Condominio, ti spetta un risarcimento se gli impianti comuni fanno troppo rumore dentro casa tua: nuova sentenza

Pubblicato il: 24/08/2026

Quando rumori e vibrazioni provenienti da un impianto condominiale superano la soglia della normale tollerabilità, il condomino che li subisce può chiedere al condominio di farli cessare, richiamando gli articoli 844 e 949 del Codice civile. Non conta, ai fini di questa responsabilità, che l'origine del problema risalga a un difetto di progettazione o di installazione commesso in fase di costruzione: la fonte attuale del disturbo è pur sempre un bene collettivo, e su quel bene il condominio conserva il potere concreto di intervenire.
In parallelo, la responsabilità del costruttore corre su un binario diverso e autonomo, quello dell'articolo art. 1669 del c.c., che disciplina i gravi difetti dell'opera. Le due responsabilità possono quindi convivere, e nulla vieta che entrambi i soggetti vengano chiamati a rispondere, ciascuno per il proprio titolo, davanti allo stesso giudice.
Il caso concreto: pompe di calore rumorose e anni di segnalazioni
Tutto nasce dal disagio quotidiano di una coppia di proprietari, costretta a convivere per anni con rumori e vibrazioni provenienti dalla centrale termica situata proprio al piano sottostante il loro appartamento. Dopo aver tentato invano perizie e interventi correttivi, senza ottenere alcun risultato concreto, i due proprietari hanno deciso di affidarsi a un accertamento tecnico preventivo, previsto dall'art. 696 bis del c.p.c., per far fotografare in modo indipendente la situazione prima di intraprendere qualsiasi azione legale.
I consulenti tecnici incaricati hanno individuato con precisione l'origine del problema: pompe di calore ed elettropompe di circolazione, la cui vibrazione si propagava attraverso la struttura dell'edificio a causa di connessioni rigide delle tubazioni, mancanza di dispositivi antivibranti e piedini di appoggio inadeguati. Esclusa, invece, qualsiasi responsabilità legata alle dimensioni dei locali tecnici, che secondo i periti non presentavano criticità.
Forti di questi accertamenti, i proprietari hanno citato in giudizio tanto la società costruttrice-venditrice quanto il condominio, chiedendo l'eliminazione definitiva delle immissioni rumorose oppure, in alternativa, il pagamento di circa 79.000 euro per coprire i lavori necessari, a cui si aggiunge la richiesta di risarcimento del danno subìto. È in questo contesto che interviene la pronuncia del Tribunale di Milano (sentenza n. 6446 del 31 luglio 2026, Sezione settima civile).
Cosa ha stabilito il giudice: doppia condanna e criteri per misurare il rumore
Il Tribunale ha respinto le eccezioni di prescrizione sollevate dalla società costruttrice, affermando un principio importante: conoscere la fonte materiale del rumore non basta a far scattare il termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c.; serve una conoscenza effettiva della gravità del difetto e del suo legame con un'esecuzione imperfetta dell'opera, individuata nel caso specifico solo con la relazione tecnica del dicembre 2021.
Nel merito, i consulenti hanno accertato il superamento dei limiti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in soggiorno e camera da letto, e separatamente hanno verificato che il rumore degli impianti superava di almeno 3 decibel il rumore di fondo, sia di giorno sia di notte, secondo il criterio comparativo tipico della valutazione civilistica ex art. 844 del c.c.. Il giudice ha quindi condannato la società costruttrice a eliminare i difetti progettuali e il condominio a far cessare le immissioni, chiarendo che si tratta di obblighi distinti ma convergenti sullo stesso risultato: se uno dei due esegue integralmente gli interventi, l'altro resta liberato nei limiti di quanto effettivamente ottenuto.
È stato inoltre riconosciuto un risarcimento complessivo di 10.374,52 euro, a titolo di spese tecniche e danno non patrimoniale, provato non automaticamente ma tramite presunzioni basate su intensità, durata e diffusione notturna del disturbo.
I riferimenti di Cassazione richiamati nella decisione
A sostegno del proprio ragionamento, il Tribunale ha richiamato diversi precedenti della Corte di Cassazione: le sentenze n. 13707/2023 e n. 777/2020, sul momento da cui decorre il termine per la denuncia dei gravi difetti; la sentenza n. 22506/2026, secondo cui un tentativo di riparazione può equivalere al riconoscimento del difetto, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione; la sentenza n. 8637/2020, sull'effetto interruttivo della prescrizione legato al ricorso per accertamento tecnico preventivo; la sentenza n. 23283/2014, secondo cui il rispetto delle norme tecniche non esclude di per sé il superamento della normale tollerabilità; e infine la sentenza n. 21649/2021, sulla prova presuntiva del danno non patrimoniale da immissioni.
In sintesi, la pronuncia ribadisce un concetto che ogni amministratore e ogni condomino dovrebbero tenere a mente: finché il rumore resta oltre la soglia di tollerabilità, l'obbligo del condominio di intervenire non si esaurisce mai, indipendentemente da chi abbia causato originariamente il problema.


