Detrazioni fiscali 2026, rischi di perdere lo sconto delle spese veterinarie anche se conservi tutte le ricevute

Pubblicato il: 10/10/2026

Hai conservato tutte le fatture del veterinario e sei sicuro di poter recuperare il 19% in dichiarazione dei redditi. Se però il tuo cane non ha il microchip, in caso di controlli quello sconto non regge. Il discorso è leggermente diverso con gatti, furetti e altri piccoli animali, ma anche in quel caso devi poter provare che l'animale è detenuto regolarmente.

La detrazione spese veterinarie vale il 19% degli importi pagati e si fa valere con la dichiarazione dei redditi, sia con il modello 730 sia con il modello Redditi. La misura serve ad attenuare un onere che per molte famiglie incide in modo rilevante sul bilancio, ma l'agevolazione non scatta in automatico.

Il cane deve essere dotato di microchip
Per l’identificazione dei cani è necessario il microchip e l'animale deve risultare registrato presso l'anagrafe canina della propria Regione. Se manca uno di questi due elementi, la detrazione delle spese sanitarie, che comprendono sia le prestazioni del veterinario sia i farmaci, non può essere riconosciuta. Non esistono documenti alternativi che possano sostituire il chip.
Il problema emerge al momento dei controlli. Quando l’Agenzia delle Entrate verifica la posizione del contribuente e accerta che il cane non ha il microchip, le detrazioni già godute perdono validità. Pertanto, prima di inserire le spese nel 730 è opportuno accertarsi che la registrazione del cane sia regolare.

Gatti, furetti e piccoli animali
La situazione è invece differente per chi vive con un gatto, un furetto o un altro piccolo animale domestico. Al momento la legge non impone il microchip, che è necessario solo se l'animale deve essere portato all'estero. La regolare detenzione dell’animale può dunque essere provata con altri atti, come il libretto sanitario riempito dal veterinario e munito del suo timbro, la fattura con cui l'animale è stato comprato oppure l'atto consegnato dalla struttura autorizzata quando l'animale è stato dato in adozione.

Questi documenti non si inviano insieme alla dichiarazione dei redditi, a prescindere dal tipo di animale. Vanno tenuti da parte insieme alle fatture del veterinario e si esibiscono soltanto se l'Agenzia avvia un accertamento.

Spese pagate da un familiare: la detrazione resta valida
Ipotizziamo che un figlio decida di pagare le cure del cane della madre. Il microchip e il libretto risultano intestati al genitore, mentre le ricevute portano il nome del figlio. Quest’ultimo può detrarre? La risposta è sì. Con la circolare n. 14 del 2023 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che a beneficiare dello sconto è esclusivamente chi ha pagato, senza guardare a chi risulti titolare dell'animale. L'intestazione del microchip o del libretto, perciò, non incide sul beneficio. Per ottenere la detrazione non è necessario essere i proprietari dell'animale.

Come devono essere i documenti di spesa
Per beneficiare dello sconto, i documenti emessi dal veterinario e dalla farmacia devono riportare il codice fiscale di chi sostiene la spesa. In farmacia il documento è lo scontrino parlante. Per le prestazioni veterinarie il pagamento deve poi avvenire con un mezzo tracciabile, mentre al banco della farmacia è ammesso anche il contante.

Sono detraibili anche i medicinali veterinari ordinati online. Lo scontrino parlante o la fattura rilasciati dal negozio online devono però indicare l'identificativo AIC del medicinale accanto ai dati fiscali dell'acquirente.

Il tetto di 550 euro
La spesa detraibile ha un limite annuo di 550 euro e il confronto si fa sul totale delle spese dell'anno, non sulle singole fatture. Chi sostiene costi superiori non ottiene uno sconto più alto. Il 19% si calcola sulla somma massima ammessa dalla legge, cioè 550 euro, dopo aver sottratto la franchigia di 129,11 euro. Chi raggiunge il tetto ottiene quindi una detrazione massima di circa 80 euro. Il resto resta a carico del contribuente.


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Lavoratore, ora mantieni il tuo posto e lo stipendio anche se sparisci per 14 giorni senza avvisare: nuova sentenza

Pubblicato il: 10/10/2026

Il dubbio non è soltanto teorico. Da una parte, infatti, l’assenza prolungata e ingiustificata può rappresentare un comportamento incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto; dall’altra, la cessazione per dimissioni per fatti concludenti è soggetta a specifici presupposti e non può essere automaticamente sovrapposta alla disciplina del licenziamento disciplinare.
È proprio su questo confine che si concentra la questione esaminata dalla Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 508 del 19 agosto 2026.

Il meccanismo delle dimissioni per fatti concludenti è stato introdotto dall'articolo 19 della Legge n. 203 del 2024. La norma prende in considerazione una situazione molto concreta: il lavoratore smette di presentarsi al lavoro e non comunica le ragioni della propria assenza. In presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, il comportamento può essere considerato indicativo della volontà di interrompere il rapporto.

Non si tratta però di un automatismo legato alla semplice assenza.

La disciplina prevede infatti un procedimento specifico e consente al datore, "in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione".

La comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro, valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente indice della volontà del lavoratore di dimettersi. Dal punto di vista previdenziale la risoluzione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti incide sul requisito dell’involontarietà della disoccupazione, richiesto dal legislatore per l’accesso alla NASpI, determinando quindi l’esclusione dal diritto alla prestazione.

La disciplina, che trova la sua ragion d’essere nella necessità di sollevare l’azienda dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare, non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Nel caso di specie la pronuncia trae origine dalla vicenda di un lavoratore che si era assentato ingiustificatamente dal lavoro per 14 giorni, senza produrre documentazione medica idonea a giustificare l’assenza. Il datore di lavoro aveva ritenuto che tale comportamento integrasse una manifestazione concludente della volontà di recedere dal rapporto e aveva conseguentemente attivato la procedura prevista per le dimissioni per fatti concludenti, comunicando la situazione all’Ispettorato territoriale competente.
La decisione datoriale si fondava, in particolare, sulla disciplina del contratto collettivo applicato, il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione che non prevede una disposizione specificamente dedicata alle dimissioni per fatti concludenti.

