Pubblicato il: 24/08/2026
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diritto dell'Ambiente e dell'Energia
Pubblicato il: 24/08/2026
Pubblicato il: 24/08/2026
Il principio di cassa governa la deduzione
La prima regola da conoscere riguarda il momento in cui una spesa produce effetto fiscale. Non conta l'anno a cui si riferisce la prestazione ricevuta, ma quello in cui il pagamento è stato eseguito. Chi ha sostenuto un onere deducibile nel corso del 2025 lo fa valere nella dichiarazione relativa a quell'anno, indipendentemente dal periodo a cui il servizio si riferisce.
Da questo principio discende una conseguenza pratica poco intuitiva per chi paga con carta di credito. A contare è la data in cui la carta viene utilizzata per il pagamento, non quella, spesso posteriore anche di settimane, in cui la banca esegue materialmente l'addebito sul conto del titolare. Una spesa saldata con carta a dicembre 2025 rientra dunque nella dichiarazione dei redditi 2026, anche se l'addebito bancario arriva a gennaio dell'anno successivo.
Perché la deduzione sia riconosciuta, la spesa deve rientrare tra quelle che il Testo unico delle imposte sui redditi o altre norme individuano espressamente ed essere sorretta da idonea documentazione. Mancando uno di questi due requisiti, l'Agenzia delle Entrate può negare il beneficio in un successivo controllo formale.
Le voci che compongono il Quadro E, sezione II
L'elenco delle spese deducibili copre categorie tra loro molto eterogenee. Vi rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati nell'interesse proprio o di un familiare a carico, l'assegno periodico corrisposto al coniuge e i contributi versati per collaboratori domestici e familiari, tre voci che insieme rappresentano il nucleo più ricorrente della sezione.
Trovano collocazione nel Quadro E anche le erogazioni a favore di istituzioni religiose, nell'interesse proprio del dichiarante e i versamenti ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, questi ultimi estesi anche ai familiari fiscalmente a carico. A completare il rigo E26 concorrono poi alcuni oneri minori, identificati dai codici 7, 8, 9, 12 e 21, che restano circoscritti alla sola sfera del dichiarante e non si estendono ai familiari.
La previdenza complementare occupa uno spazio a sé nel quadro. I versamenti a fondi pensione individuali o collettivi, compresi quelli confluiti nei nuovi sottoconti PEPP, riducono il reddito sia quando riguardano il dichiarante sia quando sono effettuati per un familiare che rientra tra i fiscalmente a carico.
Completano il quadro le somme eventualmente restituite al soggetto che le aveva erogate, le spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione e le erogazioni liberali a favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore.
Le spese mediche per le persone con disabilità
Le spese mediche e di assistenza specifica riferite a persone con disabilità richiedono un approfondimento a parte, perché su questo punto la normativa allarga eccezionalmente la platea dei beneficiari. Tali spese restano deducibili anche quando la persona assistita non è fiscalmente a carico del contribuente, purché sussista una condizione di invalidità grave e permanente.
Rimborsi e limiti: quando il beneficio non spetta
Un requisito unico accomuna tutte le voci esaminate finora, ossia l'onere deve gravare realmente su chi lo dichiara. Se è intervenuto un rimborso e quella somma non ha concorso a formare il reddito imponibile, il beneficio decade e l'importo va tolto dal calcolo, con il rischio concreto di un recupero da parte dell'amministrazione in caso di controllo successivo. Inoltre, l'importo deducibile non può eccedere il reddito complessivo dichiarato dal contribuente. Ciò che non trova capienza non diventa un credito spendibile in futuro, né si trasferisce sulla dichiarazione dell'anno successivo, se non nei casi che la legge individua espressamente per singole categorie di oneri.