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Detrazioni fiscali 2026, le perdi per un errore banale nel 730 e paghi più tasse: ecco i quattro casi da evitare

Pubblicato il: 24/08/2026

Chi presenta il modello 730 entro il 30 settembre rischia spesso di perdere una deduzione legittima per un dettaglio formale, come un documento intestato alla persona sbagliata, un rimborso non dichiarato, una spesa imputata a un anno errato. Le regole sugli oneri deducibili, raccolte nel Quadro E, sezione II, sono più rigide di quanto sembri a prima vista ed è importante conoscerle per evitare contestazioni in sede di controllo.

Il principio di cassa governa la deduzione
La prima regola da conoscere riguarda il momento in cui una spesa produce effetto fiscale. Non conta l'anno a cui si riferisce la prestazione ricevuta, ma quello in cui il pagamento è stato eseguito. Chi ha sostenuto un onere deducibile nel corso del 2025 lo fa valere nella dichiarazione relativa a quell'anno, indipendentemente dal periodo a cui il servizio si riferisce.

Da questo principio discende una conseguenza pratica poco intuitiva per chi paga con carta di credito. A contare è la data in cui la carta viene utilizzata per il pagamento, non quella, spesso posteriore anche di settimane, in cui la banca esegue materialmente l'addebito sul conto del titolare. Una spesa saldata con carta a dicembre 2025 rientra dunque nella dichiarazione dei redditi 2026, anche se l'addebito bancario arriva a gennaio dell'anno successivo.

Perché la deduzione sia riconosciuta, la spesa deve rientrare tra quelle che il Testo unico delle imposte sui redditi o altre norme individuano espressamente ed essere sorretta da idonea documentazione. Mancando uno di questi due requisiti, l'Agenzia delle Entrate può negare il beneficio in un successivo controllo formale.

Le voci che compongono il Quadro E, sezione II
L'elenco delle spese deducibili copre categorie tra loro molto eterogenee. Vi rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati nell'interesse proprio o di un familiare a carico, l'assegno periodico corrisposto al coniuge e i contributi versati per collaboratori domestici e familiari, tre voci che insieme rappresentano il nucleo più ricorrente della sezione.

Trovano collocazione nel Quadro E anche le erogazioni a favore di istituzioni religiose, nell'interesse proprio del dichiarante e i versamenti ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, questi ultimi estesi anche ai familiari fiscalmente a carico. A completare il rigo E26 concorrono poi alcuni oneri minori, identificati dai codici 7, 8, 9, 12 e 21, che restano circoscritti alla sola sfera del dichiarante e non si estendono ai familiari.

La previdenza complementare occupa uno spazio a sé nel quadro. I versamenti a fondi pensione individuali o collettivi, compresi quelli confluiti nei nuovi sottoconti PEPP, riducono il reddito sia quando riguardano il dichiarante sia quando sono effettuati per un familiare che rientra tra i fiscalmente a carico.
Completano il quadro le somme eventualmente restituite al soggetto che le aveva erogate, le spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione e le erogazioni liberali a favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore.

