Dipendenti pubblici, in arrivo in media 560 euro in più al mese e 6mila euro di arretrati se sei medico: nuovo contratto

Pubblicato il: 13/10/2026

Alle 12.20 del 7 ottobre 2026, nella sede dell'Aran, è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale dell'Area Sanità per il triennio 2025-2027. Hanno firmato il presidente Antonio Naddeo e tutte le sigle sindacali presenti al tavolo, chiudendo una trattativa che nell'incontro del 1° ottobre aveva lasciato ancora alcuni nodi da sciogliere. Il contratto riguarda circa 137mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, secondo l'Aran 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici.

Una preintesa e non ancora il contratto definitivo
Il testo firmato è un'ipotesi di accordo. Quando sarà stipulato in via definitiva coprirà il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con riferimento alla parte economica e a quella normativa, e produrrà effetti dal giorno successivo alla stipulazione, salvo le diverse decorrenze fissate dalle singole norme. Le aziende dovranno applicare entro 30 giorni gli istituti vincolati e automatici.

Gli aumenti in busta paga
Lo stipendio tabellare cresce di 125 euro lordi al mese dal 1° gennaio 2025 e di 240 euro dal 1° gennaio 2026, sempre su tredici mensilità. Nelle due cifre rientra l'anticipazione già erogata con la legge di bilancio per il 2025. A regime il tabellare annuo lordo raggiunge 53.125,77 euro.
Dal 1° gennaio 2026 crescono anche le indennità di specificità, fissate in 11.653,30 euro annui lordi per quella medico-veterinaria e in 2.556,60 per quella sanitaria. Chi proviene dall'ex II livello, tra medici e veterinari, percepisce 15.389,72 euro nel 2026, che diventano 16.058,72 dal 2027. Chi dirige una struttura complessa avrà dal 2027 un'indennità di 11.826 euro annui.

Secondo l'Aran l'incremento medio a regime è di 560 euro mensili su tredici mensilità, composti da 393 euro di rinnovo e 167 di fondi aggiuntivi previsti per legge. Gli allegati economici quantificano gli arretrati maturati fino al 31 dicembre 2026, senza contare l'indennità di vacanza contrattuale. Sono 6.118,50 euro lordi per ciascun medico o veterinario e 4.873,74 per ciascun dirigente sanitario o delle professioni sanitarie.

Le retribuzioni di posizione dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 cambia la parte fissa della retribuzione di posizione, calcolata su tredici mensilità. Ai direttori di struttura complessa spettano 23.226 euro annui lordi nell'area chirurgica, 21.937 nell'area medica, nella dirigenza sanitaria e in quella delle professioni sanitarie, 20.646 nel territorio e nella dirigenza veterinaria. Le strutture semplici dipartimentali o distrettuali e l'altissima professionalità dipartimentale valgono 16.130 euro, le articolazioni interne a una struttura complessa 14.194 e l'alta specializzazione 9.000.

Il contratto introduce poi due passaggi legati all'esperienza. L'incarico professionale iniziale vale 3.500 euro dal terzo anno, con 2.686,77 euro fino ad allora. Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca arrivano a 8.500 euro al decimo anno e valgono 7.273,86 euro nel frattempo. Per i dirigenti con rapporto esclusivo e valutazione positiva opera inoltre la clausola di garanzia, che assicura una posizione minima di 7.273,86 euro con almeno cinque anni di anzianità e meno di dieci, e di 10.500 euro con almeno venti.

Un incarico per ogni dirigente
L'incarico è un diritto del dirigente e un obbligo per l'azienda, anche per i neoassunti, per i quali decorre dalla presa di servizio. Chi ha meno di cinque anni di anzianità resta con l'incarico professionale iniziale, che dura al massimo cinque anni. Superata quella soglia, e con valutazione positiva, l'azienda deve conferire un nuovo incarico entro 60 giorni dalla verifica. Per gli incarichi di consulenza, studio, ricerca, ispezione e controllo non serve selezione. Per strutture semplici, altissima professionalità e alta specializzazione si passa da un avviso interno. Gli incarichi durano da cinque a sette anni e, con una valutazione positiva a fine mandato, si rinnovano senza nuova procedura. Il nuovo assetto sostituisce la disciplina precedente dal 1° gennaio 2027.
Nell'anzianità utile rientra anche il servizio da specialista ambulatoriale interno, veterinario o di altre professionalità sanitarie ambulatoriali, se svolto con contratto a 38 ore settimanali e seguito dal passaggio nella dirigenza secondo le regole del testo.

Orario, ore eccedenti e pronta disponibilità
L'orario resta di 38 ore settimanali, quattro delle quali riservate a formazione, Ecm, didattica e ricerca. Delle quattro ore l'azienda può recuperarne mezz'ora ogni settimana, fino a 26 ore annue, e destinarle ai tempi di attesa o agli obiettivi di cura e prevenzione definiti con il budget.

Cambia il trattamento delle ore oltre l'orario. Non si possono programmare, devono emergere dai sistemi di rilevazione aziendali e ogni mese le conferma il dirigente responsabile. Si smaltiscono con riposi, anche di una giornata intera, nel corso dello stesso anno. Dal 2027 la quota non recuperata per ragioni organizzative conta ai fini degli obiettivi annuali, entro un tetto legato al fondo di risultato. Le ore ulteriori si recuperano nel primo semestre dell'anno seguente e, se non basta, nei sei mesi successivi.

Si ricorre allo straordinario solo in situazioni eccezionali o quando il dirigente è richiamato in servizio durante la pronta disponibilità. Dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto le tariffe sono di 32,64 euro l'ora di giorno, 36,89 di notte o nei festivi e 42,57 nei turni notturni festivi. L'indennità oraria di pronta disponibilità sale a 2,40 euro lordi, aumentabili in sede integrativa. Chi viene chiamato in servizio recupera subito le ore mancanti alle undici di riposo oppure, in via eccezionale, entro i tre giorni successivi.

Ferie e riposi
Durante le ferie spetta una nuova indennità giornaliera. Si calcola sul 50% delle indennità per servizio notturno, festivo, guardie e Pronto soccorso percepite nell'anno solare precedente, diviso per dodici e poi per ventisei, e viene riconosciuta solo se raggiunge almeno 8 euro. Il lavoro in una festività infrasettimanale dà diritto a un riposo compensativo equivalente alle ore prestate.

Aggressioni, permessi e intelligenza artificiale
L'azienda deve garantire la sicurezza del dirigente sul luogo di lavoro. Se l'aggressione viene da terzi, si fa carico della tutela legale in tutti i gradi di giudizio, consulenti tecnici e fasi preliminari compresi, e può costituirsi parte civile. Al dirigente spetta il supporto psicologico aziendale e, se lo specialista lo richiede, può utilizzare fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali ceduti dai colleghi.