Familiari a carico, intestazione dei documenti e casi particolari
Numerose voci del quadro non riguardano solo la sfera personale del dichiarante. La legge, infatti, consente di portare in deduzione anche gli oneri sostenuti per un familiare fiscalmente a carico. Tale condizione sussiste quando il reddito non supera 2.840,51 euro lordi, soglia che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
Discorso diverso per l'intestazione dei documenti giustificativi. Normalmente la ricevuta o la fattura devono riportare il nome di chi intende avvalersi della deduzione, ma quando la spesa riguarda un familiare a carico è ammesso che il documento sia intestato direttamente a lui, senza che questo pregiudichi il beneficio fiscale del dichiarante. Rientra in questa logica anche il caso del genitore che paga una spesa per il figlio mentre la fattura reca il nome dell'altro genitore. La deduzione resta comunque valida, a patto che quest'ultimo risulti a sua volta fiscalmente a carico di chi ha materialmente sostenuto il pagamento.
Per i figli fiscalmente a carico sotto i 21 anni, il meccanismo della deduzione continua a funzionare senza variazioni, benché per loro i genitori non possano più contare sulle detrazioni Irpef, ormai superate dall'assegno unico universale.
Le convivenze di fatto seguono invece un trattamento differente. La legge non equipara la convivenza al matrimonio ai fini di questa agevolazione, per cui chi convive non può dedurre gli oneri sostenuti a beneficio del partner, neppure quando l'unione risulta registrata in anagrafe.
Pubblicato il: 24/08/2026
La natura del provvedimento: autorizzazione, non bando
Il decreto trova fondamento nell'art. 35 del T.U.P.I., comma 4, la norma che disciplina il regime autorizzatorio per l'avvio delle procedure concorsuali e delle relative assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Il testo si limita a consentire alle amministrazioni indicate di attivare le procedure di reclutamento. Requisiti, prove d'esame e scadenze restano di competenza dei singoli bandi, che ciascun ente pubblicherà secondo la propria programmazione, prevalentemente attraverso il portale InPA.
Le coperture previste seguono strade diverse. Accanto ai concorsi pubblici, il decreto ammette lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, la mobilità volontaria tra amministrazioni e le progressioni interne tra le aree professionali. Sul totale di 3.742 posti, le nuove procedure concorsuali riguardano 1.753 unità, alle quali si aggiungono 28 posizioni dirigenziali destinate al corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione. Il resto del contingente troverà copertura attraverso gli altri strumenti previsti dalla norma.
La mappa delle amministrazioni con i contingenti più ampi
Il Ministero dell'Interno guida la classifica con 1.086 assunzioni complessive, seguito dall'Agenzia delle Entrate a quota 1.022. Il Ministero della Cultura si attesta a 482 unità, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a 449. Numeri più contenuti si registrano al Ministero della Giustizia, con 165 posizioni ripartite tra l'Ufficio centrale degli Archivi notarili e il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, e all'Inps, fermo a 145.
Seguono il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con 66 unità, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con 65, l'Avvocatura Generale dello Stato con altrettante 65, il Consiglio di Stato con 63, il Ministero del Lavoro con 60 e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con 40. Il quadro si completa con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, alcune Autorità di bacino e quattro parchi nazionali.
Dove ci saranno davvero i nuovi concorsi
Al Ministero dell'Interno, su 1.086 assunzioni complessive, 759 passeranno da nuove procedure concorsuali. Di questi, 378 riguardano la qualifica di funzionario, 347 quella di assistente, 25 rientrano nell'area delle elevate professionalità e i restanti 9 nel profilo di operatore. All'Agenzia delle Entrate la quota destinata a nuovi bandi sale a 735 posti, tra 400 funzionari e 335 assistenti. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli metterà a concorso 181 posizioni da funzionario, il Ministero dell'Agricoltura 39, mentre all'Inps la nuova selezione riguarderà appena 7 posti, tra dirigenza ed elevate professionalità.
Il caso del Ministero della Cultura
Il Ministero della Cultura mostra lo scarto più evidente tra numero complessivo e nuove selezioni. A fronte di 482 assunzioni autorizzate, un solo bando riguarderà nuovi ingressi dall'esterno, riservato a 5 posizioni dirigenziali di seconda fascia. La quota restante troverà copertura attraverso mobilità, scorrimenti di graduatoria e altri strumenti già previsti dall'ordinamento.
