nella misura in cui il credito sia stato accertato secondo le regole previste dalla procedura. Può inoltre intervenire, entro determinati limiti e condizioni, per le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Per ottenere l'intervento dell'INPS devono essere rispettate specifiche condizioni.

Per l'azienda sottoposta a una procedura concorsuale occorrono, in particolare, la cessazione del rapporto di lavoro, l'accertamento dello stato di insolvenza e l'accertamento dell'esistenza del credito relativo al TFR e, se richiesto, alle ultime tre mensilità.
Il credito deve essere riconosciuto nella procedura: questo è uno dei passaggi fondamentali. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale, l'accertamento avviene normalmente attraverso l'ammissione del credito allo stato passivo. È questo il documento che consente di determinare la somma che il Fondo di garanzia dovrà corrispondere.
Per questo motivo il lavoratore non dovrebbe aspettare la chiusura della procedura per occuparsi del TFR: deve verificare tempestivamente la propria posizione e assicurarsi che il credito sia correttamente riconosciuto.

Marco viene ammesso al passivo: cosa deve fare allora?
Torniamo al nostro esempio. Marco ha maturato 30.000 euro di TFR; l'azienda entra in liquidazione giudiziale e il credito di Marco viene ammesso allo stato passivo per l'importo dovuto.
Ebbene, se ricorrono tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, Marco può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia INPS.
La domanda non viene presentata semplicemente al curatore o all'azienda.
Deve essere inoltrata all'INPS attraverso il servizio telematico "Fondi di garanzia – Domanda telematica".

Nel caso di liquidazione giudiziale, fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata a partire dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo. Se sono state presentate opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito del lavoratore, il termine decorre dal 31° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che decide su tali contestazioni.
È quindi importante distinguere due momenti:

  1. l'accertamento del credito nella procedura;
  2. la successiva domanda al Fondo di garanzia INPS.
Quali documenti servono?
Per una procedura di liquidazione giudiziale, l'INPS indica tra i documenti da allegare alla domanda:
  • copia autentica dello stato passivo esecutivo, anche per estratto;
  • cedolini relativi al TFR e alle eventuali mensilità richieste;
  • copia della lettera o del contratto di assunzione;
  • copia della lettera di licenziamento.
La documentazione può essere trasmessa attraverso la procedura telematica dell'INPS.

E se l'azienda non fallisce perché non è soggetta a liquidazione giudiziale?
Questa è un'altra situazione molto importante.
Non tutte le imprese insolventi vengono sottoposte a una procedura concorsuale.
Anche in questo caso il Fondo di garanzia può intervenire, ma le condizioni sono differenti.

Il lavoratore deve dimostrare:

  • che il rapporto di lavoro è cessato;
  • che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali;
  • che esiste un credito per TFR o retribuzioni rimasto insoluto;
  • che il patrimonio del datore di lavoro è insufficiente.
In questa situazione, normalmente, il lavoratore deve aver tentato di recuperare il proprio credito attraverso l'esecuzione forzata, dimostrando che il tentativo è risultato infruttuoso.

Occorre poi ricordare che il Fondo di garanzia non riguarda soltanto il TFR: in presenza delle condizioni previste dalla legge, può intervenire anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Non significa, però, che siano automaticamente garantiti tutti gli stipendi arretrati.
La disciplina individua sia il periodo di riferimento sia ulteriori condizioni temporali che devono essere rispettate.
Per questo, se l'azienda ha smesso di pagare gli stipendi prima del licenziamento, è importante verificare quali mensilità possano effettivamente rientrare nella tutela.

E se il TFR è stato destinato a un fondo pensione?
La situazione cambia se il lavoratore ha scelto di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare.
In questo caso esiste uno specifico Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, sempre presso l'INPS.
Il Fondo può intervenire quando il datore di lavoro insolvente non ha versato alla forma pensionistica complementare i contributi dovuti.
La somma viene versata direttamente al fondo pensione, e non al lavoratore.

È quindi importante distinguere:

  • TFR rimasto presso il datore di lavoro → può intervenire il Fondo di garanzia del TFR;
  • contributi dovuti alla previdenza complementare e non versati → può intervenire il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

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Casa, stop alla tassa del Comune su balconi e verande che sporgono sulla strada: ecco quando dovrai ancora pagarla

Pubblicato il: 05/10/2026

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è il prelievo introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Il canone ha riunito diversi precedenti prelievi, tra cui la TOSAP, la COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad altre fattispecie relative all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria. La disciplina fondamentale è contenuta nell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019.
Il CUP riguarda, in particolare, l'occupazione di suolo pubblico, le concessioni e autorizzazioni comunali e l'esposizione di messaggi pubblicitari, secondo le diverse fattispecie previste dalla legge e dai regolamenti degli enti locali.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12225 del 16 dicembre 2025, hanno affermato la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale: questo elemento contribuisce a chiarire l'inquadramento giuridico del prelievo e deve essere considerato nell'interpretazione delle relative controversie.