Sui permessi, i dirigenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche che comportano un'invalidità pari o superiore al 74% hanno dieci ore annue in più per visite, esami e cure, in applicazione della legge n. 106 del 2025. La regola vale anche per il genitore di un figlio minorenne con le stesse patologie.

Le aziende dovranno poi garantire percorsi formativi sull'intelligenza artificiale, compresi i rischi per privacy e cybersicurezza, e sulla prevenzione delle aggressioni, sul rischio clinico e sulla sicurezza delle cure. I criteri di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro sono materia di confronto aziendale con i sindacati.


Vai alla Fonte

Assegno alimentare, rischi di doverlo pagare a tua suocera anche dopo la morte di tuo marito, ma non sempre: ecco quando

Pubblicato il: 12/10/2026

La solidarietà tra familiari, in Italia, non è soltanto un valore morale: in determinate circostanze diventa un obbligo giuridico vero e proprio, azionabile davanti a un tribunale. Quando una persona resta priva di mezzi di sussistenza, il codice civile individua una serie di parenti e affini chiamati, in ordine di priorità, a intervenire.
Non si tratta di un mantenimento completo come quello riservato ai figli minori, ma di un sostegno limitato allo stretto indispensabile: vitto, alloggio, cure. L'articolo che regola questa materia è il numero 433 del codice civile, il quale stabilisce che sono tenuti a prestare gli alimenti, nell'ordine, il coniuge, i figli e in loro mancanza i discendenti, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera e, infine, i fratelli e le sorelle. È un meccanismo "a cascata": se chi si trova più in alto nella scala è vivo e ha risorse, chi sta più in basso non ha alcun dovere.
Nel caso specifico della vedova, la domanda che spesso si pongono le famiglie riguarda proprio ciò che accade quando il marito, unico sostegno economico della madre anziana, viene a mancare. Se non esistono altri figli della suocera, né nipoti in grado di provvedere, la responsabilità scenderebbe, secondo la sola lettura dell'art. 433, proprio sulla nuora, che nell'elenco precede persino il suocero e i fratelli della persona bisognosa. È un dettaglio che sorprende molti: la legge, in astratto, preferisce che sia la nuora a intervenire piuttosto che un fratello o una sorella della suocera stessa.
Quando l'obbligo cessa
C'è però un punto che cambia radicalmente lo scenario. L'art. 434 del c.c., rubricato "Cessazione dell'obbligo tra affini", stabilisce che l'obbligazione alimentare tra suocero/suocera e genero/nuora cessa quando ricorrono determinate condizioni: la prima riguarda il nuovo matrimonio di chi riceve gli alimenti, la seconda – quella che qui interessa – si verifica quando il coniuge da cui deriva il legame di affinità e i figli nati da quell'unione (insieme ai loro discendenti) sono morti.
In pratica, viene meno proprio quel legame che giustificava, in origine, l'obbligo della nuora verso la suocera. La giurisprudenza è chiamata spesso a valutare questi confini con attenzione, perché la presenza anche di un solo figlio vivente cambia completamente la conclusione: se i figli ci sono, l'obbligo resta pienamente in vita, perché la condizione di "cessazione" richiede che coniuge e discendenti siano entrambi venuti meno.
Presupposti, fratelli e ruolo del tribunale
Anche quando l'obbligo sussiste, comunque, non scatta in automatico. Devono coesistere due presupposti concreti: da un lato lo stato di reale bisogno della suocera, che deve trovarsi nell'impossibilità di provvedere a se stessa e non semplicemente disporre di un reddito modesto; dall'altro la capacità economica di chi dovrebbe versare l'assegno. Se la nuora fatica a sua volta a sostenere le proprie spese familiari, non potrà essere costretta a contribuire, perché la legge non impone mai sacrifici superiori alle proprie possibilità. L'importo, quando dovuto, viene calcolato proporzionalmente sia al bisogno di chi lo riceve sia ai mezzi di chi lo versa.
Un aspetto meno noto riguarda i fratelli della persona bisognosa, ultimi nella gerarchia dell'art. 433. Il codice distingue tra fratelli germani (stesso padre e stessa madre) e fratelli unilaterali (un solo genitore in comune), con priorità dei primi sui secondi. Ma anche qui vale la logica della cascata: se la nuora è tenuta a intervenire secondo l'ordine di legge, la presenza di fratelli della suocera non la esonera affatto, perché questi si collocano più in basso nell'elenco.
In ogni caso, senza un accordo tra le parti, l'obbligo alimentare non può essere imposto senza una decisione del giudice civile. Sarà il tribunale a verificare, con perizia sui redditi e sulle condizioni economiche di entrambe le parti, se sussistono i presupposti per la condanna, stabilendo importo e modalità del versamento, che può avvenire tramite assegno periodico oppure, più raramente, accogliendo l'anziana direttamente in casa. Chi viene citato in giudizio può sempre difendersi dimostrando l'esistenza di parenti più vicini nella scala, o la cessazione dell'obbligo prevista dall'art. 434, spostando così l'onere altrove.


Vai alla Fonte

Risarcimento danni, ti spetta se un tuo familiare muore per colpa di altri anche se non vivevi con lui, ma servono prove

Pubblicato il: 12/10/2026

Il danno parentale è il pregiudizio subito per la perdita di una persona cara e rientra nei danni non patrimoniali ex artt. 2043 e 2059 del codice civile.
In materia è indirizzo consolidato della giurisprudenza che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. Ciò che rileva è l'incidenza sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.
Di più: anche il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato un sentimento di protezione e di sicurezza (Cass. 6 marzo 2025, n. 5984).

La questione è stata affrontata in più occasioni dalla Corte di Cassazione. In particolare, con l’ordinanza del 19 settembre 2024 n. 25200, ha affermato che “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrare l’ampiezza e la profondità”.

In altri termini, la convivenza, pur rappresentando certamente un parametro utile per ricostruire i reali rapporti con la persona deceduta, non costituisce però una condizione indispensabile per poter richiedere un risarcimento.

Secondo la Corte, deve quindi affermarsi che “anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno”.

In conclusione, quindi, in caso di morte di un familiare, non è la convivenza, ma l’esistenza di una profonda relazione parentale che legittima una richiesta di risarcimento.

Ed è proprio sulle orme di questo principio che s’inserisce la pronuncia del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 17 settembre dai quotidiani, che ha riconosciuto somme fino a oltre 51mila euro a ciascuno degli undici nipoti di un 85enne morto dopo essere stato investito. Alcuni dei nipoti vivevano anche in Germania.