Validità delle autorizzazioni e adempimenti successivi
Le facoltà assunzionali riconosciute dal DPCM hanno validità triennale, senza possibilità di proroga una volta decorso il termine. Le amministrazioni restano vincolate al rispetto dei propri piani dei fabbisogni e dei limiti di spesa. Il termine per comunicare a Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati sul personale effettivamente assunto e sulla spesa sostenuta è fissato al 31 dicembre 2026.
Pubblicato il: 23/08/2026
Pubblicato il: 23/08/2026
Ma una domanda diventa particolarmente importante, soprattutto quando arriva una separazione o si apre una successione: a chi appartengono effettivamente le somme presenti sul conto cointestato? Cointestare un conto significa davvero che il denaro depositato appartiene sempre al 50% a ciascun titolare?
La risposta è no, almeno non in modo assoluto.
Quando un conto corrente è intestato a più persone, occorre distinguere due questioni:
È proprio quel “salvo che risulti diversamente” a fare la differenza.
La regola del 50% è quindi solo una presunzione.
Se due persone sono cointestatarie di un conto e non emerge nulla di diverso, si presume che ciascuna abbia diritto alla metà delle somme.
Ma si tratta di una presunzione relativa, cioè di una regola che può essere contestata con una prova contraria.
La questione è stata affrontata più volte dalla Corte di Cassazione. Tra le pronunce più recenti merita particolare attenzione la sentenza n. 22613 del 5 agosto 2025, che ha ribadito un principio importante: il versamento di una somma, anche molto consistente, su un conto cointestato non significa automaticamente che quella somma sia stata donata all'altro titolare.
La vicenda nasceva nell'ambito di una successione.
Un uomo, sposato in seconde nozze, aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti del figlio avuto dalla moglie da un precedente matrimonio.
Il figlio sosteneva che la madre, prima di morire, avesse effettuato in favore del marito una donazione indiretta. Il presunto regalo sarebbe consistito nel versamento, su un conto corrente cointestato con il marito, di una somma significativa proveniente dalla vendita di un immobile di proprietà della donna.
Secondo il figlio, quindi, quel denaro avrebbe dovuto essere considerato una liberalità a favore del coniuge e, di conseguenza, essere sottoposto alle regole della collazione ereditaria.
La tesi, però, non è stata accolta dai giudici.
Ma perché il versamento non è stato considerato una donazione?
La Corte ha tenuto conto dell'intero rapporto economico tra i coniugi e non soltanto del singolo versamento contestato.
Durante i 37 anni di matrimonio, infatti, sul conto cointestato erano confluite somme rilevanti provenienti da entrambi i coniugi. Il conto veniva utilizzato per la gestione delle esigenze della famiglia e per sostenere le spese comuni. In questo contesto, il versamento effettuato dalla moglie, pur provenendo dalla vendita di un bene personale, non è stato ritenuto sufficiente per dimostrare l'esistenza di una donazione indiretta.
Il denaro, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, poteva essere destinato semplicemente a contribuire alle esigenze e al mantenimento della famiglia.
La sentenza offre quindi un chiarimento importante: cointestare il conto non significa fare una donazione.
La qualificazione dell'operazione dipende dalle circostanze concrete e dalla prova dell'eventuale intento di liberalità, cioè la volontà di arricchire gratuitamente un'altra persona.
La semplice cointestazione del conto, così come il semplice versamento di denaro, non è di per sé sufficiente.
Questo principio assume particolare importanza nelle successioni, dove la qualificazione di un'operazione come donazione può produrre conseguenze rilevanti sui rapporti tra gli eredi.
Un altro aspetto significativo riguarda l'onere della prova.
Se un erede sostiene che una determinata operazione costituisca una donazione indiretta, deve dimostrarne i presupposti. Non è sufficiente osservare che il denaro proveniva originariamente dal patrimonio personale di uno dei coniugi e che, successivamente, è stato versato su un conto intestato anche all'altro.