L'azienda aveva tuttavia attivato la procedura dopo 14 giorni di assenza, facendo riferimento al termine di quattro giorni previsto dal CCNL per la fattispecie disciplinare, ma – secondo la Corte d'Appello – tale ricostruzione non era condivisibile, sottolineandosi la necessità di mantenere distinta la fattispecie dell'assenza ingiustificata quale illecito disciplinare da quella delle dimissioni per fatti concludenti.

Si tratta, infatti, di istituti caratterizzati da presupposti e finalità differenti:

  • nel primo caso, l'assenza costituisce una condotta potenzialmente idonea a integrare una violazione degli obblighi contrattuali del lavoratore e, ricorrendone i presupposti, può legittimare l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
  • nel secondo caso, invece, il comportamento omissivo del lavoratore viene valorizzato quale elemento sintomatico di una volontà di cessazione del rapporto, secondo il meccanismo introdotto dalla normativa sulle dimissioni per fatti concludenti.

Ebbene, la diversa natura dei due istituti impedisce, secondo la Corte, di trasferire automaticamente alla seconda fattispecie il termine previsto dalla contrattazione collettiva per la prima.

L'accertata insussistenza dei presupposti per le dimissioni per fatti concludenti ha comportato, sul piano degli effetti, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La conseguenza non si è quindi esaurita nell'inefficacia della qualificazione della cessazione come dimissione, ma ha inciso direttamente sulla posizione datoriale, determinando il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al riconoscimento delle retribuzioni maturate e non corrisposte nel periodo compreso tra l'illegittima estromissione e la riammissione, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.

La sentenza della Corte d'Appello di Bologna assume particolare rilevanza perché delimita l'ambito di operatività della contrattazione collettiva in materia di dimissioni per fatti concludenti.

Il principio che emerge dalla pronuncia può essere così sintetizzato: il termine previsto dal contratto collettivo di lavoro per la rilevanza disciplinare dell'assenza ingiustificata non è automaticamente utilizzabile quale termine per il perfezionamento delle dimissioni per fatti concludenti.

A tal fine è necessaria una specifica previsione collettiva che disciplini espressamente l'istituto e individui il relativo termine. In mancanza, trova applicazione il termine previsto dalla disciplina legislativa. Nel caso in cui il CCNL preveda, invece, un termine diverso da quello contemplato dalla norma, lo stesso troverà applicazione ove sia superiore a quello legale, in ossequio al principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, sia previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale (MLPS, Dip. Politiche del lavoro, circ. n. 6 del 27/03/2025).


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Codice della Strada, rischi 990 euro di multa e 6 punti della patente anche nel parcheggio del supermercato: ecco quando

Pubblicato il: 09/10/2026

Il parcheggio del supermercato è un'area privata ma non va necessariamente considerata una sorta di zona franca. D'altronde proprietà privata non significa di certo assenza di regole. Un incidente, una buca che danneggia la vettura, un'ammaccatura provocata da ignoti o l'occupazione di uno spazio riservato non diventano giuridicamente irrilevanti solo perché il terreno non è pubblico. E quando un parcheggio privato è liberamente accessibile a un numero indeterminato di persone – come normalmente avviene per quello di un supermercato o centro commerciale – la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17279/2009) ha riconosciuto l'applicabilità delle regole generali sulla circolazione dei veicoli. In termini pratici, ciò vuol dire che potranno assumere rilievo precedenze, stop, segnaletica, divieti di sosta e altre prescrizioni applicabili. Perciò il cliente che entra nel parcheggio dell'area commerciale sbaglierebbe a pensare che, essendo un'area privata, sia possibile ignorare le disposizioni del Codice della Strada.

Si pensi, per esempio, a un incidente avvenuto all'interno del parcheggio. In caso di collisione tra due veicoli sarà necessario accertare come si è verificato il sinistro, stabilendo chi effettivamente aveva il diritto di precedenza, chi ha ignorato un segnale di stop o chi ha compiuto una manovra azzardata e rischiosa. In particolare, il fatto che lo spazio sia privato non esclude di per sé l'intervento delle forze dell'ordine. Queste ultime possono procedere agli accertamenti, contestare eventuali violazioni e – nei casi previsti – sottoporre i conducenti ai controlli alcolemici.

Anche la stessa dicitura "Parcheggio non custodito" non deve trarre in inganno. Infatti, la presenza di questo cartello non esclude ogni responsabilità del gestore dell'area. Attenzione però a distinguere tra custodia dell'automobile, da una parte, e sicurezza e manutenzione dell'area, dall'altra. Il cartello che indica il parcheggio come non custodito può escludere – in linea generale – una responsabilità per il furto degli oggetti lasciati nell'auto, salvo il caso di un parcheggio a pagamento nel quale sia previsto uno specifico obbligo di custodia. Non può invece liberare il proprietario, o il gestore, dagli obblighi relativi alla sicurezza e alla manutenzione dell'area.

Se l'automobile subisce danni, per esempio, a causa di una buca non segnalata, di un tombino non in buone condizioni o della caduta di una parte della struttura, potrà configurarsi la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che disciplina i danni provocati dalle cose sottoposte a custodia. La responsabilità non scatterà però in modo automatico perché, di volta in volta, occorrerà accertare concretamente il rapporto tra cosa, condizione dell'area, danno ed eventuale caso fortuito. C'è poi un'altra situazione frequente: l'auto danneggiata da ignoti. Se al ritorno dalla spesa si trovano ammaccature o graffi – e si sospetta che l'episodio sia stato ripreso dalle telecamere – è importante agire con celerità. L'art. 5 del GDPR, attraverso il principio di limitazione della conservazione, stabilisce infatti che i dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario rispetto alle finalità della videosorveglianza. Peraltro per gli esercizi commerciali può trattarsi di pochi giorni e, secondo il Garante Privacy, una conservazione superiore alle 72 ore imporrebbe una specifica giustificazione.

