Patente nautica, da oggi puoi guidare gommoni e barche fino a 115 cavalli senza prova pratica: ecco la nuova patente D1

Pubblicato il: 21/08/2026

Fino allo scorso anno chi noleggiava un gommone senza patente poteva scegliere solo un motore fino a 40,8 cavalli. Chi voleva un natante con un motore più potente, infatti, doveva conseguire la patente entro le 12 miglia. Da quest'anno, però, c’è una terza possibilità, ossia la patente nautica di categoria D, tipo D1, operativa grazie ai decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il perimetro della navigazione senza patente non cambia
L'art. 39 del Codice della nautica da diporto (d.lgs. 171/2005) esonera dall'obbligo di patente la conduzione di unità fino a 24 metri quando la navigazione resta entro le 6 miglia dalla costa, il motore non supera i 30 kW di potenza — pari a circa 40,8 cavalli — e la cilindrata rispetta le soglie fissate per ciascun tipo di carburazione, dai 750 cc dei due tempi a carburatore fino ai 2.000 cc del ciclo diesel non sovralimentato. Non conta quindi la lunghezza dello scafo, ma la combinazione di potenza, cilindrata e distanza dalla riva. Moto d'acqua e sci nautico restano invece sempre soggetti a patente, qualunque sia la potenza installata.

A chi è rivolta la patente D1
La D1 nasce con l’obiettivo di intercettare chi trova troppo basso il tetto dei 40,8 cavalli, ma non ha bisogno di spingersi al largo o navigare di notte. È il caso tipico di chi vorrebbe un'unità più performante restando comunque entro la fascia costiera e anche quello dei più giovani, dato che l'abilitazione può essere conseguita già a 16 anni. Si tratta di una vera patente nautica, con corso, esame e obbligo di rinnovo periodico come le altre categorie.

Cosa si può guidare con la D1
Chi ottiene la D1 può condurre unità a motore con potenza fino a 85 kW, equivalenti a 115,6 cavalli, sempre entro le 6 miglia dalla costa e solo di giorno. Sotto i 18 anni è possibile condurre natanti entro i 10 metri di lunghezza e, dal compimento della maggiore età, anche imbarcazioni fino a 12 metri. La stessa abilitazione permette anche di condurre moto d'acqua, ma solo entro un miglio dalla riva. La fascia di potenza coperta dalla D1 corrisponde a quella dei gommoni e delle barche a motore più richiesti sul mercato del noleggio, cioè proprio le unità che con il vecchio limite dei 40,8 cavalli restavano fuori portata per chi non voleva affrontare un corso completo.

Il percorso per ottenerla
Il candidato deve frequentare un corso in scuola nautica che unisce un modulo teorico a un minimo di 5 ore di pratica individuale al timone. La verifica finale è affidata a un questionario di 15 quesiti a scelta multipla, tempo massimo mezz'ora e non più di tre risposte errate ammesse. Niente prova pratica, quindi, a differenza di quanto avviene per le altre categorie. Il titolo ha validità decennale e si rinnova, come tutte le patenti nautiche, con certificato medico. Chi la consegue a 16 anni, inoltre, raggiunta la maggiore età, dovrà soltanto sostenere un esame integrativo per ottenere la patente di categoria A, senza dover rifare l'intero percorso formativo.

Età, sanzioni, ordinanze locali

L'arrivo della D1 non incide sui requisiti di età previsti per chi naviga senza alcuna patente: 18 anni per chi comanda imbarcazioni sopra i 10 metri, 16 per chi resta entro quella misura, 14 per chi è al timone di un natante a vela la cui superficie velica supera i 4 metri quadrati.
Non cambiano le conseguenze per chi non rispetta i limiti. L'art. 53 del Codice della nautica da diporto punisce l'assunzione del comando senza l'abilitazione prescritta con una sanzione amministrativa che va da 2.755 a 11.017 euro, raddoppiata per le navi da diporto oltre i 24 metri. Più contenute le sanzioni per chi guida con patente scaduta (da 276 a 1.377 euro) e per chi conduce senza rispettare i requisiti di età pur non avendo bisogno di patente, da 65 a 665 euro.
A questo si aggiungono le ordinanze delle Capitanerie di porto, che variano da specchio d'acqua a specchio d'acqua e regolano distanze dalla riva, corridoi di lancio e zone di balneazione.

Vai alla Fonte

Lavoratore, ora puoi farti pagare la RSA dei tuoi genitori dall’azienda senza tasse anche se non convivete: novità AdE

Pubblicato il: 21/08/2026

Con la Risposta a interpello n. 163 del 7 agosto 2026, l’Agenzia ha esaminato il caso del rimborso, attraverso un piano di welfare, delle spese sostenute da un dipendente per l’assistenza della propria madre presso una RSA. Il nodo della questione era rappresentato dalla non convivenza del familiare.
La vicenda si inserisce nel quadro delle modifiche intervenute sull’art. 12 del TUIR e del successivo intervento del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha corretto la disciplina con effetto già dal periodo d’imposta 2025.

Il tema è rilevante soprattutto per le aziende che prevedono, nei propri piani di welfare, il rimborso di servizi di assistenza destinati ai familiari dei lavoratori.
Il dubbio, come si anticipava, nasce dall’intreccio tra la disciplina del welfare contenuta nell’articolo 51 del TUIR e le modifiche ivi recentemente apportate dall’articolo 12 citato, che individua le categorie di familiari rilevanti ai fini fiscali.

L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività: costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro.
In linea generale, quindi, anche beni, servizi e prestazioni messi a disposizione dal datore di lavoro possono concorrere alla formazione del reddito del dipendente.
La stessa norma prevede, però, una serie di esenzioni e agevolazioni fiscali.
Tra queste rientra l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), che esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12.