Occorre verificare il contesto complessivo dell'operazione: come veniva utilizzato il conto, quali somme vi confluivano, quali erano le esigenze della famiglia e, soprattutto, quale fosse la reale finalità del versamento.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, proprio la gestione complessiva del conto e la partecipazione economica di entrambi i coniugi hanno escluso, secondo i giudici, la prova di una liberalità.
La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, come previsto dall'articolo 2729 del codice civile. Possono assumere particolare importanza:
Pubblicato il: 23/08/2026
Perché la retribuzione delle ferie non deve coincidere con quella ordinaria
Il diritto dell'Unione europea, attraverso l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, impone che durante le ferie il lavoratore mantenga un livello retributivo comparabile a quello ordinario, ma non identico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata più volte anche dalla Cassazione in casi analoghi, ha chiarito che nel computo rientra ogni somma riconducibile con continuità ai compiti effettivamente svolti e alla posizione professionale ricoperta, mentre le componenti realmente occasionali possono restare fuori senza che questo violi la direttiva.
Il criterio dell'effetto dissuasivo
Quanto deve pesare, in concreto, una voce esclusa perché diventi un problema giuridico? La giurisprudenza risponde con la nozione di effetto dissuasivo. Una riduzione retributiva diventa illecita soltanto se risulta concretamente capace di indurre il lavoratore a rinunciare al riposo per il timore di perdere reddito. Il nostro ordinamento recepisce questo principio attraverso l'art. 2109 del c.c., l'art. 36 Cost. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, ma nessuna norma fissa una percentuale valida in ogni circostanza. La valutazione resta ancorata al caso concreto e proprio su questo punto l'ordinanza n. 18529/2026 offre un importante chiarimento.
Il caso del macchinista e la soglia del 3,37%
Alla base della pronuncia c'è la vicenda di un macchinista dipendente di Mercitalia Rail, a cui l'azienda non riconosceva, nella busta paga delle ferie, l'indennità per l'assenza dalla residenza e la quota variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale, nota con l'acronimo IUP. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 78 del 2023, aveva già respinto la pretesa del lavoratore e la Cassazione conferma quella decisione, respingendo integralmente il ricorso. Il punto decisivo riguarda l'entità dell'esclusione. Le due voci pesavano circa il 3,37% sulla retribuzione annua lorda del ricorrente, una misura che i giudici hanno ritenuto troppo contenuta per generare un effetto dissuasivo apprezzabile.
Perché il confronto si fa sull'anno intero
Un aspetto spesso trascurato riguarda l'orizzonte temporale del calcolo. Poiché la richiesta di differenze retributive avanzata dal lavoratore riguardava l'intero anno, la Cassazione ha ritenuto corretto confrontare la retribuzione feriale con quella ordinaria calcolata sui dodici mesi, non con lo stipendio di un singolo mese. La differenza non è di poco conto. Una voce che appare rilevante osservando soltanto i giorni di ferie in cui non viene corrisposta può risultare marginale, una volta distribuita sui dodici mesi di lavoro.
Quali voci restano comunque dovute in ferie
Questo esito non autorizza le aziende a escludere liberamente qualsiasi indennità variabile dal calcolo della retribuzione feriale. Le voci che accompagnano con continuità lo svolgimento dei compiti e la posizione professionale del dipendente restano dovute anche durante il riposo, come la stessa Cassazione ha già affermato in numerose pronunce relative a macchinisti di Trenord e Trenitalia. Nel caso specifico la Corte ha riconosciuto che sia l'indennità di residenza sia la componente variabile della IUP hanno effettivamente questo collegamento funzionale con l'attività svolta, richiamando anche un proprio precedente più recente sulle stesse voci, l'ordinanza n. 3866 del 2026.
Si può evitare, o almeno contestare, la riduzione
Dall'ordinanza emergono tre verifiche, utili a chi voglia capire se una busta paga più leggera, percepita durante il periodo delle ferie, nasconda un problema reale.
La prima riguarda la natura della voce esclusa, da collegare o meno in modo stabile alle mansioni svolte.