La tutela della privacy non impedisce che le registrazioni possano essere utilizzate come prova. Il cittadino non ha necessariamente diritto a visionare liberamente tutte le immagini, soprattutto quando vi compaiono altre persone. Tuttavia, può chiedere tempestivamente che vengano conservate quelle relative all'episodio e può rivolgersi alle autorità competenti. È, quindi, preferibile fotografare subito il danno, annotare data e orario, individuare le telecamere presenti, informare la direzione e chiedere formalmente la conservazione delle registrazioni, valutando anche la denuncia alle autorità quando il responsabile sia ignoto. Se le immagini sono necessarie per un'indagine, la loro conservazione potrà essere prolungata per consentirne l'acquisizione da parte degli organi competenti, come chiarito dal Garante Privacy in alcune FAQ pubblicate nel suo sito ufficiale nel dicembre 2020.

Per quanto riguarda il delicato tema dei posti per disabili, il parcheggio privato non autorizza a occuparli. L'art. 158 del Codice della strada vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità. Per i veicoli diversi da ciclomotori e motocicli a due ruote, la sanzione dal comma 4-bis dell'appena citato articolo va da 330 a 990 euro con decurtazione di sei punti dalla patente. La proprietà privata del parcheggio del supermercato non determina la libera occupazione degli stalli riservati, quando ricorrono i presupposti per l'applicazione delle norme sulla circolazione. Infine, deve fare attenzione anche l'automobilista che parcheggia senza esporre l'apposito CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Si espone, infatti, al rischio di una gravosa sanzione pecuniaria fino a 600 euro con la decurtazione di quattro punti dalla patente. La rimozione forzata del veicolo sarà a sue spese.


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Agenzia delle Entrate, possono leggere anche le tue chat WhatsApp in un controllo fiscale: ecco quando valgono come prova

Pubblicato il: 09/10/2026

Può l'Agenzia delle Entrate, o la Guardia di Finanza, contestare un reddito non dichiarato, o addirittura notificare una cartella, sulla base di uno screenshot WhatsApp trovato su un telefono sequestrato durante un controllo? La risposta, alla luce della giurisprudenza più recente, è sì, a determinate condizioni. Ed è la stessa logica su cui la Cassazione è tornata più volte anche in sede civile e penale, da ultimo con l'ordinanza n. 1254/2025.

Cosa può fare, e cosa non può fare, il Fisco con una chat
Quando gli agenti della Guardia di Finanza o i funzionari dell’Agenzia delle Entrate entrano in possesso di un telefono o di un computer nel corso di un'ispezione, la chat WhatsApp che vi è memorizzata non rappresenta più uno “spazio privato”. Il suo contenuto, comprese le note vocali e gli eventuali screenshot già salvati, può concorrere a dimostrare un fatturato sommerso, una gestione contabile parallela, un accordo volto ad aggirare le imposte o un rapporto di lavoro mai regolarizzato.

Perché una chat vale come prova anche in ambito tributario
Un tassello importante in questo senso è costituito dall'ordinanza n. 1254/2025 della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un committente, al quale il Tribunale di Pavia aveva imposto, con decreto ingiuntivo, il pagamento di 28.050 euro in favore di una ditta di serramenti. Il convenuto si era opposto, sostenendo di avere concordato un prezzo molto più basso e di avere già pagato tutto. La Corte d'Appello di Milano aveva però accertato, anche grazie a un messaggio WhatsApp del 30 agosto 2018 in cui il cliente confermava per iscritto l'importo dovuto, che la somma pattuita era di 25.500 euro. Lo stesso decideva quindi di ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo una regola già fissata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11197/2023: “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”.

La pronuncia fa rientrare questi messaggi nei documenti informatici già disciplinati dall'art. 2712 del c.c., assimilandoli a un'e-mail: “il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. È bene precisare, tuttavia, che questa forza probatoria non equivale a quella della scrittura privata di cui all'art. 2702 del c.c..

La chat dei magistrati di Spoleto
La regola richiamata dalla Cassazione civile nasce in un contesto ancora diverso, un procedimento disciplinare a carico di un giudice del Tribunale di Spoleto, accusato di avere commentato con toni sarcastici e denigratori l'operato di alcuni colleghi in una chat aperta tra i magistrati dell'ufficio. Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sull'utilizzabilità di quei messaggi, hanno richiamato un orientamento già consolidato nella giurisprudenza penale, secondo cui “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 del c.p.p., e come tali possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 del c.p.p.” (Cass., SS.UU., sent. n. 11197/2023).

Nel caso specifico, la mancata acquisizione del telefono su cui i messaggi erano conservati non è stata ritenuta un ostacolo. La provenienza, infatti, era comunque verificabile, perché quei messaggi erano stati ricevuti anche da altri magistrati della chat e riportati nelle relazioni ufficiali del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale.

La trascrizione, da sola, non basta
Con la sentenza n. 49016/2017, la Cassazione penale aveva giudicato corretta la scelta della Corte d'Appello di Caltanissetta di non acquisire la trascrizione di una conversazione WhatsApp intercorsa tra un imputato accusato di atti persecutori e la vittima. I giudici hanno chiarito che l'utilizzabilità di una simile prova “è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale”.