Nel 2026 il quadro normativo è stato interessato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

La disciplina originaria del Canone Unico Patrimoniale individuava tra i presupposti del canone anche l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo pubblico e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, comprese le relative aree sovrastanti e sottostanti. Questa formulazione aveva sollevato questioni applicative con riferimento alle strutture che, pur facendo parte stabilmente di un edificio privato, si proiettano nello spazio sovrastante il suolo pubblico.

Con la modifica introdotta nel 2026, il legislatore ha previsto invece espressamente che non costituiscono occupazione rilevante ai fini del Canone Unico Patrimoniale i balconi, le verande, i bow-window e gli altri infissi di carattere stabile. La disposizione assume particolare rilevanza per gli edifici che si affacciano direttamente su strade, piazze o altri spazi pubblici.
In presenza dei requisiti previsti dalla norma, quindi, la semplice sporgenza di un balcone o di una veranda stabile rispetto al filo della facciata non determina, di per sé, l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

La modifica mira, in questo modo, a distinguere le vere e proprie occupazioni di spazi pubblici dalle strutture che costituiscono elementi stabili dell'edificio privato. L'esclusione non deve, tuttavia, essere interpretata nel senso che qualsiasi manufatto che si trovi sopra uno spazio pubblico sia automaticamente sottratto al CUP.
Occorre verificare concretamente la natura della struttura, le sue caratteristiche e il modo in cui essa si inserisce nell'edificio.
La norma fa riferimento espressamente a balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sarà, quindi, necessario distinguere tali strutture da manufatti o installazioni che costituiscano una vera e propria occupazione del suolo o dello spazio pubblico.

E la pubblicità sul balcone è esclusa dal Canone?
La nuova disciplina relativa ai balconi e alle verande riguarda il presupposto dell'occupazione e non comporta, di per sé, l'esenzione dalle altre forme di prelievo previste per la pubblicità.
È quindi necessario distinguere due situazioni:

  • nel primo caso, il proprietario dispone semplicemente di un balcone o di una veranda stabile che si proietta sopra il suolo pubblico. In presenza dei requisiti previsti dalla nuova norma, tale struttura non costituisce, di per sé, un'occupazione soggetta al CUP;
  • nel secondo caso, sul balcone o sulla veranda viene installato un mezzo pubblicitario contenente un messaggio destinato alla diffusione commerciale. In quest'ultima ipotesi entra in gioco la disciplina del Canone Unico Patrimoniale relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che ha un presupposto diverso rispetto all'occupazione dello spazio pubblico.

La presenza del balcone, pertanto, non determina automaticamente l'esenzione dal canone pubblicitario.

Dovranno essere valutati, tra gli altri elementi, la natura del messaggio, le caratteristiche del mezzo pubblicitario, la sua esposizione e la sua visibilità da un luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale.
Ne consegue che l'esclusione prevista per il balcone non può essere automaticamente estesa alla pubblicità eventualmente collocata sul balcone stesso.


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Agenzia delle Entrate, ora puoi difenderti dal redditometro senza dover provare ogni singolo pagamento: ecco come fare

Pubblicato il: 05/10/2026

Chi riceve un accertamento sintetico dall'Agenzia delle Entrate e si difende dichiarando di aver pagato con risorse proprie, senza produrre prove relative a cifre e tempi, parte già in salita davanti al giudice tributario. Lo conferma una recente ordinanza della Cassazione, che ha bocciato la difesa di un contribuente siciliano basata su un prospetto incompleto.

Con l'ordinanza n. 16798 del 28 maggio 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, accogliendone il ricorso contro una decisione della Commissione tributaria regionale siciliana. L'accertamento riguardava il 2007 e, nel ricalcolo, l'Ufficio era giunto a un reddito complessivo netto di 53.636,25 euro, attribuendo al contribuente incrementi patrimoniali per complessivi 114.500 euro, ripartiti su cinque anni, di cui 22.900 euro nel solo 2007. I giudici di merito avevano invece accolto un prospetto limitato alle spese di un'automobile e di un motociclo.

La vicenda rientra nell’ambito applicativo dell'art. 38 delle disp. accert. imp. redditi, nella formulazione precedente alla riforma del 2010, che fissava allo scostamento di un quarto la soglia minima per l'accertamento. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, scorporato il costo della collaboratrice domestica già escluso in appello, il divario tra reddito accertato e dichiarato resti comunque sopra quella soglia.