La seconda impone di misurare il peso di quella voce sul totale della retribuzione annua lorda, senza fermarsi al singolo cedolino.
La terza impone di valutare se la riduzione, una volta quantificata, raggiunga una soglia realisticamente capace di scoraggiare la fruizione del riposo.
Pubblicato il: 22/08/2026
Il campione nato a Copparo e il tramonto dell'ippica italiana
Varenne era nato il 19 maggio 1995 all'allevamento di Zenzalino, a Copparo: figlio di Waikiki Beach e Ialmaz, lo aveva rilevato l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, mancato a sua volta nel maggio 2025, affidandone quasi sempre le redini a Giampaolo Minnucci. In carriera Varenne ha portato a casa oltre 6 milioni di euro tra premi, due Grand Prix d'Amérique parigini, due Elitloppet svedesi a Stoccolma, la Breeders Crown newyorchese e un doppio Grand Slam, nel 2001 e nel 2002. Chiusa l'attività agonistica a Montréal nel settembre del 2002, era diventato riproduttore, con oltre 2.000 puledri all'attivo, prima di trascorrere gli ultimi anni in pensione a Eboli.
La sua carriera si è svolta mentre l'ippica italiana entrava in una forte crisi. Basti pensare che il montepremi complessivo nel 2011 superava i 200 milioni di euro, ma già nel 2014 si era ridotto a 75 milioni. San Siro, Agnano, Livorno e Tor di Valle hanno chiuso in un solo inverno; l'ippodromo del Casalone di Grosseto è fermo dal fallimento della società che lo gestiva nel 2018; l'impianto dei Pini di Follonica è inattivo, mentre a Livorno solo un affidamento diretto ha scongiurato la paralisi del Caprilli dopo un bando andato deserto.
Dalla cosa all'essere senziente
Durante la crisi dell'ippica, però, il diritto compiva un percorso opposto. Fino a pochi decenni fa l'animale era considerato una res, un bene disciplinato dalle sole regole della proprietà. La svolta è arrivata con la l. 20 luglio 2004, n. 189, che ha inserito nel Codice penale l'intero Titolo IX-bis, rubricato “Delitti contro il sentimento per gli animali”: da allora punisce chi uccide un animale per crudeltà o senza motivo (art. 544 bis del c.p.), chi lo maltratta o lo costringe a fatiche insostenibili (art. 544 ter del c.p.), chi organizza combattimenti o gare clandestine (art. 544 quinquies del c.p.) e chi lo abbandona (art. 727 del c.p.). Su questo impianto è intervenuta la l. 6 giugno 2025, n. 82, che ha alzato le pene e ha attribuito per la prima volta ai cavalli un livello di protezione superiore rispetto agli altri animali. Alla base di questa evoluzione si colloca l'art. 13 TFUE, che qualifica gli animali come esseri senzienti e non più come cose. Non ancora persone, ma comunque soggetti titolari di una dignità giuridica crescente.
Il “cavallo atleta”: una categoria che nasce nel 2021
È in questo quadro che si colloca la nozione di cavallo atleta, comparsa per la prima volta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il decreto che ha riordinato la disciplina degli enti sportivi. L'art. 2, lett. g) la circoscrive all'equide “registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri”. Le tre condizioni richiamate, secondo l'art. 22, devono coesistere. Occorrono cioè un documento di identificazione conforme al regolamento (UE) 2021/963, la dichiarazione di esclusione dalla filiera alimentare e l'iscrizione al repertorio cavalli atleti tenuto da una federazione riconosciuta.
Chi detiene l'animale, ai sensi dell'art. 19, deve garantirgli condizioni di benessere adeguate proprio in ragione della sua sensibilità – riconosciuta dall'art. 13 TFUE – e non può ricorrere a metodi di addestramento dannosi né a forme di coercizione. L'art. 20 esclude dalle competizioni gli animali privi di un'idoneità veterinaria certificata e gli equidi i cui detentori abbiano riportato condanne definitive per reati contro gli animali. L'art. 23, infine, prevede l’obbligo di un controllo veterinario sportivo con cadenza annuale. Particolarmente rilevante è il comma 6 dell'art. 19, che vieta di macellare o sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, salvo l'abbattimento umanitario. Tale norma è la dimostrazione che il cavallo atleta non è una risorsa da dismettere a fine carriera, ma un soggetto a cui l'ordinamento riconosce il diritto a una vita dignitosa anche dopo il ritiro.