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Assegno di Inclusione, spunta l’ipotesi di 6.500 euro l’anno anche a chi può lavorare o vive da solo: nuova proposta M5S

Pubblicato il: 09/10/2026

Dal palco di Nova, l'evento organizzato a Milano dal Movimento 5 Stelle, è arrivata una proposta destinata a far discutere: il cosiddetto Reddito 2.0, una nuova misura di sostegno al reddito pensata per superare la divisione oggi esistente tra Assegno di Inclusione (AdI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). I due strumenti sono stati introdotti dal Governo Meloni con il Decreto lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85), che ha mandato in soffitta il Reddito di cittadinanza: l'Assegno di Inclusione è disciplinato dagli articoli da 1 a 11, mentre il Supporto per la Formazione e il Lavoro è regolato dall'articolo 12.
Il cuore della proposta pentastellata è semplice da spiegare: allargare la platea di chi può ricevere il sussidio. Oggi l'Assegno di Inclusione spetta solo ai nuclei familiari in cui vive almeno una persona con disabilità, un minorenne, una persona con almeno 60 anni oppure qualcuno in condizione di svantaggio inserito in un programma di cura e assistenza. Chi non ha in famiglia nessuno di questi componenti resta fuori, anche se si trova in difficoltà economica. Il M5S vuole cambiare proprio questo aspetto, includendo i cosiddetti "occupabili", cioè le persone tra i 18 e i 59 anni ritenute in grado di lavorare ma che, di fatto, possono ritrovarsi senza un impiego. Secondo le stime del Movimento, la platea interessata sarebbe di circa 580 mila persone.
Chi prende oggi il Supporto Formazione e Lavoro e cosa cambierebbe
Per capire la portata della novità bisogna guardare a come funzionano oggi le due misure. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti dei nuclei familiari tra i 18 e i 59 anni che non hanno i requisiti per l'Assegno di Inclusione. Per riceverlo devono partecipare a percorsi di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, orientamento o accompagnamento al lavoro. Si tratta, in sostanza, di uno strumento pensato soprattutto per spingere le persone verso un'occupazione.
L'Assegno di Inclusione, invece, ha una natura diversa: è destinato alle famiglie che presentano specifiche condizioni di fragilità e richiede un ISEE non superiore a 10.140 euro, oltre alla presenza in casa di disabili, minori, over 60 o persone svantaggiate. La proposta del M5S punterebbe a mettere insieme le due anime in un'unica misura più ampia, dentro la quale troverebbero posto anche gli occupabili oggi esclusi. Sul piano economico, il progetto fissa come riferimento una soglia di 6.500 euro l'anno, a cui si potrebbe aggiungere un'integrazione fino a 3.640 euro annui per coprire le spese di affitto o mutuo.
Lavori utili e formazione obbligatoria: cosa dovrebbero fare i beneficiari
Chi pensa a un ritorno al "sussidio senza condizioni" dovrà fare i conti con un dettaglio importante: secondo la proposta, l'estensione agli occupabili non sarebbe un semplice trasferimento di denaro. I beneficiari avrebbero infatti obblighi precisi da rispettare per continuare a ricevere l'aiuto.
In primo luogo, dovrebbero partecipare ai Progetti utili alla collettività (PUC) organizzati dai Comuni per almeno otto ore a settimana. Allo stesso tempo, sarebbero tenuti a seguire un percorso di formazione e ricerca del lavoro attraverso i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e le imprese. La proposta prevede quindi una presa in carico obbligatoria da parte di Comuni, centri per l'impiego o agenzie per il lavoro: nessun beneficiario, almeno sulla carta, verrebbe lasciato solo con l'assegno in tasca, ma sarebbe accompagnato passo dopo passo verso un'occupazione stabile.
Incentivi alle aziende e alle agenzie
Un altro tassello del Reddito 2.0 riguarda il mondo delle imprese. Secondo il progetto, un'azienda che, dopo un periodo iniziale di prova, decidesse di assumere a tempo indeterminato un beneficiario potrebbe ottenere l'equivalente di 12 mensilità del sostegno sotto forma di sgravio contributivo. A illustrare questo meccanismo è stato Pasquale Tridico, esponente del M5S ed ex presidente dell'INPS, che lo ha presentato come una leva per convincere le aziende ad assumere i percettori. Anche le agenzie per il lavoro avrebbero un premio: un incentivo pari a una mensilità per ogni beneficiario occupabile accompagnato concretamente verso un posto di lavoro.
Attenzione, però, a non correre troppo: al momento non esiste alcun nuovo assegno che sostituisca l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Quella del Movimento 5 Stelle è una proposta programmatica, destinata al confronto con gli alleati per costruire un eventuale programma comune. Le regole in vigore restano quindi quelle del Decreto Lavoro. Se un giorno la proposta diventasse legge, la svolta più rilevante sarebbe l'apertura del sostegno anche agli occupabili oggi esclusi dall'AdI, con un sistema che legherebbe l'aiuto economico a percorsi obbligatori di formazione, attivazione e inserimento lavorativo.


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Concorso scuola, in arrivo i nuovi punteggi: più punti col dottorato, ma rischi di perdere quelli delle vecchie prove