Perché l'onere della prova ricade sul contribuente
Nel redditometro è la legge stessa ad attribuire un valore presuntivo alla disponibilità di determinati beni. Individuati gli indici di spesa, il giudice deve riconoscerne l'efficacia presuntiva e valutare solo la prova contraria del contribuente. È una presunzione legale relativa, non semplice. Nella prima, l'onere passa interamente al contribuente, nella seconda invece spetterebbe all'Ufficio sorreggere l'accertamento con indizi gravi, precisi e concordanti.
In pratica, non serve una ricostruzione analitica di ogni pagamento, ma è sufficiente che i documenti rendano plausibile la copertura finanziaria della spesa. L'ordinanza n. 2384 del 2025 ha chiarito che non occorre dimostrare l'utilizzo effettivo delle somme, purché quei documenti ne rendano credibile l'uso per quella spesa.

I documenti che possono neutralizzare la presunzione
Il comma 6 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nella versione aggiornata nel 2024, individua tre strade, ognuna con prove diverse.
La prima riguarda le spese coperte con redditi che non concorrono all'accertamento sintetico, come redditi esenti, redditi già tassati alla fonte, entrate di anni diversi o somme di terzi. In questi casi, rilevano gli atti di donazione o le dichiarazioni di successione, le certificazioni del sostituto d'imposta, i contratti di finanziamento e, se il denaro viene dai familiari, la prova dei loro redditi.
La seconda riguarda gli importi che si discostano da quelli indicati dall'Ufficio. A sostegno di queste spese bastano fatture, contratti di locazione o leasing e quietanze datate.
La terza copre il risparmio accumulato in precedenza e poi speso, con estratti conto e rendiconti che mostrino quanto era disponibile e per quanto tempo.

Anche le risorse familiari entrano nella prova contraria. Al riguardo, l'ordinanza n. 31568/2023 ha stabilito che la verifica riguarda il reddito dell'intero nucleo, comprese le entrate del coniuge convivente e dei figli, purché i trasferimenti tra familiari risultino da documenti bancari o atti con data certa.

Come cambia l'esito a seconda della prova prodotta
Nell'ordinanza n. 4123 del 24 febbraio 2026 la Cassazione ha ammesso la prova per l'acquisto di un peschereccio, pagato con un contributo incassato anni prima e nel frattempo investito. L'importo, infatti, era sufficiente e già disponibile, senza bisogno di tracciare il singolo pagamento. L'ha invece respinta nell'ordinanza n. 7042/2026, in cui l'acquisto di un immobile era attribuito a fondi esteri segnalati soltanto da una comunicazione del coniuge. Secondo la Cassazione, le affermazioni di un terzo valgono come semplice indizio e la disponibilità documentata era ben inferiore al prezzo. Stessa sorte per il prospetto limitato ad auto e moto dell'ordinanza n. 16798, mentre l'ordinanza n. 22968/2026 ha cassato un accertamento relativo al 2011, confermato in appello con motivazione generica.

Le soglie del redditometro e il nodo dell'assegno sociale
Perché l'accertamento sintetico sia legittimo devono ricorrere insieme due condizioni. Da un lato, lo scarto tra reddito accertabile e reddito dichiarato deve raggiungere almeno un quinto di quest'ultimo. Dall'altro, il reddito accertabile non può comunque restare sotto una soglia fissa, pari a dieci volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale, così come previsto dal comma 6 dell'art. 38 nel testo modificato dal d.lgs. n. 108/2024. Per il 2026 la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 ha fissato l'assegno sociale a 7.101,12 euro, per un limite assoluto di 71.011,20 euro. Su questo limite gli interpreti si dividono. Per una parte della dottrina il limite assoluto deve essere superato dall'intero reddito accertabile. Per un'altra, invece, deve essere superato dalla sola differenza fra reddito accertabile e reddito dichiarato.

Applichiamo le due letture a un caso concreto, con un dichiarato di 40.000 euro e un accertabile di 95.000 euro. Se il limite si riferisce al reddito accertabile, l'accertamento è ammesso, perché 95.000 euro superano sia il limite assoluto di 71.011,20 euro sia la soglia del quinto, che qui equivale a 48.000 euro (i 40.000 dichiarati aumentati di un quinto). Se invece il limite si riferisce alla differenza fra accertabile e dichiarato, l'accertamento va escluso, perché quella differenza è di 55.000 euro, sotto la soglia di 71.011,20 euro.

Il contraddittorio prima dell'avviso di accertamento
L'Ufficio che procede in via sintetica deve invitare il contribuente a presentarsi, di persona o tramite un rappresentante e avviare l'accertamento con adesione, come stabilito dall'art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973. Per le annualità precedenti al 2009, come quella del caso di maggio, l'invito non era richiesto. Per i periodi più recenti si applicano anche le regole generali sul contraddittorio preventivo dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000, con comunicazione dello schema d'atto e almeno 60 giorni per le controdeduzioni.