È proprio il riferimento all’articolo 12 a essere determinante.

Per comprendere la portata del chiarimento si rende necessario distinguere le due condizioni di "familiare" e di "familiare fiscalmente a carico".

Quando la normativa fiscale fa riferimento ai familiari individuati dall’art. 12 del TUIR, il richiamo comprende anche gli “altri familiari” indicati dall’art. 433 del codice civile. In questo caso, la convivenza non costituisce un requisito.

Di conseguenza, nell’ambito di un piano di welfare che preveda il rimborso di prestazioni di assistenza a favore dei familiari, il beneficio può riguardare anche un genitore non convivente con il dipendente.
La situazione cambia quando, invece, la norma richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico. In questo caso devono essere verificate le specifiche condizioni previste dall’art. 12 del TUIR, comprese quelle relative ai requisiti richiesti dalla disciplina fiscale.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il rimborso tramite welfare delle spese sostenute dal dipendente per la madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, nel rispetto, naturalmente, delle ulteriori condizioni previste dalla disposizione.
Il chiarimento è particolarmente rilevante perché evita di far coincidere automaticamente il concetto di “familiare” con quello di “familiare convivente” o “familiare fiscalmente a carico”.

Un altro aspetto importante riguarda la decorrenza della modifica normativa.

La nuova disciplina trova applicazione già dal periodo d’imposta 2025. Questo elemento assume particolare rilievo per le aziende e per i provider che hanno gestito piani di welfare già assegnati o utilizzati nel 2025.
L’intervento normativo consente infatti di superare le criticità che si erano create a seguito della precedente formulazione della disciplina, evitando che l’interpretazione precedente potesse tradursi nel recupero di un beneficio già riconosciuto in presenza dei requisiti previsti.

Il messaggio operativo è chiaro: la non convivenza del familiare, di per sé, non impedisce l’utilizzo del welfare aziendale quando la norma richiede semplicemente che la prestazione sia destinata a un familiare e non a un familiare fiscalmente a carico.
Per aziende, provider welfare e consulenti del lavoro, il chiarimento rappresenta quindi un elemento da considerare nella progettazione e nella verifica dei regolamenti di welfare, soprattutto quando questi prevedono il rimborso di spese per servizi di assistenza rivolti ai familiari.

La corretta distinzione tra “familiare” e “familiare fiscalmente a carico” diventa, quindi, essenziale per determinare correttamente l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali.

Vai alla Fonte

Nuova sanatoria fiscale, da oggi puoi sanare quattro anni con tasse ridotte, ma non è per tutti: ecco chi può accedere

Pubblicato il: 21/08/2026

Con l’approvazione degli ultimi tre decreti legislativi da parte del Consiglio dei Ministri, la riforma fiscale raggiunge un significativo traguardo.

L’intervento di maggiore impatto riguarda le modifiche al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026/2027, introdotte con l’obiettivo di incentivare l’adesione di imprese e professionisti.
Per i contribuenti che – entro il 31 ottobre 2026 – sceglieranno di rinnovare l’accordo con l’Agenzia delle Entrate sono previste diverse agevolazioni.
Innanzitutto, chi aderisce al concordato preventivo biennale CPB 2026/2027 potrà versare le somme dovute a saldo e acconto anche a rate, senza applicazione di interessi.

Viene inoltre esteso il ravvedimento speciale: sarà possibile regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata in base ai livelli di affidabilità fiscale. La misura amplia quindi la possibilità di sanatoria rispetto alla versione iniziale del provvedimento, che riguardava esclusivamente il 2023.

Un ulteriore vantaggio consiste nella riduzione di due anni dei termini entro i quali il Fisco può notificare gli avvisi di accertamento.
Per chi aderisce al CPB 2026/2027 aumentano anche le soglie relative all’obbligo del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. I nuovi limiti passano:

  • da 70.000 a 100.000 euro per i crediti IVA;
  • da 50.000 a 70.000 euro per i crediti IRPEF, IRES e IRAP.

Il provvedimento interviene anche sui requisiti di accesso al concordato, sia per chi rinnova l’accordo sia per chi vi aderisce per la prima volta.
Per le nuove adesioni viene semplificata la regolarizzazione di omissioni ed errori formali, che potrà essere effettuata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e il ricorso al ravvedimento operoso.
Cambia inoltre una delle cause di decadenza dal concordato: viene eliminato il requisito relativo all’assenza di debiti erariali e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione. La modifica è particolarmente rilevante per i contribuenti che stanno pagando debiti pregressi attraverso procedure di rottamazione o piani di rateizzazione.
Ancora, l’ingresso di nuovi soci o associati non comporterà automaticamente la decadenza dal concordato. La condizione prevista è che i nuovi soggetti, nell’anno d’imposta precedente, non abbiano conseguito un reddito superiore a 35.000 euro.

Infine, per chi lavora con una partita IVA, la gestione delle spese sanitarie può essere particolarmente importante, soprattutto quando si cerca di capire quali costi possano essere recuperati attraverso detrazioni fiscali o altre forme di rimborso.
Sino ad oggi, con il sistema ordinario, la spesa può concorrere alla detrazione fiscale e il beneficio viene generalmente recuperato attraverso la dichiarazione dei redditi, secondo le regole previste.
Il cashback sanitario, invece, nasce con una logica diversa: anticipare il beneficio attraverso un rimborso monetario direttamente sul conto corrente, senza dover necessariamente attendere il conguaglio della dichiarazione. È proprio questa la caratteristica più interessante della misura di agevolazione proposta: trasformare un beneficio fiscale differito in una forma di restituzione più immediata.