La vicenda risale alla mattina del 25 marzo 2016. Erano circa le 7.45 quando un uomo di 85 anni venne investito e ucciso da un furgone durante una manovra in retromarcia.
Dopo la morte dell'anziano, gli undici nipoti chiesero il risarcimento per la perdita del rapporto parentale. La compagnia assicurativa, però, aveva respinto la richiesta sostenendo che i nipoti non facessero parte del nucleo familiare convivente con la vittima e che, proprio per questo motivo, non potessero essere considerati tra i soggetti legittimati al risarcimento.
La questione è quindi arrivata davanti al Tribunale di Castrovillari e il giudice ha seguito un principio ormai consolidato: la convivenza non costituisce un requisito indispensabile per ottenere il risarcimento per la perdita di un familiare.
Naturalmente, chi domanda il risarcimento deve dimostrare che il rapporto con la persona deceduta era concreto e significativo. E proprio questo, nel caso esaminato dal Tribunale di Castrovillari, è stato ritenuto provato.

Nel corso del processo sono emersi diversi elementi sulla vita familiare. I nipoti tornavano dal nonno durante le festività e nel periodo estivo; la famiglia si riuniva nella casa di montagna dell'anziano. Per alcuni il rapporto era particolarmente stretto: c'erano nipoti che frequentavano abitualmente la casa del nonno, partecipavano ai pranzi domenicali, lo aiutavano nelle commissioni o lo accompagnavano alle visite.
Anche i nipoti che vivevano all'estero mantenevano quindi un rapporto con l'anziano, nonostante la distanza.

Il giudice ha riconosciuto che si trattava di rapporti reali e significativi, sebbene diversi da quelli caratterizzati dalla convivenza quotidiana.


Vai alla Fonte

Condominio, puoi fermare i lavori votati dall’assemblea, ma non basta impugnare la delibera, serve una mossa in più

Pubblicato il: 12/10/2026

La situazione è tutt'altro che rara: l'assemblea condominiale approva il rifacimento della facciata, il tetto, un intervento sulle parti comuni o una costosa opera di ristrutturazione. Un condomino vota contro perché ritiene che la decisione sia illegittima o che la spesa non sia giustificata.
La maggioranza, però, approva.
A quel punto il condomino può impugnare la delibera. Ma c'è un problema: l'impugnazione, da sola, non ferma i lavori.
Se l'obiettivo è impedire che l'intervento venga eseguito prima che il giudice abbia deciso sulla validità della deliberazione, bisogna valutare anche la richiesta di una sospensione cautelare.
La differenza è fondamentale: una cosa è chiedere al giudice di stabilire che la delibera è illegittima; altra cosa è chiedergli di bloccarne immediatamente l'esecuzione.

Una volta approvata nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge, la delibera assembleare vincola i condomini. Non cambia la situazione il fatto che uno di loro abbia votato contro.
Il voto contrario serve, tra l'altro, a qualificare la posizione del condomino ai fini dell'eventuale impugnazione, ma non attribuisce il potere di impedire autonomamente l'esecuzione della decisione.
Se l'assemblea approva i lavori e l'amministratore procede con gli adempimenti necessari, il singolo condomino non può semplicemente ordinare di fermare il cantiere.
Se ritiene che la decisione sia illegittima, deve utilizzare gli strumenti previsti dalla legge.

Il principale strumento di tutela è l'impugnazione davanti al giudice.
Il condomino assente, dissenziente o astenuto può contestare la deliberazione quando ritiene che sia contraria alla legge o al regolamento condominiale.
Ma attenzione ai tempi.
Quando si tratta di una deliberazione annullabile, il termine ordinario per impugnarla è di 30 giorni.
Per il condomino presente che ha votato contro o si è astenuto, il termine decorre dalla data dell'assemblea.
Per il condomino assente, decorre dalla comunicazione del verbale.
Questo termine è particolarmente importante quando i lavori sono imminenti: non bisogna aspettare che il cantiere venga aperto per decidere se agire.
Non tutte le irregolarità producono lo stesso effetto. Una delibera può essere annullabile oppure, nei casi più gravi, nulla.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato tra le ipotesi di nullità quelle caratterizzate dalla mancanza di elementi essenziali della deliberazione, dall'impossibilità dell'oggetto o dal contenuto illecito, nonché le decisioni che incidono su diritti individuali dei condomini estranei alle attribuzioni dell'assemblea.

Per questo non è sufficiente affermare che una delibera è “illegittima”: bisogna capire quale sia concretamente il vizio e quale conseguenza giuridica comporti.

Attenzione: impugnare la delibera non significa bloccare i lavori.
È questo l'errore più comune. Il condomino presenta l'impugnazione e pensa che, fino alla sentenza, tutto debba rimanere fermo. Non è così.
L'impugnazione infatti non sospende automaticamente l'efficacia della delibera. Questo significa che, mentre il processo è ancora in corso, l'amministratore può trovarsi nella condizione di dare esecuzione alla decisione assembleare. E, se si tratta di lavori, il rischio è evidente: quando arriverà la sentenza, il cantiere potrebbe essere già terminato. Per questo, in presenza di una situazione urgente, l'impugnazione deve essere valutata insieme alla possibilità di chiedere una tutela cautelare.

Come si possono allora bloccare i lavori?
Il condomino può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione della delibera.
Si tratta di una misura cautelare che ha una funzione precisa: impedire temporaneamente che la decisione venga eseguita mentre viene accertata la sua legittimità. Il giudice, però, non concede automaticamente la sospensione solo perché è stata presentata un'impugnazione.Devono essere valutati i presupposti della tutela cautelare, ovvero:

  • la possibile fondatezza dell'impugnazione Il giudice deve verificare se le ragioni del condomino presentano una concreta plausibilità. È il requisito tradizionalmente indicato come fumus boni iuris. In altre parole, non è sufficiente dire: “Non sono d'accordo con i lavori”. Occorre spiegare perché la delibera potrebbe essere illegittima. Potrebbero, a seconda dei casi, venire in rilievo problemi relativi alla convocazione, alle maggioranze, all'oggetto della decisione, alle competenze dell'assemblea, alla ripartizione delle spese o alla violazione di norme di legge o del regolamento condominiale;
  • il rischio di un danno grave. Ancora più importante è il periculum in mora, cioè il rischio che attendere la decisione definitiva possa provocare un danno grave e difficilmente riparabile.

Ed è qui che spesso si gioca la partita della sospensione.
Non basta sostenere che i lavori costano molto.
Bisogna dimostrare che l'esecuzione immediata della delibera potrebbe produrre conseguenze che sarebbe difficile eliminare successivamente.
La situazione, ad esempio, può essere particolarmente delicata quando i lavori comportano:
  • demolizioni;
  • modifiche strutturali;
  • trasformazioni permanenti delle parti comuni;
  • interventi difficilmente reversibili;
  • alterazioni che non possono essere facilmente ripristinate;
  • conseguenze patrimoniali difficilmente recuperabili.