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Pensione anticipata, ora puoi uscire prima se riscatti i contributi, ma devi farlo entro fine anno, poi non basterà più

Pubblicato il: 05/10/2026

Il 2026 rappresenta un anno da valutare con particolare attenzione per chi sta programmando il proprio pensionamento e ha la possibilità di riscattare determinati periodi privi di contribuzione.
Il motivo non riguarda soltanto il costo dell'operazione. A rendere importante la scelta è anche il cambiamento dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria previsto dal 1° gennaio 2027.

L'INPS ha infatti confermato che, per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, il requisito contributivo aumenterà di un mese.

Nel 2026 sono necessari:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dal 2027 il requisito sarà invece pari a:
  • 42 anni e 11 mesi per gli uomini;
  • 41 anni e 11 mesi per le donne.

Nel 2028 è previsto un ulteriore incremento, fino a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne. Questo cambiamento rende particolarmente interessante il tema del riscatto per chi si trova a pochi mesi o pochi anni dalla maturazione del requisito.

Chi ha ancora da uno a quattro anni di contribuzione da recuperare nella propria posizione assicurativa deve, quindi, valutare con particolare attenzione, nel corso del 2026, la possibilità di ricorrere al riscatto contributivo. Il riferimento non riguarda soltanto gli anni di laurea, ma anche gli altri periodi che, nei casi previsti dalla legge, possono essere valorizzati ai fini pensionistici.

Il riscatto può essere effettuato, a seconda dei casi, secondo il criterio ordinario oppure attraverso il riscatto agevolato. La differenza riguarda soprattutto il metodo con cui viene determinato l'onere da versare e, di conseguenza, il costo complessivo dell'operazione.
Il riscatto agevolato consente, nelle fattispecie in cui è ammesso, di determinare il costo sulla base di un parametro contributivo prestabilito, rendendo l'onere generalmente più prevedibile e, in molti casi, inferiore rispetto al sistema ordinario. Il riscatto ordinario, invece, determina il costo sulla base dei criteri ordinariamente previsti dalla normativa e può comportare un esborso significativamente più elevato, soprattutto per chi percepisce una retribuzione elevata.

La scelta tra le due modalità non può, quindi, essere effettuata considerando soltanto il prezzo da pagare. Occorre valutare anche l'effetto sulla futura pensione, il beneficio fiscale, il numero di anni da riscattare e la possibilità di utilizzare la contribuzione riscattata per raggiungere prima il requisito richiesto per la pensione anticipata.

E il tema assume particolare rilievo proprio nel 2026, anche alla luce dell'incremento dei requisiti contributivi previsto dal 2027.
Si pensi, ad esempio, a un lavoratore che abbia accumulato 41 anni e 10 mesi di contributi e disponga di un anno di laurea riscattabile.

Si rammenta inoltre che il lavoratore che abbia periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro può versarli all’Inps, anche dopo la prescrizione, per chiedere la costituzione della rendita vitalizia relativamente a quei periodi. Lo ha chiarito l’Inps con la circolare n. 48 del 24/02/2025, con cui sono state illustrate le ultime modifiche alla disciplina della rendita vitalizia contemplata dall’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, avvenute tramite l'art. 30 della L. n. 203 del 2024 (c.d. Collegato Lavoro).

Nella specie, l’art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che – ferme restando le disposizioni penali – il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La costituzione di rendita vitalizia è, quindi, lo strumento per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore. Essa consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

Ma questo strumento può essere attivato solo dal datore di lavoro? No. Come chiarito dall’Istituto previdenziale, la costituzione della rendita vitalizia potrà essere richiesta:

  • dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
  • dal lavoratore stesso, con onere interamente a proprio carico, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa, sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
  • dai superstiti del lavoratore.

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Schiaffo sul sedere, rischi 5mila euro di danni e una condanna per violenza sessuale, anche se lo fai per scherzo

Pubblicato il: 05/10/2026

Uno schiaffo sul sedere dato «per scherzo» può avere conseguenze molto serie anche sul piano giudiziario. Un gesto che qualcuno potrebbe considerare una semplice goliardata può, infatti, trasformarsi in una condotta lesiva della dignità e della libertà personale, soprattutto quando viene compiuto senza il consenso della persona che lo riceve.
Il punto non è soltanto la forza del gesto o l'eventuale presenza di un danno fisico; il confine tra scherzo e comportamento illecito non dipende esclusivamente da come l'autore definisce la propria condotta.