Il doping equino nella giurisprudenza penale
La qualifica di atleta produce anche conseguenze penali precise. La giurisprudenza di legittimità ritiene che la somministrazione di sostanze vietate a un cavallo da competizione integri sia il reato di frode sportiva ai sensi dell’art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, sia il maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 35176 del 2018, ha definito doping ogni pratica capace di procurare all'uomo, come all'animale, un rendimento superiore alle proprie doti fisiologiche in un dato momento, includendovi la somministrazione di analgesici idonei ad alterare il risultato della gara.
Sempre la Cassazione penale, con sentenza n. 38647 del 2017, ha chiarito che il divieto relativo alle sostanze dell'allegato 1 al regolamento UNIRE opera in termini assoluti, a prescindere dal quantitativo somministrato, perché la sostanza vietata è comunque idonea a compromettere la salute del cavallo e la lealtà della competizione.
Sulla stessa linea si collocano Cass. pen., sentenza n. 24257 del 2024, che ha inquadrato il doping equino nell'impiego di agenti esogeni privi di giustificazione terapeutica volti a migliorare le prestazioni e Cass. pen., sentenza n. 16254 del 2024, riferita alla somministrazione di broncodilatatori a cavalli in gara. Da questo orientamento emerge chiaramente che il doping non danneggia soltanto gli avversari in pista, ma costituisce esso stesso una forma di sopraffazione sull'animale, spinto oltre i propri limiti fisiologici.
La responsabilità civile per i danni causati dal cavallo
Dal punto di vista del diritto civile, chi possiede un cavallo o se ne serve risponde dei danni che l'animale provoca in base a quanto previsto dall'art. 2052 del c.c.. Il proprietario dell’animale è gravato da responsabilità oggettiva, della quale può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1261 del 2023, ha condannato un proprietario per le lesioni al volto subite da una cavallerizza colpita da un calcio nel paddock, spiegando che una reazione imprevista del genere non basta a integrare il caso fortuito, essendo un rischio tipico e prevedibile di chi frequenta i cavalli. Il Tribunale di Bergamo, sentenza n. 684 del 2026, è giunto a conclusioni analoghe sull'imbizzarrimento, aggiungendo che, quando a rispondere è chi utilizza l'animale senza esserne proprietario, occorre comunque verificare che questi ne avesse in concreto il controllo, dato che le due responsabilità non si sommano, ma si alternano a seconda di chi eserciti il governo effettivo del cavallo.
Pubblicato il: 22/08/2026
Pubblicato il: 22/08/2026
Il controllo riguarda, in particolare, la somma aggiuntiva, cioè la cosiddetta quattordicesima, e i limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti.
L'obiettivo è verificare se le somme pagate in via provvisoria fossero effettivamente spettanti sulla base dei redditi realmente percepiti. Quando dal controllo emerge che il pensionato ha ricevuto più di quanto gli spettava, l'INPS procede al recupero dell'indebito.
Perché l'INPS può chiedere la restituzione?
La quattordicesima e altre prestazioni collegate al reddito vengono riconosciute sulla base di determinati limiti reddituali.
In alcuni casi l'Istituto procede al pagamento in via provvisoria, utilizzando le informazioni disponibili in quel momento. Successivamente, quando vengono acquisiti i dati fiscali definitivi, viene effettuato il controllo.
Per questa campagna di verifica l'INPS ha utilizzato i dati delle dichiarazioni fiscali 730, Certificazione Unica e modello Redditi Persone Fisiche 2024, relativi ai redditi del 2023, oltre alle informazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati per gli anni 2023 e 2024.
I redditi utilizzati per il pagamento anticipato sono stati quindi confrontati con quelli effettivamente dichiarati.