Pubblicato il: 09/10/2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo mano alle tabelle che assegnano i punti ai titoli nei concorsi ordinari per diventare insegnanti. La bozza di decreto è stata presentata ai sindacati durante l'incontro del 16 settembre 2026 e riguarda tutti i gradi di scuola: infanzia, primaria e secondaria. Nel concreto, il provvedimento modifica le tabelle allegate al DM 205 e al DM 206 del 26 ottobre 2023, cioè i decreti su cui si sono basati i concorsi PNRR. Il primo vale per le medie e le superiori, il secondo per infanzia e primaria.
In questi tre anni, il sistema di formazione e reclutamento dei docenti è cambiato parecchio. Sono partiti i nuovi percorsi abilitanti universitari, sono nati i corsi straordinari sul sostegno e diverse classi di concorso sono state accorpate. Il risultato sono state commissioni che valutavano lo stesso titolo in modi diversi e una lunga scia di ricorsi. La revisione serve proprio a mettere ordine.
Un punto va chiarito subito, perché è quello che preoccupa di più chi ha già partecipato: le nuove regole varranno soltanto per i concorsi banditi dopo l'approvazione definitiva del decreto. Nessun punteggio verrà ricalcolato e chi ha partecipato alle selezioni PNRR non perderà né guadagnerà posizioni in graduatoria. Il testo passerà ora al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) per il parere obbligatorio.
Addio ai 24 CFU, più spazio a dottorati, ricerca e sostegno
La prima novità era attesa. Sparisce dalle tabelle il riferimento ai 24 CFU, i crediti che in passato servivano, insieme alla laurea, per accedere ai concorsi della secondaria. Oggi quel requisito non esiste più, perché si entra con l'abilitazione ottenuta nei nuovi percorsi.
Il Ministero punta poi ad aumentare il peso di dottorati, attività di ricerca e inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), avvicinando i criteri dei concorsi a quelli già usati per le GPS, le graduatorie delle supplenze. Viene inoltre precisato che conta anche il dottorato preso all'estero, a condizione che sia stato riconosciuto in Italia.
C'è una buona notizia anche per chi si è specializzato sul sostegno con i percorsi INDIRE, previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71/2024. La bozza riconosce a questi titoli 12,50 punti aggiuntivi, cioè lo stesso punteggio del tradizionale TFA sostegno. Si chiude così una questione che aveva creato non pochi dubbi nelle ultime procedure. Anche gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) vengono messi alla pari con gli altri docenti: la loro abilitazione sarà valutata con criteri analoghi, distinguendo i punteggi in base alla selettività del percorso seguito.
Concorsi già superati: i 12,50 punti solo nello stesso grado
Il cambiamento più delicato riguarda le cosiddette "vecchie prove", cioè il punteggio per chi ha già superato un concorso ordinario in passato. Oggi vale 12,50 punti l'inserimento nella graduatoria di merito, o il superamento di tutte le prove, di un precedente concorso per la stessa classe. La bozza aggiunge però una condizione precisa: il vecchio concorso dovrà essere stato superato "nel medesimo grado" di scuola. Chi ha vinto un concorso per le medie, quindi, non potrà far valere quei punti in un concorso per le superiori.
La regola nasce da un vero e proprio scontro tra i giudici amministrativi, esploso dopo l'accorpamento delle classi di concorso stabilito dal D.M. 255/2023. Il TAR Campania, Sezione di Napoli, con la sentenza n. 505/2026, ha dato ragione a una candidata che concorreva per la classe AB24 (superiori) e aveva superato in passato un concorso per la AB25 (medie), riconoscendole il punteggio. Il TAR Calabria, sezione di Catanzaro, con le sentenze nn. 455, 457 e 459 del 16 marzo 2026, ha invece seguito la linea più rigida, ritenendo ancora decisiva la differenza tra primo e secondo grado. La nuova tabella sceglie questa seconda strada e la trasforma in regola scritta. Resta il nodo dei ricorsi già avviati sui vecchi concorsi, che il decreto non risolve in automatico.
Servizio, CLIL e certificazioni: cosa cambia e cosa no
Sul servizio di insegnamento la bozza mette nero su bianco un principio importante: è considerato specifico anche quello svolto su una delle classi di concorso confluite nella stessa classe accorpata. Il Ministero lo aveva già spiegato nelle sue FAQ, ma ora la regola entra direttamente nella tabella. Inoltre, il servizio sarà ritenuto specifico solo se prestato nello stesso grado per cui si concorre.
Sul valore in punti, però, la partita è ancora aperta. Oggi ogni anno di servizio specifico vale 2 punti e i sindacati chiedono di portarlo fino a 5, per premiare davvero l'esperienza maturata in classe dai precari. Al momento questa richiesta non risulta ancora accolta nella bozza.
Per quanto riguarda il CLIL, verranno valutati solo i titoli rilasciati dalle università. Restano invece invariati i punti per le certificazioni linguistiche: 3,75 per il livello C1 e 5 per il C2, a patto che l'ente certificatore fosse riconosciuto dal Ministero al momento del rilascio.
Nessun nuovo concorso all'orizzonte
Chi spera di sfruttare subito le nuove regole dovrà armarsi di pazienza. Al momento non è previsto alcun nuovo concorso imminente: il decreto deve ancora ricevere il parere del CSPI ed essere approvato nella versione definitiva. Alcuni sindacati, dopo cinque concorsi in cinque anni, chiedono anzi di fermarsi e assumere prima gli idonei delle procedure già concluse. Il consiglio, per ora, è di non fare calcoli sul proprio punteggio finché il testo non sarà ufficiale.


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Animali domestici, ora il veterinario deve risarcirti se fa soffrire il tuo cane, anche se non ne ha causato la morte

Pubblicato il: 08/10/2026

La responsabilità del veterinario non riguarda soltanto la corretta esecuzione delle cure, ma anche la gestione del dolore e delle sofferenze dell'animale. Lo rimarca la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 2634/2026, che riconosce un risarcimento ai familiari del proprietario dell'animale per la sofferenza derivante dall'aver assistito a patimenti evitabili.

La pronuncia affronta un tema assai delicato: il rapporto tra la responsabilità professionale del veterinario e il legame affettivo che unisce una persona al proprio animale domestico. Secondo la Corte, infatti, non conta soltanto chi ne risulta formalmente proprietario: può avere diritto al risarcimento anche chi condivide con esso la vita familiare e instaura un concreto e continuativo rapporto di affezione e cura.

La vicenda finita all'attenzione della magistratura toscana riguardava un cocker spaniel di tredici anni. La cagnolina era stata portata dal veterinario a causa di una copiosa emorragia dalla bocca. Nel corso delle cure erano state effettuate estrazioni dentarie, ulteriori interventi e una trasfusione, fino al trasferimento presso una clinica veterinaria universitaria. Nonostante gli interventi, l'emorragia si era ripresentata e l'animale era infine deceduto.

I due componenti della coppia che si occupava del quadrupede avevano deciso di fare causa al veterinario. Il Tribunale aveva inizialmente respinto le loro domande, anche sulla base della consulenza tecnica, che non aveva ritenuto dimostrato un rapporto causale tra la condotta del professionista e la morte dell'animale. La Corte d'Appello ha, però, disposto un approfondimento della consulenza tecnica, dal quale sono emersi diversi profili di inadempimento professionale.

Tra gli elementi individuati dai consulenti e portati all'attenzione della magistratura vi erano l'omissione di alcuni accertamenti diagnostici pre-operatori, modalità non adeguate nell'esecuzione delle estrazioni dentarie e carenze nella gestione dell'emorragia. In particolare, è stato accertato che alcune tecniche estrattive avevano provocato una lesione dell'arteria alveolare inferiore. Non solo. Particolarmente rilevante è stata la completa omissione di un'adeguata terapia analgesica. Secondo quanto accertato in appello, lo sfortunato cane era stato così esposto a dolori severi e prolungati per un periodo superiore alle 36 ore.