Vai alla Fonte

Condominio, rischi il pignoramento se non lo paghi, non serve il voto dell’assemblea, può farlo l’amministratore

Pubblicato il: 21/08/2026

Il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, previsto dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui il condominio può contrastare la morosità. L'amministratore non deve necessariamente attendere in ogni caso l'approvazione del rendiconto annuale: anche il bilancio preventivo può, ricorrendone i presupposti, costituire la base per il recupero delle somme dovute.
Resta però essenziale verificare quali spese siano state effettivamente sostenute, quali delibere siano state approvate, come siano state ripartite e quale sia l'effettivo saldo a carico del condomino.
Il principio da tenere presente è quindi semplice: il recupero giudiziale delle quote non dipende esclusivamente dal nome del documento contabile utilizzato, ma dalla concreta esistenza, determinabilità e documentabilità del credito condominiale.

Il riferimento principale è l’articolo 1129 del codice civile, che stabilisce un termine di sei mesi, salvo che l’assemblea abbia espressamente esonerato l'amministratore da tale obbligo.

Il termine previsto dalla legge decorre dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è diventato esigibile.

L’amministratore non può quindi lasciare che una situazione di morosità si trascini indefinitamente: se le quote non vengono riscosse, infatti, la mancanza di liquidità può ripercuotersi anche sui condomini che hanno regolarmente pagato.

Ma il decreto ingiuntivo può essere emesso anche senza il voto dell’assemblea?
Un aspetto particolarmente importante è che, quando ricorrono i presupposti di legge, non è necessaria una nuova autorizzazione dell’assemblea.
L’amministratore può, quindi, incaricare un avvocato e chiedere al giudice di emettere il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso. La procedura consente di ottenere un provvedimento giudiziario in tempi generalmente più rapidi rispetto a una causa ordinaria, perché il giudice esamina la documentazione posta a fondamento del credito.

Ma quali requisiti deve avere il credito?
Per poter procedere è necessario che il condominio sia in grado di dimostrare l'esistenza del credito vantato nei confronti del condomino.
In particolare, la somma richiesta deve essere certa, liquida ed esigibile e deve risultare adeguatamente documentata.
La documentazione può comprendere, a seconda dei casi, le deliberazioni assembleari, i bilanci approvati, i piani di riparto e la situazione contabile del singolo condomino.
Una volta emesso, il decreto viene notificato al debitore, il quale dispone, in linea generale, di 40 giorni per proporre opposizione e sottoporre la questione all’esame del giudice.

Nel caso delle morosità condominiali, però, il decreto può essere provvisoriamente esecutivo. Questo significa che l'opposizione non determina automaticamente la sospensione dell'esecuzione.Di conseguenza, quando il provvedimento è munito dei requisiti per l'immediata esecutività, il condominio può procedere con le azioni esecutive previste dalla legge anche mentre è pendente l'opposizione, salvo che il giudice disponga diversamente.
Il rischio è anche il pignoramento: se il condomino moroso non provvede al pagamento e l’esecuzione può proseguire, il recupero del credito può arrivare fino al pignoramento dei beni del debitore.
La procedura non ha quindi soltanto una funzione formale. Serve concretamente a consentire al condominio di recuperare le risorse necessarie per continuare a pagare le proprie spese.

La tutela, quindi, non riguarda soltanto il condominio come soggetto collettivo. Protegge anche i proprietari che hanno rispettato regolarmente i propri obblighi, evitando che debbano sostenere indefinitamente il peso economico della morosità altrui.


Vai alla Fonte

Incidente stradale, ti spetta un risarcimento in più se ti occupi anche della casa (uomo, donna o single): nuova sentenza

Pubblicato il: 20/08/2026

Una casalinga può non ricevere uno stipendio, ma questo non significa che il suo lavoro sia gratuito nel senso di “privo di valore”. Pulire, cucinare, organizzare la casa, occuparsi della spesa, gestire le incombenze familiari, assistere i componenti della famiglia e coordinare la vita quotidiana richiede tempo, energie, competenze e responsabilità.
Se tutte queste attività dovessero essere affidate a terzi, dovrebbero inevitabilmente un costo.

Il fatto che una persona le svolga per la propria famiglia senza essere pagata non cancella, quindi, il valore economico della prestazione.

È proprio questo il significato più profondo del principio affermato dall'ordinanza n. 24221 del 29 luglio 2026, pronunciata dalla Corte di Cassazione.
Quando un incidente compromette la capacità di svolgere le attività domestiche, non viene danneggiato soltanto il corpo della persona. Viene compromessa anche una capacità lavorativa specifica, quella che consente di produrre utilità attraverso il lavoro domestico.
Per questo il danno non può essere assorbito automaticamente nel danno biologico: il danno alla salute riguarda la lesione dell'integrità psicofisica; il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa domestica riguarda, invece, la perdita di una concreta attività produttiva di valore.
Riconoscere entrambe le dimensioni significa prendere atto che il lavoro di una casalinga non diventa economicamente irrilevante soltanto perché non viene svolto per un datore di lavoro.

Ma bisogna dimostrare di aver assunto una colf?
No. È particolarmente significativo che la Cassazione abbia escluso la necessità di dimostrare una spesa per una collaboratrice domestica.
La perdita della capacità di svolgere il lavoro domestico si verifica infatti nel momento in cui la lesione compromette quella capacità, indipendentemente dal modo in cui la vittima decide di affrontarne le conseguenze.
Pretendere la prova di una spesa effettivamente sostenuta significherebbe, inoltre, creare una disparità di trattamento tra chi può permettersi di assumere una collaboratrice e chi, non avendo le risorse economiche necessarie, deve continuare a svolgere personalmente le attività domestiche, magari con maggiore fatica e impiegando più tempo.
Il diritto al risarcimento, dunque, non dipende dall'assunzione di una colf.
Lo stesso vale quando la persona viene aiutata gratuitamente dal coniuge, da un figlio, da un parente o da un'altra persona. L'aiuto può ridurre le difficoltà pratiche, ma non eliminare la perdita della capacità lavorativa subita dalla vittima.