Un contatto fisico non desiderato può assumere rilevanza civile o penale a seconda delle modalità e del contesto. In presenza di una condotta con connotazione sessuale e non consensuale, possono inoltre entrare in gioco norme specifiche, la cui applicazione deve essere valutata caso per caso.
Ancora più delicata può essere la situazione quando il gesto avviene sul luogo di lavoro, perché il comportamento può incidere anche sulla dignità professionale e sull'ambiente lavorativo.

Il contesto fa la differenza
Per capire le conseguenze giuridiche di un episodio non basta dunque chiedersi: «È stato solo uno schiaffo?».

Occorre chiedersi:

  • chi ha compiuto il gesto;
  • chi lo ha ricevuto;
  • se esisteva un rapporto di confidenza;
  • se il contatto era consensuale;
  • dove è avvenuto;
  • se erano presenti altre persone;
  • come ha reagito la persona coinvolta;
  • se il comportamento è stato isolato o ripetuto;
  • quali conseguenze concrete ha prodotto.
Sono tutti elementi che possono incidere sulla qualificazione giuridica della condotta.

Un precedente particolarmente significativo è rappresentato dalla sentenza n. 15245 del 2017 della Corte di Cassazione.
La vicenda riguardava un uomo che, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, aveva colpito sul sedere una donna che stava camminando, approfittando del fatto che fosse di spalle, per poi allontanarsi.
L'uomo era stato condannato a 10 mesi di reclusione per violenza sessuale ex art. 609 bis del c.p. e aveva impugnato la decisione sostenendo, tra le altre cose, che non si fosse trattato di un vero e proprio atto sessuale e che non fosse sua intenzione compiere un atto di libidine.
Per la Cassazione, però, il ricorso era inammissibile.
Uno dei passaggi più importanti della pronuncia riguarda proprio l'argomento secondo cui l'autore non avrebbe avuto l'intenzione di compiere un atto sessuale.
La giurisprudenza ha chiarito che, per valutare la sussistenza del reato, non è sufficiente guardare alla dichiarazione dell'autore sulle proprie intenzioni.
La condotta deve essere valutata anche oggettivamente, considerando la natura del gesto e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il gesto era stato qualificato come un palpeggiamento di una zona erogena, e non come un semplice schiaffo privo di qualsiasi connotazione sessuale.

Ma nel dettaglio che cosa dice l'articolo 609-bis c.p.?
L'articolo 609-bis del codice penale punisce chi, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali.
La giurisprudenza ha, però, progressivamente chiarito che la nozione di «atto sessuale» non comprende soltanto i rapporti sessuali in senso stretto.
Possono rientrarvi anche palpeggiamenti e toccamenti di parti del corpo quando, per le caratteristiche concrete del comportamento, risultano idonei a incidere sulla libertà sessuale della vittima.

È proprio questo il principio richiamato dalla Cassazione nella sentenza del 2017.
La Cassazione ha inoltre ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'autore abbia effettivamente conseguito una soddisfazione sessuale.
La valutazione riguarda la natura oggettiva della condotta e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa: chi compie un gesto del genere può sostenere di averlo fatto per scherzo, per goliardia o senza una specifica finalità sessuale, ma la qualificazione giuridica non dipende esclusivamente da ciò che l'autore dichiara di aver pensato.

I giudici valutano il comportamento nel suo complesso: che cosa è stato fatto, come, nei confronti di chi, in quale contesto e con quali modalità.

Nel caso deciso dalla Cassazione nel 2017, per esempio, non era stata ritenuta decisiva la prospettazione dell'imputato secondo cui si sarebbe trattato semplicemente di uno schiaffo.

Un altro punto da chiarire, infine, è che il risarcimento del danno viene determinato nell'ambito del singolo procedimento e dipende dalla valutazione del giudice sulle conseguenze della condotta e sulla responsabilità dell'imputato. Non esiste, quindi, un automatismo per cui a un determinato gesto corrisponda sempre lo stesso risarcimento.

Detto questo, in diverse vicende giudiziarie relative a condotte analoghe sono stati riconosciuti risarcimenti nell'ordine dei 5.000 euro. Una somma che, accanto alle eventuali conseguenze penali, evidenzia come un contatto fisico non consensuale possa produrre anche conseguenze economiche significative per chi lo compie.
La cifra, dunque, non è automatica. Ma quando il giudice accerta una responsabilità e riconosce un danno alla persona offesa, il risarcimento può raggiungere anche diverse migliaia di euro.


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Figli, ora rischi di perderli se l’ambiente in cui crescono li danneggia e li fa soffrire: nuova sentenza di Cassazione

Pubblicato il: 04/10/2026

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato una madre decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei suoi due figli, ritenendo che le condizioni personali e il contesto familiare nel quale i bambini vivevano fossero gravemente pregiudizievoli per il loro sviluppo.

A stabilirlo, nella specie, è la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza n. 24860, depositata il 31 agosto 2026, che ha rigettato il ricorso proposto dalla madre.