Vai alla Fonte

Successione, rischi di non poter dividere la casa ereditata con i tuoi fratelli per anni: ecco come sbloccarla

Pubblicato il: 12/10/2026

La divisione dell’eredità consente ai coeredi di sciogliere la comunione sui beni lasciati dal defunto e di ottenere ciascuno la propria quota. Si tratta, in linea generale, di un diritto riconosciuto a ogni erede. Tuttavia, non sempre la divisione può essere effettuata immediatamente.
Le ragioni sono diverse: dalla volontà espressa dal testatore alla presenza di un nascituro, dalla mancata accettazione dell’eredità ai problemi urbanistici degli immobili abusivi.
Vediamo quali sono i principali casi nei quali la divisione ereditaria può essere impedita o temporaneamente sospesa.
L’articolo 713 del codice civile consente al testatore di stabilire che la divisione dell’eredità non venga effettuata per un determinato periodo. In particolare, il testatore può disporre che i beni rimangano indivisi fino a quando il più giovane dei figli o dei discendenti abbia raggiunto l’età prevista dalla norma.
È inoltre possibile imporre un divieto temporaneo di divisione, entro il limite massimo stabilito dalla legge.
Il divieto testamentario, tuttavia, non è necessariamente insuperabile. In presenza di gravi circostanze, il tribunale può consentire la divisione anche prima della scadenza del periodo stabilito dal testatore.
La finalità della norma è quindi quella di evitare che il patrimonio venga frammentato prematuramente, lasciando comunque spazio all'intervento dell'autorità giudiziaria quando il mantenimento della comunione non sia più opportuno.

Anche la presenza di un nascituro potrebbe bloccare la divisione.
Un'altra situazione particolare si verifica quando tra i possibili eredi vi è un concepito non ancora nato.
L'articolo 715 del codice civile prevede che, in determinate circostanze, la divisione venga rinviata proprio per tutelare i diritti del nascituro. Prima di procedere alla spartizione è, infatti, necessario attendere che venga chiarita la situazione successoria.
Un problema analogo può sorgere quando è in corso una controversia relativa al riconoscimento di un figlio, oppure quando deve essere definita la posizione di un ente indicato dal testatore come beneficiario dell'eredità. In situazioni di questo tipo il giudice può, ricorrendone i presupposti, autorizzare una divisione anticipata adottando, però, le necessarie cautele per tutelare chi potrebbe acquisire successivamente la qualità di erede.

E chi non ha ancora accettato l'eredità può chiedere la divisione?
Non è sufficiente essere semplicemente chiamati all'eredità per poter chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria. Occorre aver acquistato la qualità di erede attraverso l'accettazione. Chi non ha ancora accettato, quindi, non può normalmente pretendere la divisione in qualità di coerede.
L'accettazione può essere espressa oppure, in determinate circostanze, tacita. Anche la proposizione di una domanda giudiziale di divisione può costituire un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e, quindi, integrare un'accettazione tacita.
Occorre però prestare attenzione al termine entro il quale l'eredità può essere accettata: il diritto di accettare si prescrive, in linea generale, in dieci anni dall'apertura della successione.
Una disciplina particolare riguarda chi ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
In questo caso il patrimonio del defunto rimane distinto da quello dell'erede, con la conseguenza che quest'ultimo mantiene una tutela rispetto ai debiti ereditari.
Proprio per preservare tale protezione, determinati atti relativi ai beni ereditari richiedono l'autorizzazione prevista dalla legge. L'articolo 493 del codice civile disciplina specificamente le conseguenze degli atti compiuti senza le necessarie autorizzazioni.
La questione assume particolare importanza quando nell'eredità sono presenti minori o altri soggetti sottoposti a specifiche forme di tutela.

Si può dividere un immobile abusivo ereditato?
La morte del proprietario non cancella eventuali abusi edilizi commessi quando l'immobile era ancora nella disponibilità del defunto.
Gli eredi subentrano nella titolarità del bene nella situazione materiale e giuridica in cui questo si trova. L'acquisto per successione, tuttavia, non costituisce una sanatoria dell'abuso edilizio.
Questo significa che un fabbricato realizzato senza il necessario titolo abilitativo, in totale difformità oppure interessato da altre irregolarità urbanistiche, può essere trasmesso agli eredi senza che, per effetto della successione, venga automaticamente regolarizzato.
Gli eredi possono quindi trovarsi a dover affrontare:

  • la verifica della situazione urbanistica dell'immobile;
  • l'accertamento dell'eventuale sanabilità delle opere;
  • possibili procedimenti e sanzioni amministrative;
  • eventuali interventi di demolizione o ripristino;
  • difficoltà nella successiva vendita o divisione;
  • controversie tra coeredi sulla ripartizione dei costi;
  • spese tecniche e giudiziarie necessarie per definire la situazione.

La successione, in altre parole, trasferisce il bene ma non cancella i problemi urbanistici che lo riguardano.
In materia le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25021/2019 (richiamata anche dall'ordinanza n. 21743/2026), hanno stabilito il principio secondo cui la disciplina urbanistica sulla commerciabilità degli immobili può trovare applicazione anche quando si procede allo scioglimento della comunione ereditaria.
Il punto è particolarmente importante: un immobile abusivo può entrare nell'eredità, ma ciò non significa che possa essere successivamente trasferito liberamente tra i coeredi.

La divisione, infine, può essere nulla se viene escluso un erede: è questo il caso della cosiddetta preterizione, cioè l'omissione di un soggetto che avrebbe dovuto partecipare alla successione o alla divisione testamentaria. L'articolo 735 del codice civile disciplina la divisione effettuata dal testatore tra i propri eredi e stabilisce specifiche conseguenze quando uno degli eredi viene omesso.
La questione è particolarmente importante quando il testatore attribuisce direttamente i beni ai propri figli o discendenti, ma non considera uno dei soggetti che hanno diritto a partecipare alla successione. L'erede escluso può dover ricorrere al giudice per far valere i propri diritti. A seconda della situazione concreta, possono inoltre entrare in gioco le norme sulla successione necessaria e sull'azione di riduzione, attraverso le quali si tutela la quota riservata dalla legge ai legittimari.