Cosa deve provare chi chiede il risarcimento?
Il danno non è però automatico. Chi lo invoca deve dimostrare almeno due elementi:

  1. che prima dell'incidente svolgeva effettivamente attività domestica;
  2. che le lesioni hanno ridotto, in tutto o in parte, la capacità di svolgere tali attività.
La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni e attraverso gli elementi del caso concreto.
Per dimostrare l'attività domestica possono assumere rilievo la situazione familiare, le abitudini della persona e l'eventuale assenza di un'attività lavorativa retribuita, sempre che tali elementi siano valutati nel loro complesso.
La compromissione della capacità può invece essere dimostrata attraverso la documentazione sanitaria, la consulenza medico-legale e gli altri elementi che consentono di stabilire quali attività siano diventate impossibili, più difficili o più gravose.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, entrambi gli elementi risultavano già accertati: la donna svolgeva attività domestica e la consulenza tecnica aveva quantificato nel 66% la riduzione della relativa capacità. Per questo, secondo la Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva erroneamente subordinato il risarcimento alla prova delle spese sostenute per sostituire la prestazione domestica.

E come si calcola il danno?
Una volta dimostrata l'esistenza del danno, il giudice deve procedere alla sua quantificazione in via equitativa, secondo i criteri previsti dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile.
Non esiste infatti uno stipendio effettivamente perduto da utilizzare come riferimento, perché il lavoro domestico viene normalmente svolto senza una retribuzione.
Questo, però, non significa che la prestazione sia priva di valore economico.
Il giudice può utilizzare diversi parametri, adattandoli alle caratteristiche del singolo caso. Tra questi può rientrare il costo di una collaboratrice domestica, utilizzato come riferimento per stimare il valore economico delle attività che la vittima non è più in grado di svolgere.

Un altro criterio possibile è il costo opportunità, cioè il valore del tempo che la persona deve dedicare alle attività domestiche e che, a causa della menomazione, può essere impiegato in modo diverso o richiedere un maggiore dispendio di energie.
La liquidazione deve comunque tenere conto delle circostanze concrete: percentuale di riduzione della capacità, durata del danno, attività svolte prima dell'incidente, situazione familiare e prospettive future. Anche una compromissione parziale può quindi essere risarcita. Non è necessario che la persona sia completamente incapace di occuparsi della casa: il danno può esistere anche quando essa continua a svolgere le attività domestiche, ma con maggiore fatica, impiegando più tempo o ottenendo risultati inferiori.


Vai alla Fonte

Agenzia delle Entrate, puoi proteggere la casa dai debiti col Fisco o altri creditori: ecco tutte le soluzioni possibili

Pubblicato il: 20/08/2026

A norma dell’articolo 2740 del codice civile, il debitore è tenuto a rispondere delle proprie obbligazioni con l’intero patrimonio, presente e futuro: è ciò che si definisce garanzia patrimoniale generale. Questa garanzia permette al creditore, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, di agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo, che legittima l’aggressione dei beni del debitore stesso.
Se il debitore non esegue spontaneamente l’obbligo sancito nel titolo esecutivo (come una sentenza, un decreto ingiuntivo o una cambiale), il creditore ha facoltà di attivare un processo esecutivo: una procedura complessa e articolata in più fasi, la cui finalità è il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Il processo esecutivo si apre con il pignoramento, un atto che vincola determinati beni del debitore, sottraendoli alla sua disponibilità. Questo atto ha lo scopo di impedire che il debitore alieni o disponga di tali beni, danneggiando così le ragioni del creditore. La finalità ultima del pignoramento è, dunque, quella di rendere inefficaci eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore sui beni pignorati.
La casa del debitore può essere pignorata, ma sussistono restrizioni particolari, soprattutto se il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione indica che il pignoramento immobiliare non può essere effettuato quando l'immobile è contemporaneamente:

  • l'unico immobile di proprietà del debitore;
  • destinato a uso abitativo;
  • il luogo nel quale il debitore risiede anagraficamente;
  • non classificato come immobile di lusso;
  • non appartenente alle categorie A/8 e A/9.
Questa è una tutela importante, ma va chiarito un punto fondamentale: non significa che la prima casa sia sempre e comunque impignorabile.
La protezione riguarda infatti la procedura di riscossione esattoriale e non si estende automaticamente ai creditori privati.

I requisiti per procedere includono:

  • importo del debito con il Fisco superiore a euro 120.000;
  • patrimonio immobiliare complessivo del debitore pari almeno a euro 120.000;
  • possibilità per il debitore di effettuare il pagamento a rate.
Nel caso di casa cointestata, il bene può essere pignorato e, una volta venduto, il debitore cointestatario dovrà restituire la quota spettante all’altro comproprietario.

Si ricorda ai contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme da versare in più rate di importo non inferiore a 50 euro.
Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate:

  1. sono da considerarsi, in particolare, estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  2. il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta in data antecedente alla presentazione dell’istanza.
Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive.
Sono dilazionabili le somme iscritte a ruolo. Il ruolo, si chiarisce, è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme che sono state pagate (in tutto o in parte).