Alla luce di tutti questi elementi configuranti gli errori e le negligenze del veterinario, la Corte ha focalizzato la sua attenzione non tanto sulla morte dell'animale, che a seguito dei risultati dell'attività consulenziale non era stata causalmente attribuita alla condotta del veterinario, quanto sull'inadempimento delle regole proprie della professione e sulle sofferenze che il professionista avrebbe potuto e dovuto evitare o, almeno, adeguatamente gestire. In questo senso, la gestione del dolore entra a pieno titolo tra gli obblighi della prestazione veterinaria. Non basta, dunque, perseguire l'obiettivo terapeutico: occorre anche evitare, per quanto possibile, sofferenze inutili e non giustificate dalle cure.

Secondo la Corte, le modalità operative adottate si ponevano in grave contrasto con le buone pratiche professionali e con le linee guida di riferimento. L'omessa analgesia, unitamente alle altre carenze accertate, è stata quindi considerata un grave e inescusabile inadempimento dei doveri professionali e deontologici del veterinario.

Un ulteriore profilo riguarda il consenso informato anche in merito alle sofferenze dell'animale. Secondo la Corte, infatti, i proprietari non erano stati adeguatamente informati sulla natura degli interventi, sulle possibili complicanze e sulle alternative disponibili. L'obbligo informativo, inoltre, non può essere limitato alla semplice spiegazione della procedura cui sottoporre l'animale. Deve comprendere anche le sofferenze ragionevolmente prevedibili, la loro possibile durata e le opzioni concretamente disponibili per prevenirle o limitarle. Il consenso informato assume, quindi, una dimensione più ampia: chi affida il proprio animale alle cure del professionista deve poter compiere una scelta realmente consapevole anche rispetto alla gestione del dolore e alle possibili conseguenze del trattamento.

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la posizione della moglie del proprietario formale del cocker. Il veterinario aveva contestato la sua legittimazione a chiedere il risarcimento danni, sostenendo che soltanto il proprietario risultante formalmente intestatario del cane potesse agire. La Corte ha respinto questa eccezione. Considerare il cane una semplice res, cioè una cosa riconducibile esclusivamente al proprietario formale, viene ritenuto dalla Corte un approccio ormai superato.

Negli ultimi decenni, secondo i giudici fiorentini, è profondamente cambiata la considerazione del rapporto tra persona e animale d'affezione. Tale rapporto coinvolge, infatti, la dimensione affettiva e relazionale dell'individuo e può costituire una vera e propria formazione sociale nella quale si realizza la personalità, nell'ambito della tutela riconosciuta dall'art. 2 Cost.. Di conseguenza, la legittimazione alla domanda di risarcimento può spettare anche a chi – pur non risultando proprietario all'anagrafe canina – condivida stabilmente la vita familiare con l'animale, lo accudisca e abbia instaurato con esso un effettivo rapporto affettivo.

Ma il punto forse più interessante della decisione riguarda la natura del danno riconosciuto. Non è infatti risarcita la morte in sé, ma la sofferenza evitabile: i due appellanti non hanno ottenuto un risarcimento perché il veterinario fosse stato ritenuto responsabile della morte del loro cane. Come accennato, infatti, la consulenza aveva escluso un nesso causale tra la condotta professionale e il decesso. Il danno riconosciuto riguarda, invece, la sofferenza provocata dall'aver assistito a patimenti dell'animale che avrebbero potuto essere evitati o, almeno, adeguatamente contenuti.

La Corte ha escluso un danno biologico di natura psichica permanente, non essendo stata dimostrata una patologia causalmente collegata alla vicenda. Ciò, tuttavia, non significa che la sofferenza dei proprietari sia irrilevante. Le testimonianze avevano descritto pianto, perdita di serenità, isolamento, abbandono di precedenti attività e difficoltà nei rapporti sociali. Circostanze ritenute idonee a dimostrare concretamente l'intensità del patimento. Per questo, con la sentenza n. 2634/2026, la Corte territoriale ha riconosciuto un danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – liquidato equitativamente in 2.500 euro per ciascun appellante.

A tale somma si sono aggiunte le conseguenze patrimoniali dell'inadempimento. La Corte ha stabilito la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con la restituzione dei compensi corrisposti al veterinario e il rimborso delle spese sostenute presso la seconda struttura per fronteggiare l'emergenza emorragica, oltre ai costi riconosciuti per la perizia stragiudiziale di parte.

In definitiva, questa pronuncia costituisce un significativo precedente giurisprudenziale in tema di responsabilità professionale veterinaria: anche quando non sia dimostrabile che l'errore abbia causato la morte dell'animale, può sussistere una responsabilità risarcitoria per le sofferenze evitabili provocate o non adeguatamente gestite. E – in presenza di un concreto rapporto affettivo e familiare – la tutela può riguardare non soltanto il proprietario formale, ma anche gli altri componenti della famiglia che abbiano effettivamente condiviso la vita e la cura dell'animale.


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Agenzia delle Entrate, rischi una cartella esattoriale per i debiti della tua società anche se li sta già pagando a rate

Pubblicato il: 08/10/2026

Marco e Luca sono fideiussori di una società che aveva ottenuto un finanziamento bancario, assistito dalla garanzia di un fondo pubblico per le piccole e medie imprese. Quando la società non riesce a restituire il finanziamento, la banca escute la garanzia pubblica e il gestore del fondo subentra nel credito, affidandone il recupero all'agente della riscossione.
Ai due fideiussori vengono quindi notificate le cartelle di pagamento, che entrambi contestano in giudizio.
Mentre la causa è pendente, però, Marco decide di aderire alla rottamazione-quater. Presenta la domanda di definizione agevolata e versa la prima rata. Luca, invece, non aderisce alla procedura.

La domanda è allora inevitabile: la definizione agevolata ottenuta da Marco produce effetti anche nei confronti di Luca, che è suo coobbligato solidale ma non ha presentato alcuna domanda?
È proprio questo il problema affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026.