Se il confronto evidenzia una differenza tale da modificare il diritto alla prestazione o il suo importo, l'Istituto può procedere al recupero delle somme corrisposte in eccesso.
Quando iniziano le trattenute?
Per questa specifica campagna, il recupero non parte ad agosto 2026.
Il calendario indicato dall'INPS prevede:
Il debito può essere recuperato a rate?
Il pensionato non è necessariamente chiamato a restituire tutto l'importo in un'unica soluzione.
La normativa prevede che la trattenuta possa essere effettuata sulla pensione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
In particolare, la rata di recupero è determinata in misura pari a un quinto dell'importo complessivo della pensione, considerando anche l'eventuale indennità integrativa speciale corrisposta separatamente e applicando i criteri previsti per la salvaguardia del trattamento minimo.
Il recupero può arrivare fino a un massimo di 60 rate.
Questo significa che la durata della restituzione dipenderà dall'importo complessivo dell'indebito e dalla possibilità di recuperarlo attraverso le trattenute sulla pensione.
E se una sola pensione non basta?
Può accadere che l'importo della pensione sulla quale è stato individuato il debito non consenta di recuperare interamente la somma dovuta.
In questo caso, se il pensionato è titolare anche di un'altra pensione diretta a carico della Gestione pubblica, l'INPS può procedere automaticamente al recupero anche su quest'altro trattamento.
Se rimane ancora una parte del debito da recuperare, l'importo residuo può essere richiesto attraverso un avviso di pagamento pagoPA oppure, quando possibile, mediante trattenuta su un'altra pensione erogata dall'INPS.
Il pensionato può inoltre rivolgersi alla struttura territoriale competente per verificare le modalità di recupero e, nei limiti consentiti, chiedere una modifica del piano.
Come viene comunicato il debito?
L'INPS non procede semplicemente con una trattenuta senza informare l'interessato.
Il pensionato riceverà una comunicazione dedicata con l'indicazione del debito e delle modalità previste per la restituzione.
La comunicazione viene trasmessa:
Ci sono 30 giorni per contestare il recupero. Il pensionato che ritiene che il calcolo dell'INPS sia errato dispone di 30 giorni dalla notifica per rivolgersi alla struttura territoriale competente.
In questa fase può presentare tutta la documentazione utile a dimostrare che la situazione reddituale considerata dall'Istituto non è corretta, oppure che i dati utilizzati non sono completi.
Può essere quindi importante conservare e mettere a disposizione la documentazione fiscale relativa agli anni interessati, oltre alle certificazioni e agli altri documenti che possano dimostrare la corretta situazione reddituale.
Il controllo può portare, se ne ricorrono i presupposti, alla rettifica della posizione e dell'importo da recuperare.
Attenzione: non significa che tutti i pensionati perderanno la quattordicesima. La comunicazione dell'INPS non riguarda, infatti, indistintamente tutti i pensionati della Gestione pubblica.
Il recupero interessa le posizioni nelle quali la verifica dei redditi ha evidenziato somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle effettivamente spettanti.
Non basta quindi essere pensionati pubblici per essere coinvolti nella procedura.
La questione riguarda esclusivamente le posizioni interessate dalla verifica e per le quali l'Istituto abbia accertato un debito.
È importante anche non confondere le due procedure indicate dall'INPS.
La prima riguarda la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, per la quale il recupero partirà da dicembre 2026.
La seconda riguarda invece la verifica dei limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti, con recuperi destinati a partire da gennaio 2027.
In entrambi i casi il principio è lo stesso: le prestazioni vengono verificate alla luce dei redditi effettivamente rilevanti e, quando emerge un pagamento superiore a quello spettante, l'Istituto procede al recupero.
Ma cosa deve fare chi riceve la comunicazione INPS?
La cosa più importante è non ignorare la raccomandata o la PEC.
Chi riceve la comunicazione dovrebbe controllare:
Pubblicato il: 22/08/2026
La vicenda nasce dallimprovvisa e prolungata interruzione, senza preavviso, dei servizi di telefonia fissa, telefonia mobile e connessione dati utilizzati da un avvocato.