I presupposti richiesti da AdeR per potere accedere al beneficio della rateizzazione prevedono che il contribuente, a seconda dei casi, dichiari o anche comprovi in sede di presentazione della richiesta:

• la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
• la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
• il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Se il creditore è una banca, la situazione cambia.
Se il debito deriva, per esempio, da un finanziamento bancario, da un debito verso un fornitore o da obbligazioni condominiali, non si applica automaticamente il divieto previsto per l'Agente della riscossione.
In altre parole, l'espressione “la prima casa non si può pignorare” è fuorviante se utilizzata in senso generale.
La particolare tutela prevista dalla legge riguarda infatti specifiche procedure e specifici presupposti.
È quindi indispensabile capire prima chi sta chiedendo il pagamento.

E il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è un istituto che consente ai coniugi, o anche ad un terzo per tramite di un testamento, di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia.
Esso è regolato, oltre che dall’atto costitutivo, dal libro I, Titolo VI, Capo III del codice civile disciplinante il “regime patrimoniale della famiglia” e, precisamente, dagli artt. 167 c.c. e successivi.
La ragione per la quale vi può essere la costituzione di un fondo patrimoniale va ricercata nell’intento di porre al riparo determinati beni e vincolarli, in tal modo, all’esclusivo uso familiare.
Proprio tale finalità ha dotato l’istituto di una particolare resistenza verso le aggressioni esecutive di terzi, tanto che l’art. 170 c.c. precitato dispone che l’“esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Il fondo patrimoniale viene, quindi, spesso presentato come uno strumento per rendere la casa impignorabile.
Anche questa affermazione, però, è troppo semplicistica.
Il fondo patrimoniale può offrire una tutela in determinate situazioni, ma non costituisce uno scudo assoluto contro i creditori.
La sua efficacia dipende, tra l'altro, dalla natura del debito e dalle circostanze nelle quali il fondo è stato costituito.
Inoltre, quando un atto viene compiuto con effetti pregiudizievoli per i creditori, possono entrare in gioco gli strumenti previsti dall'ordinamento per contestarlo.
Per questo motivo è sbagliato sostenere che “basta mettere la casa in un fondo patrimoniale per renderla impignorabile”.

E trasferire la casa a un figlio può risolvere il problema?
È un'altra delle soluzioni che circolano frequentemente.
Ma anche qui occorre molta cautela: donare o vendere la casa quando esistono già debiti non significa automaticamente sottrarla ai creditori.
Un trasferimento patrimoniale può essere contestato quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Nel caso dei debiti fiscali, inoltre, esistono situazioni nelle quali atti fraudolenti compiuti con l'obiettivo di rendere inefficace la riscossione possono avere anche conseguenze penali.
L'ordinamento prevede infatti il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in presenza delle condizioni stabilite dalla norma. La disciplina attuale contempla, tra l'altro, l'ipotesi di alienazioni simulate o altri atti fraudolenti sui beni quando siano finalizzati a rendere inefficace la riscossione e l'ammontare complessivo di imposte, interessi e sanzioni superi 50.000 euro.


Vai alla Fonte

Conto corrente, possono pignorartelo anche se ci accrediti NASpI, indennità e assegni familiari: ecco come proteggerti