La vicenda riguarda due gemelli, entrambi interessati da problematiche neuropsichiatriche e descritti nel corso del procedimento come particolarmente sofferenti. La situazione familiare è stata esaminata attraverso le relazioni dei servizi sociali, gli accertamenti compiuti nei precedenti gradi di giudizio e la consulenza tecnica d’ufficio, successivamente aggiornata.
Particolare rilievo è stato attribuito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in merito alle condizioni personali e relazionali della madre.
Nella sentenza viene riportato che il CTU aveva evidenziato «le gravi e patologiche criticità del profilo personologico» della donna, descrivendone la personalità come «fortemente nociva al sano sviluppo psicofisico dei bambini», caratterizzata, secondo la consulenza, da «un delirio di onnipotenza» e da una «assoluta propria deresponsabilizzazione».
Si tratta di espressioni particolarmente forti, che devono tuttavia essere ricondotte al loro preciso contesto: sono valutazioni contenute nella consulenza tecnica richiamata dai giudici di merito e non costituiscono una diagnosi autonomamente formulata dalla Corte di Cassazione.
Il CTU aveva inoltre evidenziato, secondo quanto riportato nella decisione, l’impossibilità per il padre di relazionarsi da tempo con i figli, attribuendo tale situazione al «grave comportamento materno».
La Corte d’Appello aveva quindi valutato queste conclusioni insieme alle altre risultanze processuali, ritenendo che la situazione nella quale si trovavano i minori non potesse essere ulteriormente protratta.

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda il confronto tra due possibili fonti di pregiudizio: da un lato, la sofferenza derivante dall’allontanamento dei bambini dalla madre e dall’ambiente nel quale avevano vissuto; dall’altro, il danno che sarebbe potuto derivare dalla prosecuzione della situazione familiare esistente.
La Corte d’Appello, richiamando le conclusioni del CTU, aveva ritenuto che la disfunzionalità familiare fosse «notevolmente più dannosa» rispetto alla sofferenza che avrebbe potuto derivare dal distacco dalla madre.
Secondo i giudici di merito, infatti, la prosecuzione della convivenza avrebbe potuto determinare un pregiudizio maggiore per i bambini, incidendo negativamente sul loro sviluppo.
Da qui la necessità, ritenuta urgente, di intervenire sulla situazione familiare e di collocare temporaneamente i minori in una struttura terapeutico-assistenziale, affidandoli ai servizi sociali.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che la situazione imposta dalla madre fosse stata fonte di sofferenza per i minori e avesse prodotto un pregiudizio tale da determinare una regressione anziché favorire il sano sviluppo psicofisico dei bambini.

Un elemento decisivo nella valutazione giudiziaria è stato rappresentato dalle condizioni dei due bambini.
Entrambi presentavano problematiche neuropsichiatriche e, secondo quanto emerge dagli accertamenti richiamati nella sentenza, si trovavano in una condizione di particolare sofferenza.
Il CTU aveva evidenziato come le caratteristiche personali della madre e il contesto nel quale i minori vivevano potessero privarli di esperienze ritenute importanti per il loro sviluppo, condizionando significativamente la crescita delle loro capacità individuali.
La valutazione, dunque, non si è limitata a prendere in considerazione il comportamento dei genitori in astratto, ma ha riguardato le conseguenze concrete che la situazione familiare avrebbe prodotto sui bambini.

Ma nella ricostruzione operata dai giudici è stato esaminato anche il profilo del padre.
La consulenza tecnica lo aveva descritto come caratterizzato da una «buona tenuta dell’Io» e da «funzioni cognitive valide».
Il rapporto tra il padre e i figli rappresentava, tuttavia, uno degli aspetti problematici della vicenda. Secondo quanto accertato nel procedimento, infatti, l’uomo non riusciva da tempo a relazionarsi con i bambini. Anche questo elemento è stato inserito dai giudici nella valutazione complessiva delle dinamiche familiari e della situazione di pregiudizio nella quale si trovavano i minori.

La decisione della Suprema Corte, tuttavia, va letta tenendo conto dei limiti propri del giudizio di cassazione.
La Corte non ha effettuato una nuova perizia sulla madre né ha riesaminato direttamente l’intera vicenda familiare. Ha verificato, invece, se la Corte d’Appello avesse applicato correttamente le norme e se la sua decisione fosse sorretta da una motivazione giuridicamente adeguata. La Cassazione ha sottolineato che la decisione dei giudici di merito non si fondava esclusivamente sulla consulenza tecnica, ma su una pluralità di elementi, tra cui le relazioni dei servizi sociali, i comportamenti tenuti nel corso del procedimento e gli accertamenti compiuti dal CTU.