Linterruzione aveva avuto ripercussioni sull’attività professionale, tanto da indurre il legale a chiedere al gestore il risarcimento sia dei danni patrimoniali, sia di quelli non patrimoniali.
Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, le pretese erano state accolte solo in parte. I giudici avevano riconosciuto le spese direttamente sostenute, cioè il cosiddetto danno emergente, ma avevano escluso ulteriori voci, tra cui il lucro cessante, la perdita di chance e il danno non patrimoniale.
La Cassazione ha ritenuto non corretta questa impostazione, richiamando lattenzione su tre aspetti particolarmente importanti: il concorso di colpa del danneggiato, la prova della perdita di chance e la rilevanza costituzionale delle comunicazioni telefoniche e telematiche.
Uno dei punti affrontati dalla Suprema Corte riguarda il concorso di colpa del danneggiato, previsto dallart. 1227, comma 1, del codice civile.
La Corte dAppello aveva escluso il lucro cessante ritenendo che il professionista avrebbe potuto limitare le conseguenze del disservizio adottando strumenti alternativi per mantenere i contatti con la clientela.
Secondo la Cassazione, però, il problema non riguarda soltanto il merito di questa valutazione, ma anche il modo in cui la questione è stata introdotta e decisa nel processo.
Anche quando una questione può essere rilevata dufficio dal giudice, questultimo non può fondare la propria decisione su elementi o circostanze che non siano stati previamente sottoposti al confronto tra le parti. In particolare, deve essere garantito il contraddittorio, come impone lart. 101, comma 2, c.p.c.
In altre parole, il giudice non può sorprendere il danneggiato con una decisione basata su una sua presunta inerzia, se tale questione non è stata adeguatamente introdotta nel processo e discussa dalle parti.
La perdita di chance richiede la prova di un cliente perso?
Un altro passaggio significativo riguarda il danno da perdita di chance. La Corte dAppello aveva ritenuto insufficiente la prova offerta dal professionista, sostanzialmente pretendendo la dimostrazione certa della perdita di specifici clienti o di determinati incarichi.
La Cassazione ricorda, invece, che la chance non coincide con il risultato economico finale.
La perdita di chance consiste, infatti, nella perdita della concreta possibilità di conseguire un determinato vantaggio, non nella certezza che quel vantaggio sarebbe stato effettivamente ottenuto.
Nel caso di un professionista rimasto a lungo senza telefono e internet, quindi, non è indispensabile dimostrare che un determinato cliente avrebbe certamente conferito un incarico. Può essere sufficiente dimostrare, anche attraverso presunzioni e valutazioni di carattere probabilistico, che il disservizio ha concretamente compromesso occasioni professionali dotate di un adeguato grado di serietà e consistenza.
Proprio perché la chance riguarda una possibilità e non una certezza, il relativo danno può essere liquidato in via equitativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Ma il profilo forse più interessante dellordinanza riguarda il danno non patrimoniale.
I giudici di merito avevano escluso questa voce di danno, richiamando lorientamento tradizionale secondo cui la semplice impossibilità di utilizzare il telefono non sarebbe, di per sé, sufficiente a giustificare un risarcimento.
La Cassazione propone una lettura più attuale del problema, considerando il ruolo assunto dalle tecnologie di comunicazione nella vita professionale e personale.
Per un avvocato, infatti, telefono e connessione internet possono costituire strumenti essenziali per mantenere i rapporti con i clienti, comunicare con colleghi e uffici giudiziari e svolgere concretamente la propria attività. La loro indisponibilità prolungata può, quindi, andare oltre il semplice disagio materiale e incidere sulla possibilità di esercitare diritti di rilievo costituzionale, tra cui la libertà di comunicazione e il diritto di difesa.
Da questa prospettiva, il disservizio del gestore può assumere una rilevanza ulteriore rispetto al mero danno economico: se linadempimento incide concretamente su diritti della persona costituzionalmente tutelati, può configurarsi anche un danno non patrimoniale risarcibile.