Vai alla Fonte

Pensione, puoi avere 5 mesi di contributi gratis per ogni figlio nato quando non lavoravi, ma devi chiederli in tempo

Pubblicato il: 11/10/2026

Sono moltissime le donne che hanno avuto un figlio in un momento in cui non avevano un contratto di lavoro: magari prima ancora di trovare il primo impiego, nel periodo di pausa tra un'occupazione e l'altra, oppure subito dopo la scadenza di un contratto a termine. Guardando il proprio estratto conto contributivo, queste mamme trovano un "buco" proprio in corrispondenza della nascita. Quel vuoto, però, in molti casi può essere riempito senza alcun costo.
A prevederlo è l'articolo 25, comma 2, del Decreto legislativo n. 151 del 2001, il cosiddetto Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. La norma stabilisce che i periodi corrispondenti al congedo obbligatorio di maternità, anche se avvenuti al di fuori di un rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini della pensione.
È importante chiarire subito un punto: non si tratta di un bonus in denaro né di un'indennità arretrata. Nessuno riceverà un bonifico. Si parla invece di contributi figurativi, cioè contributi che l'INPS riconosce "sulla carta" pur senza che siano stati effettivamente versati, e che vengono accreditati, come prevede l'articolo 8 della Legge n. 155 del 1981, con effetto dal periodo in cui è avvenuta la nascita.
Chi vi ha diritto
La condizione fondamentale è una sola, ma va letta con attenzione: al momento in cui si presenta la domanda, la lavoratrice deve poter vantare almeno cinque anni di contributi effettivi versati durante un'attività di lavoro dipendente. Questo significa che non è necessario aver già maturato i cinque anni quando è nato il bambino. Il requisito può essere raggiunto anche molti anni dopo. Una donna che ha avuto un figlio a vent'anni, quando ancora non lavorava, e che ha poi iniziato a lavorare come dipendente, potrà presentare la richiesta una volta raggiunta la soglia dei cinque anni.
Contano i contributi versati come dipendente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e anche nelle gestioni sostitutive o esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria (come quelle del pubblico impiego). Non sono invece sufficienti, da soli, i contributi versati esclusivamente come artigiana, commerciante o coltivatrice diretta. Il beneficio, nei casi previsti dalla legge, può essere riconosciuto anche al padre lavoratore.
C'è poi un paletto introdotto dall'articolo 2, comma 504, della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008): il diritto spetta a chi risultava iscritto "in servizio" alla data del 27 aprile 2001, giorno di entrata in vigore del Testo unico. Secondo l'INPS, per l'Assicurazione generale obbligatoria è considerato in servizio chi a quella data era attivo e non ancora titolare di pensione.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro): con la sentenza n. 7385 del 19 marzo 2008 ha stabilito che l'accredito va riconosciuto indipendentemente da quando si è verificata la nascita e dal settore in cui la donna ha lavorato prima o dopo. Con la successiva sentenza n. 23037 del 12 novembre 2010 la Suprema Corte ha dato ragione a una lavoratrice contro l'INPS, chiarendo che i contributi figurativi spettano qualunque fosse la gestione di iscrizione all'epoca del parto, e perfino se in quel periodo la donna non era iscritta a nessuna gestione perché disoccupata.
Quanti mesi si recuperano, anche per i figli nati prima del 1994
L'accredito copre il periodo che corrisponde al congedo obbligatorio di maternità previsto per la nascita del figlio. Nella generalità dei casi si tratta di cinque mesi: due mesi prima del parto e tre mesi dopo, esattamente come avviene per una lavoratrice dipendente che va in maternità. La durata precisa, però, va calcolata in base alla normativa in vigore nel momento in cui è nato il bambino, perché nel corso degli anni le regole sono cambiate.
Una delle novità più importanti riguarda le maternità lontane nel tempo. In origine, infatti, l'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo n. 503 del 1992 consentiva l'accredito soltanto per le nascite avvenute dal 1° gennaio 1994 in poi. Con il Testo unico del 2001 quella norma è stata abrogata e il beneficio è stato esteso anche ai figli nati prima del 1994.
Per molte donne oggi vicine alla pensione, questo significa poter recuperare mesi che fino a qualche anno fa sembravano irrimediabilmente persi. Resta però un'ultima condizione da rispettare: il periodo richiesto non deve essere già coperto da altri contributi in qualsiasi gestione previdenziale, altrimenti si avrebbe una doppia copertura non ammessa.
Come fare domanda
Il punto su cui molte donne inciampano è proprio questo: l'INPS non accredita questi mesi in automatico. Serve una domanda specifica, da presentare attraverso il servizio online dedicato all'"Accredito dei contributi figurativi per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro", accessibile dal sito dell'Istituto con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS). Chi non ha dimestichezza con le procedure digitali può rivolgersi gratuitamente a un patronato, che si occuperà di compilare e inviare la pratica.
Alla richiesta vanno allegati i dati della madre e quelli relativi alla nascita del figlio, che possono essere forniti anche tramite dichiarazione sostitutiva (la classica autocertificazione). Prima di procedere, è consigliabile controllare con attenzione il proprio estratto conto contributivo, per individuare con precisione i periodi scoperti.
C'è infine un dettaglio da non sottovalutare: la domanda va presentata prima di andare in pensione. La Corte dei Conti, con la sentenza n. 81/2017 ha infatti chiarito che il diritto spetta agli iscritti ancora attivi al momento della domanda. Chi aspetta troppo rischia quindi di perdere l'occasione. Vale davvero la pena informarsi: quei cinque mesi in più possono servire sia a raggiungere prima il diritto alla pensione, sia ad aumentarne l'importo.


Vai alla Fonte

Condominio, puoi far annullare la delibera se non ti è arrivata la convocazione e non possono provare il contrario

Pubblicato il: 11/10/2026

Le assemblee condominiali sono il luogo in cui si concentrano molte delle questioni che riguardano la vita quotidiana dell'edificio: dalla gestione dei posti auto alla ripartizione delle spese, dalla manutenzione della caldaia ai lavori sulla facciata, fino agli interventi sull'ascensore e alle problematiche legate alla sicurezza e al decoro delle parti comuni.
In questo particolare microcosmo convivono interessi diversi, regole da rispettare, spese da sostenere e decisioni che devono essere assunte secondo procedure e maggioranze precise. È infatti l'assemblea a deliberare sui principali interventi di gestione e conservazione dell'edificio, approvando i lavori, i bilanci e le relative ripartizioni delle spese.
Ma, prima ancora di arrivare alla decisione, esiste un passaggio fondamentale: verificare che l'assemblea possa validamente deliberare.

Ed è proprio qui che entra in gioco il quorum condominiale, vale a dire il numero minimo di partecipanti e di millesimi necessario affinché l'assemblea possa considerarsi validamente costituita e assumere determinate decisioni.

La regolare convocazione di tutti i condòmini è un requisito fondamentale per il corretto svolgimento dell'assemblea. L'amministratore deve infatti assicurarsi che l'avviso di convocazione venga comunicato a tutti gli aventi diritto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge.