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Assegno unico, in arrivo le verifiche dell’INPS, rischi un grosso taglio a 58 euro per figlio: ecco come puoi rimediare

Pubblicato il: 04/10/2026

Come è noto, l'Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attuato dal d.lgs. n. 230/2021 a partire dal primo marzo 2022. In proposito, con comunicato sul suo sito web, l'INPS informa i cittadini di aver avviato una campagna di controllo sulle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) utilizzate per ottenere l'ISEE e, di conseguenza, per determinare l'importo dell'Assegno. L'odierna iniziativa si focalizza sulle domande di Assegno unico relative al 2026 associate a una DSU presentata per il rilascio di un ISEE corrente.

L'obiettivo dell'istituto è verificare che le informazioni – utilizzate per calcolare l'ammontare di questa particolare tipologia di prestazioni sociali – siano corrette e coerenti con i dati presenti nei propri archivi, tutelando allo stesso tempo le risorse pubbliche. I controlli vengono effettuati attraverso il confronto tra le informazioni auto-dichiarate dai cittadini nelle DSU e i dati già disponibili negli archivi dell'Inps e quelli trasmessi da altre amministrazioni, come l'Agenzia delle Entrate. Ebbene, da queste verifiche sarebbero già emerse, preliminarmente, alcune posizioni nelle quali risultano possibili omissioni o incongruenze nei redditi auto-dichiarati e che richiedono, quindi, ulteriori approfondimenti.

L'ISEE viene calcolato sulla base delle informazioni contenute nella DSU e viene utilizzato per stabilire l'accesso a numerose agevolazioni previste dallo Stato. Nel caso dell'Assegno unico, insieme al numero di figli, tale indicatore è adoperato anche per determinarne l'importo. Come accennato, specifica attenzione è rivolta alle situazioni in cui è stato richiesto un ISEE corrente, che consente di aggiornare l'indicatore quando si verificano determinate variazioni della situazione economica rispetto a quella fotografata dall'ISEE ordinario.

La campagna in oggetto non riguarderà indistintamente tutti i percettori dell'Assegno unico. Le comunicazioni individuali da parte dell'Inps saranno inviate soltanto alle persone le cui posizioni, sulla base delle verifiche effettuate, presentano elementi che necessitano di ulteriori accertamenti e chiarimenti. La comunicazione ha una funzione informativa e di orientamento: spiega le ragioni del controllo, i possibili effetti sulla prestazione e le modalità attraverso cui il cittadino può aggiornare la propria posizione, oppure dimostrare che i dati indicati nella DSU sono corretti.

Essere destinatari della comunicazione non significa automaticamente aver percepito indebitamente l'Assegno unico, oppure ricevere una sanzione. Si tratta, semplicemente, di un approfondimento istruttorio finalizzato a verificare la correttezza e la completezza delle informazioni utilizzate per determinare la prestazione sociale agevolata.

L'aspetto più immediato dei controlli riguarda l'importo dell'Assegno unico. Infatti, per i beneficiari che riceveranno la comunicazione individuale dell'INPS, fino alla conclusione delle verifiche o all'aggiornamento della documentazione l'Istituto potrà procedere a una rideterminazione temporanea della prestazione, secondo le regole previste per l'assenza di ISEE valido. L'intervento potrà subito aver effetto sui pagamenti. In concreto, per i beneficiari interessati, l'importo potrà quindi risultare temporaneamente più basso già a partire dalla mensilità di settembre 2026, in attesa che la posizione venga regolarizzata.

Per comprendere concretamente la differenza, l'INPS ha ricordato che – a luglio 2026 – in assenza di ISEE valido, l'importo mensile dell'Assegno unico era pari a 58,30 euro per figlio, lo stesso importo previsto per i nuclei con ISEE superiore a 46.582,71 euro. Al contrario la fascia ISEE più bassa, fino a 17.468,51 euro, consente generalmente di ottenere importi più elevati (e un importo fino a 203,80 euro al mese).

Ricapitolando, chi riceverà la comunicazione dell'Inps dovrà verificare attentamente i dati contenuti nella propria DSU, focalizzandosi sulle informazioni reddituali e sulla composizione del nucleo familiare. In caso di errori o dati non aggiornati, sarà possibile presentare una nuova DSU attraverso il servizio online dedicato oppure rivolgersi a un CAF. Se invece il cittadino ritiene che le informazioni già dichiarate siano corrette, potrà fornire all'INPS la necessaria documentazione integrativa per dimostrarlo, rivolgendosi anche alle strutture territoriali competenti dell'ente previdenziale.

Una volta chiarita e regolarizzata la posizione, l'INPS si attiverà per la determinazione dell'Assegno unico sulla base dell'ISEE valido e delle informazioni corrette.