Pubblicato il: 20/08/2026

Quando un creditore avvia un atto esecutivo, la banca "blocca" immediatamente il saldo presente sul conto nel momento esatto in cui riceve la notifica. Fino a qualche anno fa prevaleva un orientamento molto severo, per cui il denaro versato in banca perdeva la sua origine di stipendio o pensione e diventava aggredibile per intero: lo aveva chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2015. Le cose sono cambiate con il decreto legge n. 83/2015, che ha introdotto una tutela molto più concreta per chi vive di reddito da lavoro o da pensione.
Oggi, in base all'art. 545 del c.p.c., le somme già depositate sul conto possono essere pignorate solo per la parte che supera il triplo dell'assegno sociale. Prendendo come riferimento i valori del 2026, con un assegno sociale di 546,24 euro, la soglia intoccabile arriva a 1.638,72 euro: chi ha un saldo inferiore non subisce alcun effetto pratico dal pignoramento, mentre chi supera quella cifra vede aggredita solo l'eccedenza.
Attenzione però: è il debitore a dover dimostrare che quel denaro proviene effettivamente da lavoro o da pensione per poter usufruire della protezione, come ha ribadito anche il Tribunale di Bari con la sentenza n. 2136/2024. In pratica, se sul conto ci sono 1.500 euro destinati ad affitto e bollette, quella somma resta al riparo perché rientra nella fascia garantita dalla norma.
Gli accrediti successivi al pignoramento: stipendio, pensione e NASpI
Le regole cambiano quando si parla dei versamenti che arrivano dopo la notifica dell'atto esecutivo: in questo caso non vale più il limite del triplo dell'assegno sociale, ma tornano applicabili i criteri ordinari previsti per ciascuna tipologia di reddito. Per stipendio e pensione accreditati mensilmente, l'articolo 545 c.p.c. stabilisce che il pignoramento possa colpire soltanto un quinto dell'importo netto.
Esistono comunque garanzie rafforzate per alcune indennità con funzione puramente assistenziale. È il caso della NASpI, l'indennità di disoccupazione: trattandosi di una somma pensata per sostenere chi ha perso il lavoro, il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 507/2024, ha stabilito che il prelievo può riguardare solo la parte che eccede una volta e mezza l'assegno sociale. In concreto, la banca deve prima sottrarre la quota necessaria a coprire il "minimo vitale" del beneficiario, e solo sull'eventuale residuo può procedere il creditore: un meccanismo che evita di lasciare il cittadino privo di ogni mezzo di sostentamento anche a fronte di debiti importanti.
Assegno unico e altre somme familiari: attenzione alla "trappola" del conto corrente
Un capitolo delicato riguarda l'assegno unico universale, che ha sostituito i vecchi assegni per il nucleo familiare. La sua natura assistenziale, legata al mantenimento dei figli, lo rende in linea di principio impignorabile alla fonte: un creditore non può chiedere all'INPS di trattenerlo prima che venga erogato, come confermato dal Tribunale di Asti nella sentenza n. 442/2024.
Il problema nasce nel momento in cui quella somma arriva sul conto corrente. Se l'accredito avviene prima della notifica del pignoramento, il denaro si confonde con il resto del patrimonio del debitore e, secondo l'orientamento espresso dallo stesso Tribunale di Asti, perde la sua protezione specifica, senza poter beneficiare nemmeno del limite del triplo dell'assegno sociale. Se invece l'accredito arriva dopo l'avvio della procedura, la tutela resta piena e la banca non può bloccare quelle somme.
Ciò succede perché il denaro già presente sul conto viene considerato risparmio generico, riconducibile al principio generale di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 del c.c., mentre l'accredito successivo conserva intatta la sua funzione di sostegno immediato alla famiglia. Per questo motivo, chi sa di avere una procedura esecutiva in corso dovrebbe gestire con particolare attenzione la tempistica di questi versamenti.
.
Agenzia delle Entrate-Riscossione e le altre indennità protette
Quando il creditore è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le regole diventano ancora più favorevoli al debitore, proprio per evitare che un debito fiscale comprometta la possibilità di vivere dignitosamente. In questo caso i limiti non sono fissi al quinto, ma variano – in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) – a seconda dell'importo percepito: il prelievo si ferma a un decimo per gli stipendi fino a 2.500 euro, sale a un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e raggiunge un quinto solo oltre i 5.000 euro mensili, come previsto dall'articolo 72 ter del d.p.r. 602/1973.
A questo si aggiunge una tutela ulteriore per chi subisce il pignoramento direttamente sul conto corrente: in base al comma 2-bis dell'articolo 72-ter dello stesso decreto, la banca non può in alcun caso toccare l'ultimo stipendio o salario accreditato, garantendo così la disponibilità delle risorse necessarie per le spese del mese in corso.
Le stesse tutele previste dall'articolo 545 c.p.c. si estendono, peraltro, a molte altre somme di natura previdenziale o legata al rapporto di lavoro, incluso il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), anch'esso protetto fino al limite del triplo dell'assegno sociale quando è già presente sul conto.
In tutti questi casi, la banca agisce come custode delle somme e ha il dovere di verificarne correttamente la natura: se dovesse bloccare per errore un importo impignorabile, il debitore potrà sempre rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenerne lo sblocco immediato, perché la responsabilità patrimoniale non può mai superare la soglia della dignità della persona e della tutela della famiglia.


Vai alla Fonte

Lavoratore, non possono toglierti lo smart working in alcune situazioni: il datore di lavoro deve motivare la sua scelta

Pubblicato il: 20/08/2026

Il datore di lavoro che ha concesso il lavoro agile può sempre tornare sui suoi passi invocando il diritto di recesso previsto dalla legge? Una pronuncia della Cassazione e una decisione del Tribunale di Busto Arsizio, entrambe recenti, rispondono negativamente al quesito, almeno quando la revoca colpisce un lavoratore disabile o fragile, oppure contrasta con una disciplina già consolidata dal contratto collettivo. Il potere di recesso dal lavoro agile esiste, ma smette di essere uno strumento utilizzabile discrezionalmente dall'azienda proprio nei casi in cui incide maggiormente sulla vita del lavoratore.
Il diritto di recesso previsto dalla legge n. 81/2017
La legge n. 81/2017 costruisce il lavoro agile attorno a un accordo tra le parti, che può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso l'art. 19 riconosce a entrambe le parti la facoltà di recedere, rispettando un termine minimo di 30 giorni che sale a 90 quando il lavoratore è disabile. La norma disciplina però solo le modalità del recesso e non anche le ragioni. Essa, infatti, non richiede al datore di lavoro alcuna motivazione sostanziale per revocare l'assegnazione al lavoro agile. È proprio per colmare questo vuoto che la giurisprudenza si è pronunciata di recente, negando che quella libertà di recesso sia sempre e comunque esercitabile.
Cassazione n. 605/2025: il recesso ceduto di fronte all'accomodamento ragionevole
Con la sentenza n. 605, depositata il 10 gennaio 2025, la Cassazione ha respinto il ricorso di una grande azienda di telecomunicazioni condannata dalla Corte d'Appello di Napoli a riconoscere il lavoro agile a un dipendente con gravi deficit visivi, pur essendo la sua categoria esclusa dall'accordo aziendale del 2017 sullo smart working. Nel secondo motivo di ricorso l'azienda ha toccato il problema della revoca, sostenendo che i giudici di merito avessero imposto lo smart working senza lasciarle la possibilità di negoziarne le modalità, sacrificando così la facoltà di recesso che la legge n. 81/2017 le riconosceva.
Perché il motivo è stato respinto
La Cassazione ha chiarito che gli accomodamenti ragionevoli per i lavoratori disabili possono sicuramente nascere da un accordo tra le parti, ma se l'azienda non lo raggiunge è il giudice di merito a individuare la soluzione concreta, facendo leva sull'obbligo antidiscriminatorio previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003. In questo scenario il meccanismo di recesso libero dal lavoro agile, pensato per un accordo negoziale ordinario, non si applica. Il lavoro agile, quando costituisce l'unico accomodamento ragionevole praticabile, resta vincolante finché il datore non dimostra che il suo mantenimento è diventato impossibile o comporta un onere sproporzionato. Non basta più, in altre parole, il semplice richiamo al preavviso di legge, ma serve una prova specifica e l'onere di fornirla grava sul datore di lavoro.
Il caso di Busto Arsizio
Il 7 gennaio 2026 il Tribunale di Busto Arsizio ha affrontato una vicenda leggermente diversa, ma comunque utile a chiarire ulteriormente la questione. Una dipendente in servizio dal 1992, in cura per una patologia oncologica dal 2020 e certificata lavoratrice fragile dal luglio 2021, aveva atteso oltre due anni prima di essere adibita al lavoro da remoto indicato dal giudizio di idoneità, prima in via temporanea dal dicembre 2023 e poi in modo definitivo con un accordo individuale dell'aprile 2024. Il Tribunale ha qualificato come discriminatoria l'inerzia del datore di lavoro nel disporre il lavoro agile, applicando la stessa logica alla base della sentenza n. 605/2025, ovvero che di fronte a una condizione di fragilità documentata il datore non ha una discrezionalità piena sull'accesso al lavoro agile.
Il giudice ha individuato la condotta discriminatoria a partire dal 7 luglio 2021, data della comunicazione medica, condannando la società al pagamento di 20.175 euro. La somma tiene conto del pregiudizio per il ritardo nell'assegnazione al lavoro agile, dei periodi in cui la lavoratrice aveva dovuto ricorrere alle ferie per sottoporsi a cure invece di essere posta in smart working, dei giorni di attività in presenza imposti nonostante l'idoneità certificata solo da remoto e di un episodio di malore occorso durante un corso di formazione a Milano.