Ma cosa accade se anche un solo condomino non riceve l'avviso?
L'omessa convocazione, così come una convocazione tardiva o irregolare, anche quando riguarda un solo condomino, può determinare l'annullabilità della deliberazione, indipendentemente dal peso che il voto del condomino non convocato avrebbe avuto sull'esito della votazione.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 254 del 5 marzo 2026, che ha sottolineato l'importanza del diritto di ciascun condomino a essere informato della riunione e a partecipare al confronto assembleare.
La regolarità della convocazione non costituisce, quindi, un semplice adempimento formale. La possibilità di partecipare all'assemblea, conoscere preventivamente gli argomenti all'ordine del giorno ed esprimere il proprio voto rappresenta una componente essenziale dei diritti del condomino.
La disciplina della convocazione è contenuta, principalmente, nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
L'avviso deve essere comunicato agli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere le informazioni necessarie per consentire ai condòmini di partecipare consapevolmente alla riunione.

La comunicazione può essere effettuata mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure consegna a mano. Quando l'assemblea si svolge mediante videoconferenza, l'avviso deve inoltre contenere le indicazioni necessarie per consentire la partecipazione telematica.
Particolare attenzione deve essere prestata anche all'ordine del giorno, che deve consentire ai condòmini di conoscere preventivamente gli argomenti sui quali l'assemblea sarà chiamata a deliberare.

Ma chi deve provare la mancata convocazione?
In caso di impugnazione della deliberazione, la questione della prova assume un'importanza decisiva.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando il condomino contesta di non essere stato regolarmente convocato, spetta a quest'ultimo dimostrare l'omessa convocazione, come chiarito, tra le altre, dalla Cass. civ., Sez. II, n. 6735/2020. Non è però sufficiente, per l'amministratore, affermare genericamente di avere spedito l'avviso. Occorre poter dimostrare che la convocazione sia stata effettuata secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto del termine stabilito.

Con l’ordinanza n. 10361 del 19 aprile 2025, la Corte di Cassazione (Sezione II) ha poi chiarito un principio fondamentale: il mancato raggiungimento dei quorum non rende nulla la delibera, ma solo annullabile.
In pratica, la delibera è valida ed efficace finché non viene impugnata nei tempi previsti dalla legge.

Cosa significa in termini pratici?
Una decisione approvata in assemblea – anche se con pochissimi presenti – continua ad avere pieno valore legale, a meno che un condomino interessato non la impugni:

  • entro 30 giorni (dalla data della delibera) se era presente ma contrario o astenuto;
  • entro 30 giorni dalla comunicazione, se era assente (art. 1137 c.c.).

La Suprema Corte ha richiamato anche importanti precedenti (Cass. SS.UU. 4806/2005 e 9839/2021), stabilendo che la nullità si applica solo in casi estremi, come:
  • mancanza di elementi essenziali dell’atto;
  • oggetto illecito o impossibile;
  • delibere su materie che esulano dalle competenze dell’assemblea o ledono diritti individuali su parti comuni o proprietà esclusive.
Tutti gli altri errori (convocazione errata, quorum non raggiunto, numero eccessivo di deleghe, ecc.) non rendono nulla la delibera, ma solo annullabile, se contestata nei tempi stabiliti.

Questo significa che anche le decisioni prese da soli due condomini presenti non sono irrilevanti. Producono effetti, impegnano tutti e possono determinare l’avvio di lavori, pagamenti e modifiche gestionali, fino a eventuale impugnazione nei termini previsti.

Resta pertanto valida la disciplina sui quorum (art. 1136 c.c.):

  • in prima convocazione servono presenze e millesimi elevati;
  • in seconda convocazione, le soglie si abbassano.
Ma la mancanza di quorum non è più un “annullamento automatico”, bensì un vizio sanabile solo se sollevato per tempo.

Vai alla Fonte

Usucapione, il vicino non può prendersi la servitù sul tuo terreno anche se ci passa da vent’anni: ecco cosa manca

Pubblicato il: 11/10/2026

Passare per vent'anni sul terreno del vicino per raggiungere il proprio fondo non significa, di per sé, aver acquistato per usucapione una servitù di passaggio. Anche quando il percorso è ben visibile e viene utilizzato da lungo tempo, è necessario dimostrare un ulteriore requisito: l'esistenza di opere permanenti e visibili che rivelino in modo inequivocabile la destinazione del percorso all'esercizio della servitù.

È necessario, infatti, che la servitù abbia carattere apparente, secondo quanto previsto dall'art. 1061 del c.c..
È questo il principio ribadito dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1896 del 12 maggio 2026, intervenuta su una controversia relativa alla pretesa usucapione di una servitù di passaggio.

Ma cosa significa “servitù apparente”?
Una servitù è apparente quando il suo esercizio è reso riconoscibile dalla presenza di opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio.
Non è, quindi, sufficiente che il proprietario del fondo servente sappia personalmente che il vicino passa sul proprio terreno. L'apparenza costituisce infatti un requisito di natura oggettiva.
Occorre che esistano elementi materiali che, per le loro caratteristiche, siano idonei a manifestare l'esistenza del vincolo.
Gli elementi da considerare sono principalmente tre:

  • la permanenza dell'opera, che deve essere stabile e non meramente temporanea;
  • la visibilità, nel senso che l'opera deve poter essere percepita attraverso un'osservazione accessibile;
  • l'inequivocità della destinazione, ossia la capacità dell'opera di rivelare che il percorso o la struttura sono specificamente funzionali all'esercizio della servitù.

Il requisito non dipende, dunque, dalla semplice conoscenza soggettiva del proprietario, ma dalla concreta possibilità di riconoscere esteriormente il peso imposto sul fondo.

La questione assume particolare importanza quando si parla di servitù di passaggio.
È frequente che un proprietario utilizzi per molti anni un sentiero presente sul terreno confinante. Il percorso può essere perfettamente riconoscibile, magari perché il continuo passaggio delle persone ha eliminato la vegetazione o creato una traccia sul terreno.
Ma questo elemento, da solo, non dimostra necessariamente l'esistenza di una servitù apparente.
Un sentiero può infatti derivare da una molteplicità di circostanze: un passaggio occasionale, una scorciatoia, un'attività agricola, un utilizzo tollerato dal proprietario oppure una situazione di fatto priva di qualsiasi vincolo giuridico.

Perché possa parlarsi di servitù apparente, occorre quindi qualcosa di ulteriore: un'opera che, per caratteristiche e collocazione, renda riconoscibile la specifica destinazione del percorso al collegamento tra il fondo dominante e quello servente.

La Corte d'Appello di Firenze individua proprio in questo elemento il cosiddetto quid pluris, cioè qualcosa in più rispetto alla semplice esistenza del percorso.
L'opera deve consentire di comprendere che non ci si trova di fronte a un'attività precaria o semplicemente tollerata, ma all'esercizio di un passaggio destinato a svolgersi stabilmente a favore di un determinato fondo.