La fattispecie esaminata presenta innanzitutto un profilo particolare: il debito non nasce direttamente da un'obbligazione tributaria, ma da un finanziamento bancario.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce, tuttavia, che la rottamazione-quater può riguardare anche crediti di natura non tributaria, purché si tratti di carichi rientranti nell'ambito temporale e oggettivo previsto dalla disciplina della definizione agevolata e affidati all'agente della riscossione.
Nel caso esaminato, il credito aveva assunto una particolare connotazione pubblicistica a seguito dell'escussione della garanzia del fondo pubblico. Il gestore del fondo, dopo avere corrisposto alla banca l'importo garantito, si era infatti surrogato nel credito, procedendo al recupero coattivo attraverso l'agente della riscossione. Il credito poteva quindi essere ricompreso nella definizione agevolata.

Un secondo passaggio fondamentale riguarda il momento in cui la definizione agevolata può considerarsi perfezionata.
La semplice presentazione della domanda non è sufficiente. Gli effetti della procedura sono collegati al perfezionamento della definizione, che nel caso esaminato si è verificato con il pagamento della prima o unica rata prevista. Da quel momento si producono gli effetti propri della definizione agevolata, compresi quelli sul giudizio pendente.

La questione più interessante riguarda però Luca, il fideiussore che non ha aderito alla rottamazione.
La Cassazione parte dalla natura solidale dell'obbligazione. I due fideiussori sono infatti chiamati a rispondere dello stesso debito e il creditore può rivolgersi a ciascuno di essi per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, fermo restando che il debito è unico. Secondo le Sezioni Unite, quando uno dei coobbligati aderisce alla rottamazione-quater e la definizione si perfeziona, gli effetti della procedura possono estendersi anche al coobbligato che non abbia formalmente aderito.
Nel caso concreto, pertanto, l'adesione di Marco e il pagamento della prima rata hanno determinato l'estinzione del giudizio anche nei confronti di Luca.

La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce che, in presenza di un'obbligazione solidale, la definizione agevolata non deve essere necessariamente considerata come un fenomeno confinato alla posizione individuale del debitore che presenta la domanda.
La solidarietà comporta, infatti, che più soggetti siano obbligati nei confronti del creditore per il medesimo debito. La definizione del rapporto, pertanto, può produrre conseguenze anche sulla posizione processuale degli altri coobbligati.
La Corte di Cassazione valorizza, inoltre, la finalità della disciplina della rottamazione-quater, diretta a favorire la definizione dei rapporti pendenti e il recupero dei crediti attraverso un sistema agevolato.

La decisione non significa, tuttavia, che qualsiasi rateizzazione ottenuta da uno dei coobbligati produca automaticamente effetti anche sugli altri: questo è un punto particolarmente importante nella pratica.
La rottamazione-quater è una specifica forma di definizione agevolata, disciplinata da norme proprie. Non può quindi essere automaticamente equiparata alla semplice rateizzazione ordinaria del debito concessa dall'agente della riscossione. Prima di stabilire se una dilazione ottenuta da uno dei coobbligati possa proteggere anche gli altri, occorre quindi verificare quale sia la procedura utilizzata, quali carichi siano compresi e quali effetti la relativa disciplina attribuisca all'adesione di uno solo dei debitori.

La sentenza citata lascia quindi un'indicazione importante: nell'ambito della rottamazione-quater, l'adesione di un coobbligato solidale può produrre effetti estintivi anche nei confronti del coobbligato che non ha aderito personalmente alla definizione. Nel caso esaminato, il perfezionamento della rottamazione mediante il pagamento della prima rata ha comportato l'estinzione del giudizio anche nei confronti dell'altro fideiussore.
La decisione dimostra, quindi, che nelle obbligazioni solidali non è sufficiente guardare alla posizione del singolo debitore. Occorre verificare il rapporto tra i coobbligati, l'identità del debito e gli effetti specifici della procedura di definizione agevolata prescelta.


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IMU 2026, non la paghi sulla casa in cui vivi anche se affitti delle stanze ad estranei: ecco cosa dice la Cassazione

Pubblicato il: 08/10/2026

La risposta alla domanda in epigrafe è no.

L’IMU non si applica semplicemente perché una parte dell’abitazione viene concessa in locazione. Occorre, infatti, verificare quale sia la destinazione dell’immobile e se il proprietario mantenga nell’abitazione la propria residenza e dimora abituale.

I termini della questione sono stati ben chiariti dalla Suprema Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 8236/2026, ha stabilito un principio importante: la locazione parziale di un immobile non fa perdere il diritto all’esenzione prevista per l’abitazione principale. La decisione così conclude una controversia tra un Comune e una contribuente.

Il caso nasce da alcuni avvisi di accertamento emessi dal Comune per gli anni 2017 e 2018.

Secondo l’amministrazione comunale, la proprietaria, avendo affittato una parte della casa a terzi, non poteva più considerare l’immobile come abitazione principale. Di conseguenza, l’intero immobile avrebbe dovuto essere soggetto a IMU ordinaria.

La Cassazione ha confermato la decisione favorevole alla contribuente, respingendo il ricorso del Comune: se una parte dell’immobile è affittata, ma il proprietario continua a viverci, l’immobile può comunque mantenere la qualifica di abitazione principale e, quindi, beneficiare dell’esenzione IMU.

Per comprendere la portata della pronuncia, occorre partire dall'evoluzione della definizione normativa di abitazione principale.

Ed invero, uno dei profili più controversi, nella disciplina dell'IMU, è sempre stato proprio quello concernente questa definizione e i requisiti per l’esenzione. In precedenza, per beneficiare dell’agevolazione, la normativa e la giurisprudenza richiedevano che l’intero nucleo familiare del proprietario avesse sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nello stesso immobile.
Ad esempio, se i coniugi avevano residenze e dimore separate in due immobili diversi, situati nello stesso Comune, l’esenzione IMU poteva applicarsi solo a una delle due abitazioni.