In conclusione, la campagna dell'istituto non introduce una nuova disciplina dell'Assegno unico, ma si inserisce nelle ordinarie attività di verifica previste per garantire che le prestazioni sociali siano erogate in modo coerente con la situazione economica effettiva dei nuclei familiari.


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Lavoratore, puoi avere più di 3 giorni di permesso per lutto all’anno: ecco in quali casi e come richiederli

Pubblicato il: 04/10/2026

Partiamo da un chiarimento che evita non pochi malintesi. Il permesso per lutto dal lavoro non va confuso con i permessi legati alla Legge 104, né con eventuali congedi straordinari: si tratta di un istituto autonomo, disciplinato dall'art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53. Questa norma stabilisce che il lavoratore ha diritto a tre giorni lavorativi retribuiti all'anno in caso di decesso – oppure di grave infermità documentata – del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, quando ricorrono le condizioni previste.
A rendere ancora più chiaro il meccanismo interviene il Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, che regola nel dettaglio le modalità di utilizzo del beneficio. Il decreto parla espressamente di tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno: non tre giorni ogni volta che si verifica un lutto, ma un monte ore, per così dire, che si esaurisce con il suo utilizzo. Questo significa che se un dipendente, a titolo di esempio, usa tutti e tre i giorni a febbraio per la perdita di un genitore, la legge generale non gli riconosce automaticamente un nuovo pacchetto di giorni retribuiti qualora, nello stesso anno, dovesse perdere un altro familiare tutelato.
Quando il CCNL cambia le carte in tavola
Fin qui la disciplina statale. Ma la Legge n. 53/2000 non è l'ultima parola sull'argomento, perché lo stesso articolo 4 del D.M. n. 278/2000 apre esplicitamente la porta a condizioni più favorevoli: quando il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) prevede un trattamento migliore rispetto ai minimi legali, è quest'ultimo a prevalere. Ecco perché è sempre necessario controllare il proprio CCNL prima di dare per scontato che i tre giorni siano un limite invalicabile.
Alcuni contratti collettivi, infatti, riconoscono i tre giorni per ogni singolo evento luttuoso, e non come cumulo annuale; altri ampliano la platea dei familiari per cui è possibile richiedere il permesso, oppure modificano le modalità di fruizione. Questo comporta una conseguenza pratica non trascurabile: due lavoratori con la stessa identica situazione familiare, ma inquadrati sotto CCNL differenti, possono avere diritti diversi. L'errore più comune – e più rischioso – è proprio quello di fermarsi alla formula generica dei "tre giorni" senza verificare se il proprio contratto preveda una tutela superiore.
Tempistiche e documenti: le regole pratiche da rispettare
Oltre alla quantità dei giorni, contano anche i tempi e le modalità con cui vanno richiesti. Il D.M. 278/2000 stabilisce che il permesso va utilizzato entro sette giorni dal decesso, e nel calcolo di questo periodo non rientrano le giornate festive o comunque non lavorative. Il lavoratore, dal canto suo, deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro l'evento che dà diritto all'assenza, specificando quali giorni intende utilizzare.
Per quanto riguarda la documentazione, il decesso va comprovato tramite certificazione oppure, quando è consentito, con una dichiarazione sostitutiva. Non esiste un importo prestabilito per questa assenza: trattandosi di permesso retribuito, la retribuzione segue quella ordinaria relativa ai giorni interessati, salvo eventuali disposizioni contrattuali specifiche più dettagliate. È bene ricordare, infine, che la tutela si estende al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, e che il DM precisa come il parente entro il secondo grado possa anche non essere convivente con il lavoratore.
Cosa fare se il permesso è già stato esaurito
Arriviamo al nodo più delicato: cosa succede se, dopo aver già utilizzato i tre giorni previsti dalla legge, si verifica un secondo lutto nello stesso anno? La prima cosa da fare, ancora una volta, è verificare il CCNL applicato: se il contratto prevede permessi aggiuntivi, o li riconosce per ogni singolo evento, quella disciplina si applica in via prioritaria rispetto al minimo legale.
Qualora non siano previsti ulteriori permessi retribuiti, resta comunque una strada percorribile: il D.M. n. 278/2000 prevede la possibilità di richiedere un congedo per gravi e documentati motivi familiari, utilizzabile proprio quando non sia più possibile fruire di permessi retribuiti nello stesso anno solare, a fronte del decesso di uno dei soggetti tutelati.
In sintesi, i tre giorni annuali rappresentano soltanto la soglia minima garantita dalla legge, ma non sempre coincidono con quanto effettivamente spetta al lavoratore. Prima di considerare esaurito ogni diritto, conviene sempre rileggere con attenzione il proprio contratto collettivo, alla ricerca di condizioni di maggior favore che potrebbero fare la differenza in un momento già di per sé difficile.


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