Possono assumere rilievo, a seconda delle caratteristiche del caso concreto, elementi come:

  • un cancello stabilmente installato sul confine;
  • una pavimentazione realizzata per creare un accesso;
  • una strada o un tratto di carreggiata con caratteristiche strutturali specifiche;
  • opere di delimitazione o accesso chiaramente funzionali al collegamento tra i fondi;
  • altre strutture permanenti che rendano evidente la funzione di passaggio.
Non è però sufficiente la presenza materiale di un'opera. Deve essere dimostrato anche il suo collegamento funzionale con l'esercizio della servitù .
La valutazione deve quindi essere effettuata caso per caso.

Il principio assume particolare rilievo nel caso delle servitù di passaggio carrabile.
Il transito dei veicoli determina, infatti, un'incidenza potenzialmente maggiore sul fondo servente rispetto al semplice passaggio pedonale.
La carreggiata deve normalmente presentare caratteristiche adeguate al transito, sia sotto il profilo della larghezza sia sotto quello della consistenza del fondo. Proprio per questo, gli elementi esteriori dai quali desumere la destinazione del percorso possono assumere un'importanza ancora maggiore.
Anche in questo caso, tuttavia, non è possibile stabilire in astratto quale opera sia sempre sufficiente o insufficiente. Sarà necessario verificare concretamente la configurazione dei luoghi e la funzione svolta dalle opere presenti.

Ma perché la legge richiede l'apparenza?
Il requisito dell'apparenza svolge una precisa funzione di tutela.
Il proprietario di un immobile deve poter conoscere, attraverso l'osservazione del bene, l'esistenza di eventuali vincoli che ne limitano il godimento.
Immaginiamo, ad esempio, che una persona acquisti un terreno senza sapere che il proprietario confinante sostiene di avere maturato, attraverso vent'anni di passaggi, una servitù sul fondo. Se il passaggio fosse sufficiente, anche in assenza di qualsiasi elemento materiale riconoscibile, il nuovo proprietario potrebbe trovarsi vincolato da un diritto che non avrebbe avuto concretamente la possibilità di conoscere.


Vai alla Fonte

Bonus computer, puoi avere fino a 500 euro per il pc o il tablet di tuo figlio, ma dipende dalla Regione in cui vivi

Pubblicato il: 10/10/2026

Il rientro in classe di quest'anno non è stato dei più sereni. Al caldo eccessivo delle prime settimane, che ha messo alla prova studenti, insegnanti e personale Ata, si è aggiunto il solito aumento dei prezzi del materiale scolastico, puntuale come ogni settembre. In una scuola sempre più digitale, quella che viene chiamata scuola 4.0, a pesare non sono più solo libri e quaderni: sempre più famiglie si trovano a dover comprare un computer personale per i figli.
Il tema non è nuovo. La pandemia ha mostrato con chiarezza che la povertà educativa passa anche dalla mancanza di strumenti tecnologici. Durante la didattica a distanza molti ragazzi non avevano un posto tranquillo dove seguire le lezioni e spesso dovevano dividere l'unico dispositivo di casa con fratelli, sorelle o perfino con i genitori impegnati nello smart working. Da qui nasce l'idea del bonus computer: un aiuto per gli studenti delle famiglie con redditi più bassi, perché nessuno resti indietro solo per la mancanza di un pc.
Il meccanismo è simile a quello del bonus libri: a gestirlo sono le singole Regioni, che stabiliscono soglie Isee, importi e modalità di erogazione. Non sempre il contributo copre l'intera spesa, ma c'è un punto comune a tutti i bandi: per accedervi, lo studente deve essere iscritto alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, cioè medie o superiori.
Nord Italia, dalla Dote Scuola lombarda al Voucher piemontese
Al Nord le soluzioni sono molto varie. In Lombardia si può contare sulla Dote Scuola – Materiale Didattico, che arriva fino a 500 euro utilizzabili anche per pc e tablet. La soglia Isee ordinaria è di 15.748,78 euro, ma sale a 30.000 euro per gli strumenti tecnologici destinati a studenti con Dsa o disabilità. La domanda si presenta sulla piattaforma Bandi e Servizi della Regione, entrando con Spid, Cie o Cns.
In Piemonte c'è il Voucher Scuola – Linea B, spendibile per notebook, tablet, e-reader e software educativi. È rivolto ai ragazzi fino a 21 anni iscritti alle superiori o alla formazione professionale e, per quest'anno scolastico, la soglia Isee è stata alzata a 26.000 euro. La richiesta passa dal portale Piemonte Tu, nella sezione Istruzione.
Il Veneto propone invece il Buono Scuola e i bandi Connectivity & PC, che offrono connessione e dispositivi in comodato: il limite è di 20.000 euro di Isee, che diventano 60.000 in caso di disabilità, con domanda online tramite Spid o Cie.
Molto generoso il Friuli-Venezia Giulia, dove il contributo rientra nella Dote Scuola FVG con un tetto Isee che arriva a 33.000 euro. In Emilia-Romagna le famiglie possono contare sulle borse Er.Go Scuola, divise in due fasce (fino a 10.632,94 euro e da 10.632,95 a 15.748,78 euro), mentre la Regione finanzia anche le scuole perché diano computer e tablet in comodato gratuito.
In Liguria c'è la Borsa di Studio – Voucher ALiSEO, con Isee massimo di 15.748,78 euro e domanda sul portale ALiSEO. In Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta gli aiuti arrivano con gli assegni di studio provinciali e regionali e con la consegna diretta dei dispositivi da parte delle scuole: attenzione, perché qui non conta l'Isee nazionale ma gli indicatori locali (Icee in Trentino, Durp in Alto Adige, indicatore regionale in Valle d'Aosta).
Centro Italia, Pacchetto Scuola in Toscana e bandi comunali nel Lazio
In Toscana il nome da cercare è Pacchetto Scuola, un incentivo unico che copre materiale didattico e tecnologia. Spetta agli studenti sotto i 24 anni di medie e superiori residenti nella regione, con un Isee fino a 15.800 euro. La domanda va fatta al proprio Comune, compilando il modulo del bando comunale.
Nel Lazio la situazione è più frammentata: i contributi per pc e tablet passano dai bandi dei singoli Comuni e dalle iniziative dell'ente regionale DiSCo. La soglia cambia a seconda della delibera locale, ma in media si aggira intorno ai 15.500 euro di Isee, e la richiesta si presenta allo sportello online del Comune di residenza.
Nelle Marche ci sono i Voucher per il Diritto allo Studio, con due fasce (fino a 10.632,94 e fino a 15.748,78 euro), da richiedere sul sito del Comune o dell'Ambito Territoriale. In Umbria, infine, è previsto il Bando Regionale per il Diritto allo Studio, con un tetto Isee di 15.493,71 euro e domanda sulla piattaforma della Regione.
Sud e Isole, dal Voucher campano all'aiuto siciliano sugli interessi
In Campania le famiglie possono chiedere il Voucher Scuola, che unisce Buono Libri e contributo per la didattica digitale, per circa 250 euro a studente, con Isee massimo di 15.748,78 euro e domanda sulla piattaforma del Comune. In Puglia il bando si chiama Voucher Libri e Digitale Scolastico: la prima fascia è riservata a chi ha un Isee fino a 10.632,94 euro, la seconda arriva a 14.000 euro, estendibili a 15.000 in base alla delibera annuale. Tutto si svolge online sul portale StudioInPuglia.
In Calabria il riferimento è il Buono Scuola, insieme ai fondi comunali per le spese scolastiche e informatiche, ma la soglia è più bassa: Isee non oltre 10.632,94 euro. Stesso valore di priorità in Basilicata e in Molise, dove borse di studio e sussidi straordinari vanno prima ai nuclei più fragili, con la possibilità di scorrere le graduatorie fino a 15.748,78 euro se restano fondi disponibili.
Particolare il caso della Sicilia, che accanto alle borse per il diritto allo studio (Isee fino a 10.632,94 euro) prevede un contributo regionale che copre fino al 70% degli interessi sui finanziamenti a rate per comprare un pc. In questo caso la soglia sale a 30.000 euro di Isee, per prestiti tra 300 e 5.000 euro, e servono i contratti d'acquisto da presentare alla scuola o al Comune. In Sardegna, invece, le borse di studio ordinarie richiedono un Isee fino a 14.650 euro, mentre alcuni bandi sull'innovazione digitale arrivano a 20.000 euro, affiancati da progetti di comodato d'uso gratuito per notebook e computer.
Documenti e domanda, cosa preparare per non perdere il contributo
Al di là delle differenze tra territori, alcuni passaggi sono comuni quasi ovunque. Il documento chiave è la Dsu con l'Isee in corso di validità: senza un'attestazione aggiornata la domanda non può essere accolta. A questo si aggiunge, in molti casi, il certificato di iscrizione scolastica e, dove il contributo funziona come rimborso, la documentazione che dimostra l'acquisto, come scontrini, fatture o contratti.
Quanto alle modalità, la gran parte delle Regioni chiede di inviare la domanda solo online, accedendo con Spid, Cie o Cns, mentre altre affidano tutto agli uffici o agli sportelli digitali dei Comuni di residenza.
È consigliabile controllare per tempo il sito della propria Regione e del proprio Comune, perché scadenze e soglie possono cambiare di anno in anno con nuove delibere. Vale anche la pena chiedere direttamente alla scuola: in diverse realtà, dall'Emilia-Romagna alla Sardegna, gli istituti mettono a disposizione pc e tablet in comodato gratuito, una soluzione che evita del tutto la spesa iniziale.