Vai alla Fonte

Separazione, ora hai diritto al rimborso delle spese per i figli anche se non le hai concordate prima: nuova ordinanza

Pubblicato il: 19/08/2026

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026, ha precisato la portata dell’obbligo di concertazione preventiva tra genitori.

È noto che la ripartizione delle spese straordinarie per i figli rappresenta una delle questioni che più frequentemente alimentano il contenzioso tra genitori separati o divorziati. In particolare, possono sorgere contrasti sulla necessità di un preventivo accordo, sulla natura delle singole spese e sulle conseguenze di eventuali difficoltà economiche sopravvenute.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione le spese straordinarie sono divise in due categorie ben distinte:

  • da una parte troviamo gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, quelli "certi nel loro costante e prevedibile ripetersi" che, pur mantenendo la qualifica di "straordinari", possono essere richiesti direttamente in base al titolo originario, senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali;
  • dall'altra parte si collocano le spese "imprevedibili e rilevanti" che, per la loro natura eccezionale, richiedono un'autonoma azione di accertamento.
In questi casi il giudice deve verificare non solo l'adeguatezza della spesa in rapporto alle reali esigenze del figlio, ma anche la proporzione rispetto alle condizioni economiche del genitore.
Questa distinzione non è meramente tecnica, ma ha conseguenze pratiche enormi: mentre le prime possono essere immediatamente eseguite, le seconde devono passare attraverso un vaglio giudiziario che può ribaltare completamente le pretese economiche.
Così, ad esempio, le spese universitarie e quelle collegate alla condizione di studente fuorisede costituiscono spese straordinarie di tipo "routinario", essendo prevedibili e già sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento giudiziario originario. Al contrario, le spese per la formazione post-universitaria non possono essere automaticamente equiparate a quelle universitarie in senso stretto.

In particolare, con la citata ordinanza, la Suprema Corte precisa e in parte corregge una lettura troppo rigida del principio sulle spese straordinarie non previamente concordate.

La Cassazione, infatti, distingue tra obbligo di concertazione preventiva e diritto al rimborso: la mancata consultazione dell’altro genitore non comporta automaticamente la perdita del 50% della spesa. Anche quando il preventivo accordo sarebbe stato necessario, il giudice deve verificare in concreto se la spesa sia nell’interesse del figlio e coerente con il tenore di vita familiare.

La vicenda riguardava una madre che aveva ottenuto dal Tribunale di Messina un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex marito, Tizio, per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli. Le spese riguardavano, in particolare, cure odontoiatriche e rette relative alla frequenza di un istituto scolastico privato. Il padre aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando l’obbligo di rimborsare la propria quota. Il Tribunale aveva tuttavia respinto l’opposizione.

La decisione era stata successivamente impugnata davanti alla Corte d’Appello di Messina, che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Secondo la Corte territoriale, era stato dimostrato che le spese erano state effettivamente sostenute dalla madre e che le stesse risultavano riferibili alle esigenze dei figli.

Tizio ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

Il punto principale della controversia riguardava la mancata concertazione preventiva.
Per alcune spese straordinarie, infatti, la natura della decisione impone ai genitori un confronto preventivo. Si tratta soprattutto di esborsi che, per rilevanza, imprevedibilità o incidenza sulla vita del minore, non possono essere assimilati alle normali spese quotidiane.
Questo, però, non significa che l’assenza di accordo faccia automaticamente venir meno il diritto al rimborso.

La Cassazione ha ribadito che occorre distinguere due piani diversi:

  • da un lato, il dovere di concertazione tra i genitori;
  • dall’altro, il diritto alla ripetizione della spesa effettivamente sostenuta per il figlio.
La violazione del primo non comporta necessariamente la perdita del secondo.

Il principio affermato dalla Cassazione può essere sintetizzato così: la spesa straordinaria non concordata preventivamente non diventa automaticamente una spesa non rimborsabile. Il mancato interpello dell’altro genitore può assumere rilievo nei rapporti interni tra gli ex coniugi, soprattutto quando la spesa avrebbe richiesto una preventiva valutazione comune.