Successivamente, in materia è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole dell'esenzione IMU per l'abitazione principale. La Consulta ha infatti stabilito che, ai fini dell'esenzione, per “abitazione principale deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

La Corte Costituzionale ha, quindi, contestato l’assunto che prevedeva l’agevolazione IMU solo nel caso in cui l’immobile posseduto venisse utilizzato come abitazione principale di tutto il nucleo familiare. Dopo la sentenza, pertanto, i coniugi che risiedono ed hanno dimora abituale in due differenti immobili hanno diritto entrambi all’esenzione IMU, e questo a prescindere dal Comune in cui detti immobili si trovino.

La decisione della Corte Costituzionale di qualche anno fa è stata poi confermata anche dai giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4292/2025. La Cassazione ha consolidato i criteri interpretativi elaborati in precedenza dalla Consulta, chiarendo come non sia più richiesto che il nucleo familiare viva nello stesso immobile perché si possano garantire, a entrambi i coniugi, gli stessi benefici fiscali. In questo modo si consente alle coppie che vivono in abitazioni differenti, per esigenze personali o di lavoro, di richiedere l’esenzione per ognuna delle due abitazioni. Al contempo si evitano anche eventuali contenziosi con i Comuni che, in precedenza, potevano contestare la richiesta di esonero dal pagamento ritenendo “seconda casa” l’immobile in cui non viveva il nucleo familiare.

Adesso la Suprema Corte si è pronunciata sul regime fiscale dell’abitazione principale quando una parte dell’immobile viene data in locazione. I giudici hanno chiarito, infatti, che la normativa riconosce l’esenzione per l’unità immobiliare in cui il proprietario risiede abitualmente. Secondo l’interpretazione della Corte, tale disposizione va letta in senso favorevole al contribuente: se il proprietario continua a vivere nell’immobile, la presenza di un inquilino in una parte di esso non ne altera la qualificazione come abitazione principale.

Questa posizione si inserisce in un orientamento già sostenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (circolare n. 3/2012; FAQ MEF n. 12/2014). La pronuncia assume particolare rilievo, poiché molti enti locali avevano adottato un approccio più restrittivo, dando luogo a un elevato numero di contenziosi davanti alle commissioni tributarie.
Resta invece da verificare la tassazione del canone di locazione, che segue regole proprie.

In sintesi, affitto della stanza e IMU sono due problemi fiscali distinti: la prima questione riguarda il reddito prodotto dalla locazione; la seconda dipende dalla qualificazione dell’immobile come abitazione principale e dalla presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina IMU.


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Imposta di registro: nullo l’avviso di rettifica se gli atti comparativi non sono allegati né descritti in modo essenziale

Pubblicato il: 08/10/2026

Il caso

La controversia trae origine da un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione a una compravendita immobiliare, con rideterminazione del valore venale del bene rispetto al prezzo dichiarato dalle parti.
Il ricorrente rileva che la motivazione dell’atto impositivo si era limitata a richiamare in modo generico “atti similari” e precedenti accertamenti riferiti a terzi, senza indicare in concreto gli elementi identificativi degli immobili posti a confronto, né le loro caratteristiche rilevanti ai fini estimativi, come ubicazione, destinazione urbanistica, edificabilità e consistenza.

La decisione

La S.C. richiama il combinato disposto degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) e dell’art. 7 dello st. del contribuente, ribadendo che l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica è adempiuto solo se l’Ufficio indica in maniera concreta:

  • i presupposti di fatto della rettifica;
  • le ragioni giuridiche della pretesa;
  • i criteri valutativi adottati;
  • il contenuto essenziale degli atti richiamati per relationem, ove non allegati.
Da ciò consegue che non è sufficiente un richiamo generico ad atti comparativi o a precedenti avvisi emessi nei confronti di altri soggetti, in quanto, in mancanza di allegazione o di una descrizione essenziale degli elementi rilevanti degli atti posti a fondamento della rettifica, il contribuente non è posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, con conseguente nullità dell’accertamento.

In particolare, si evidenzia che, quando l’accertamento si fonda sul criterio sintetico-comparativo, l’Amministrazione deve rendere conoscibili almeno gli elementi essenziali degli atti di confronto, ossia, in concreto, l’ubicazione del bene, la natura e caratteristiche intrinseche, la destinazione urbanistica, il grado di edificabilità, i valori dichiarati o accertati.
La sola indicazione di estremi numerici di altri avvisi o di formule astratte sul “valore unitario medio” non soddisfa il requisito motivazionale.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato secondo cui i valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) non possono costituire, da soli, una fonte tipica di prova del valore venale del bene, ma rappresentano soltanto uno strumento di ausilio per la stima (cfr. tra le altre Cass. Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 11031 del 26/04/2023; Cass. Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 35180 del 30/11/2022).
Più precisamente, dette quotazioni possono essere soltanto idonee a offrire indicazioni di larga massima, ma non a fondare, in via esclusiva, la rettifica del valore dichiarato, occorrendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.

Un ulteriore passaggio particolarmente importante della decisione riguarda l’impossibilità di sanare in sede processuale il difetto originario di motivazione; secondo la S.C., infatti, la produzione successiva degli atti comparativi nel corso del giudizio non può colmare le lacune dell’atto impositivo, in quanto la motivazione dell’avviso delimita fin dall’origine il perimetro della pretesa tributaria e delle difese del contribuente (la legittimità dell’atto deve essere valutata sulla base del suo contenuto originario).

Profili pratici

La pronuncia conferma un principio operativo di grande utilità nel contenzioso tributario immobiliare: l’avviso di rettifica in materia di imposta di registro non può essere costruito su formule stereotipate o su meri rinvii a documenti non conoscibili.
Se l’Ufficio utilizza atti comparativi, deve renderne percepibili i contenuti essenziali; se richiama valori OMI, deve comunque integrarli con ulteriori elementi probatori
Viene così rafforzata, per i contribuenti, la possibilità di contestare gli accertamenti che non consentano di comprendere con precisione l’an e il quantum della pretesa fiscale.


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