Vai alla Fonte

Detrazioni fiscali 2026, rischi di perdere lo sconto delle spese veterinarie anche se conservi tutte le ricevute

Pubblicato il: 10/10/2026

Hai conservato tutte le fatture del veterinario e sei sicuro di poter recuperare il 19% in dichiarazione dei redditi. Se però il tuo cane non ha il microchip, in caso di controlli quello sconto non regge. Il discorso è leggermente diverso con gatti, furetti e altri piccoli animali, ma anche in quel caso devi poter provare che l'animale è detenuto regolarmente.

La detrazione spese veterinarie vale il 19% degli importi pagati e si fa valere con la dichiarazione dei redditi, sia con il modello 730 sia con il modello Redditi. La misura serve ad attenuare un onere che per molte famiglie incide in modo rilevante sul bilancio, ma l'agevolazione non scatta in automatico.

Il cane deve essere dotato di microchip
Per l’identificazione dei cani è necessario il microchip e l'animale deve risultare registrato presso l'anagrafe canina della propria Regione. Se manca uno di questi due elementi, la detrazione delle spese sanitarie, che comprendono sia le prestazioni del veterinario sia i farmaci, non può essere riconosciuta. Non esistono documenti alternativi che possano sostituire il chip.
Il problema emerge al momento dei controlli. Quando l’Agenzia delle Entrate verifica la posizione del contribuente e accerta che il cane non ha il microchip, le detrazioni già godute perdono validità. Pertanto, prima di inserire le spese nel 730 è opportuno accertarsi che la registrazione del cane sia regolare.

Gatti, furetti e piccoli animali
La situazione è invece differente per chi vive con un gatto, un furetto o un altro piccolo animale domestico. Al momento la legge non impone il microchip, che è necessario solo se l'animale deve essere portato all'estero. La regolare detenzione dell’animale può dunque essere provata con altri atti, come il libretto sanitario riempito dal veterinario e munito del suo timbro, la fattura con cui l'animale è stato comprato oppure l'atto consegnato dalla struttura autorizzata quando l'animale è stato dato in adozione.

Questi documenti non si inviano insieme alla dichiarazione dei redditi, a prescindere dal tipo di animale. Vanno tenuti da parte insieme alle fatture del veterinario e si esibiscono soltanto se l'Agenzia avvia un accertamento.

Spese pagate da un familiare: la detrazione resta valida
Ipotizziamo che un figlio decida di pagare le cure del cane della madre. Il microchip e il libretto risultano intestati al genitore, mentre le ricevute portano il nome del figlio. Quest’ultimo può detrarre? La risposta è sì. Con la circolare n. 14 del 2023 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che a beneficiare dello sconto è esclusivamente chi ha pagato, senza guardare a chi risulti titolare dell'animale. L'intestazione del microchip o del libretto, perciò, non incide sul beneficio. Per ottenere la detrazione non è necessario essere i proprietari dell'animale.

Come devono essere i documenti di spesa
Per beneficiare dello sconto, i documenti emessi dal veterinario e dalla farmacia devono riportare il codice fiscale di chi sostiene la spesa. In farmacia il documento è lo scontrino parlante. Per le prestazioni veterinarie il pagamento deve poi avvenire con un mezzo tracciabile, mentre al banco della farmacia è ammesso anche il contante.

Sono detraibili anche i medicinali veterinari ordinati online. Lo scontrino parlante o la fattura rilasciati dal negozio online devono però indicare l'identificativo AIC del medicinale accanto ai dati fiscali dell'acquirente.

Il tetto di 550 euro
La spesa detraibile ha un limite annuo di 550 euro e il confronto si fa sul totale delle spese dell'anno, non sulle singole fatture. Chi sostiene costi superiori non ottiene uno sconto più alto. Il 19% si calcola sulla somma massima ammessa dalla legge, cioè 550 euro, dopo aver sottratto la franchigia di 129,11 euro. Chi raggiunge il tetto ottiene quindi una detrazione massima di circa 80 euro. Il resto resta a carico del contribuente.


Vai alla Fonte