Tuttavia, il giudice deve verificare concretamente se l’esborso:

  1. sia stato realmente sostenuto;
  2. riguardi effettivamente il figlio;
  3. risponda a una sua concreta esigenza o al suo interesse;
  4. sia compatibile con il tenore di vita della famiglia.

Se tali condizioni risultano soddisfatte, la mancata preventiva concertazione non è sufficiente, da sola, per negare il rimborso.
Il criterio fondamentale diventa, quindi, quello dell’interesse del figlio.

Vai alla Fonte

Dipendenti pubblici, rischi il licenziamento se usi i social e ci guadagni, ma non sempre: ecco quando sei al sicuro

Pubblicato il: 19/08/2026

Tutto nasce dalla vicenda di un docente della scuola secondaria che, accanto al proprio lavoro in cattedra, aveva avviato un'attività su YouTube dedicata a temi come comunicazione, relazioni sociali e crescita personale. I video, nel tempo, avevano iniziato a generare compensi tramite la monetizzazione pubblicitaria. Quando l'amministrazione scolastica è venuta a conoscenza della situazione, ha disposto la decadenza dal servizio per incompatibilità, ritenendo che quell’attività configurasse un vero e proprio impiego parallelo non consentito.
Il punto delicato, tuttavia, riguardava un dettaglio spesso trascurato: nel momento in cui è arrivato il provvedimento, il docente non lavorava più a tempo pieno, ma con un contratto part-time al 50% dell'orario ordinario. Una condizione che, come vedremo, cambia sensibilmente le regole del gioco.
Cosa dice la normativa sulle attività extra dei docenti
Per capire la portata della decisione bisogna partire dalle norme che regolano il doppio lavoro nel pubblico impiego. La legge distingue tre categorie di attività:
  • quelle assolutamente incompatibili con il ruolo di dipendente pubblico;
  • quelle che possono essere svolte senza bisogno di autorizzazione;
  • quelle che invece richiedono il via libera dell'amministrazione.

Per gli insegnanti, il riferimento normativo principale è l'articolo 508 del D.Lgs. 297/1994, che pone limiti precisi allo svolgimento di attività commerciali, industriali e professionali parallele all'insegnamento. Questa disciplina, però, deve essere letta insieme a un'altra norma fondamentale: l'articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), che esclude i dipendenti pubblici con contratto part-time non superiore al 50% dall'applicazione di alcune delle regole più stringenti sulle incompatibilità. È proprio l'incrocio tra queste due discipline ad aver reso il caso particolarmente complesso, e a richiedere l'intervento dei giudici per stabilire quale delle due dovesse prevalere nella situazione specifica.
YouTube come attività d'impresa: quando scatta il problema
Un aspetto centrale della vicenda riguarda la natura dell'attività svolta online. Come ha ricostruito il Tribunale di Savona, richiamando anche una precedente pronuncia della Corte dei Conti della Liguria, non si trattava di semplice pubblicazione di contenuti, bensì di una cessione remunerata di spazi pubblicitari attraverso il sistema Google AdSense. La continuità nel tempo, il livello di organizzazione e l'entità dei ricavi sono stati considerati elementi tipici di una vera e propria attività imprenditoriale, e non di un semplice hobby digitale.
In sostanza, avere un canale YouTube non equivale automaticamente a gestire un'impresa. Bisogna guardare a come viene svolta l'attività, a quanto viene remunerata e a quale struttura organizzativa la sostiene. Sulla base di questi elementi, il Tribunale di Savona, con la sentenza del 13 febbraio 2025, aveva respinto il ricorso del docente, ritenendo che l'attività non potesse rientrare nella categoria del lavoro autonomo semplice, ma configurasse un'iniziativa economica vera e propria.
La decisione della Cassazione e cosa cambia per il part-time
È qui che entra in gioco il chiarimento della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23816/2026. I giudici di legittimità non hanno smentito la ricostruzione sulla natura imprenditoriale dell'attività, ma hanno sottolineato un punto procedurale decisivo: quando il rapporto di lavoro è part-time al 50% o meno, l'amministrazione non può applicare la decadenza in modo automatico, come se si trattasse di un dipendente a tempo pieno.
Il regime derogatorio previsto dall'articolo 53, comma 6, impone infatti una valutazione specifica, che tenga conto della particolare posizione contrattuale del lavoratore. In altre parole, la scuola deve seguire un percorso valutativo diverso e più attento prima di arrivare a un provvedimento così drastico come la perdita del posto.
Le indicazioni pratiche per chi lavora anche fuori dalla scuola
Al di là del caso specifico legato a YouTube, la pronuncia offre uno spunto utile a tutti i docenti che affiancano all'insegnamento un'altra attività, che sia una collaborazione professionale, una partita IVA o un progetto sul web. Prima di tutto occorre capire quale sia la natura giuridica dell'attività svolta: lavoro autonomo occasionale, libera professione o vera impresa sono situazioni molto diverse, con conseguenze differenti sul piano delle incompatibilità.
Va inoltre ricordato che anche il contratto collettivo del comparto Istruzione disciplina le attività ulteriori per il personale part-time, imponendo obblighi di comunicazione all'amministrazione e il rispetto delle regole su incompatibilità e conflitto d'interessi. Per questo motivo, prima di aprire una partita IVA, monetizzare stabilmente un canale social o avviare una collaborazione esterna, la scelta più prudente resta verificare preventivamente la propria posizione con la scuola di appartenenza, evitando così di trovarsi coinvolti in un contenzioso dall'esito incerto.


Vai alla Fonte