Le spese mediche per le persone con disabilità
Le spese mediche e di assistenza specifica riferite a persone con disabilità richiedono un approfondimento a parte, perché su questo punto la normativa allarga eccezionalmente la platea dei beneficiari. Tali spese restano deducibili anche quando la persona assistita non è fiscalmente a carico del contribuente, purché sussista una condizione di invalidità grave e permanente.

Rimborsi e limiti: quando il beneficio non spetta
Un requisito unico accomuna tutte le voci esaminate finora, ossia l'onere deve gravare realmente su chi lo dichiara. Se è intervenuto un rimborso e quella somma non ha concorso a formare il reddito imponibile, il beneficio decade e l'importo va tolto dal calcolo, con il rischio concreto di un recupero da parte dell'amministrazione in caso di controllo successivo. Inoltre, l'importo deducibile non può eccedere il reddito complessivo dichiarato dal contribuente. Ciò che non trova capienza non diventa un credito spendibile in futuro, né si trasferisce sulla dichiarazione dell'anno successivo, se non nei casi che la legge individua espressamente per singole categorie di oneri.

Familiari a carico, intestazione dei documenti e casi particolari
Numerose voci del quadro non riguardano solo la sfera personale del dichiarante. La legge, infatti, consente di portare in deduzione anche gli oneri sostenuti per un familiare fiscalmente a carico. Tale condizione sussiste quando il reddito non supera 2.840,51 euro lordi, soglia che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Discorso diverso per l'intestazione dei documenti giustificativi. Normalmente la ricevuta o la fattura devono riportare il nome di chi intende avvalersi della deduzione, ma quando la spesa riguarda un familiare a carico è ammesso che il documento sia intestato direttamente a lui, senza che questo pregiudichi il beneficio fiscale del dichiarante. Rientra in questa logica anche il caso del genitore che paga una spesa per il figlio mentre la fattura reca il nome dell'altro genitore. La deduzione resta comunque valida, a patto che quest'ultimo risulti a sua volta fiscalmente a carico di chi ha materialmente sostenuto il pagamento.

Per i figli fiscalmente a carico sotto i 21 anni, il meccanismo della deduzione continua a funzionare senza variazioni, benché per loro i genitori non possano più contare sulle detrazioni Irpef, ormai superate dall'assegno unico universale.
Le convivenze di fatto seguono invece un trattamento differente. La legge non equipara la convivenza al matrimonio ai fini di questa agevolazione, per cui chi convive non può dedurre gli oneri sostenuti a beneficio del partner, neppure quando l'unione risulta registrata in anagrafe.


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Concorsi pubblici, in arrivo oltre 3.700 assunzioni nell’Agenzia Entrate, vari Ministeri e INPS: ecco dove e come

Pubblicato il: 24/08/2026

3.742 assunzioni autorizzate, ma nessun maxi-concorso in arrivo. Il DPCM del 2 luglio 2026, adottato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, apre una nuova stagione di reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano Ministeri, agenzie fiscali, enti previdenziali e diverse altre strutture pubbliche e la loro ripartizione, ente per ente, è ciò che conta davvero per chi guarda ai concorsi pubblici.

La natura del provvedimento: autorizzazione, non bando
Il decreto trova fondamento nell'art. 35 del T.U.P.I., comma 4, la norma che disciplina il regime autorizzatorio per l'avvio delle procedure concorsuali e delle relative assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Il testo si limita a consentire alle amministrazioni indicate di attivare le procedure di reclutamento. Requisiti, prove d'esame e scadenze restano di competenza dei singoli bandi, che ciascun ente pubblicherà secondo la propria programmazione, prevalentemente attraverso il portale InPA.

Le coperture previste seguono strade diverse. Accanto ai concorsi pubblici, il decreto ammette lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, la mobilità volontaria tra amministrazioni e le progressioni interne tra le aree professionali. Sul totale di 3.742 posti, le nuove procedure concorsuali riguardano 1.753 unità, alle quali si aggiungono 28 posizioni dirigenziali destinate al corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione. Il resto del contingente troverà copertura attraverso gli altri strumenti previsti dalla norma.

La mappa delle amministrazioni con i contingenti più ampi
Il Ministero dell'Interno guida la classifica con 1.086 assunzioni complessive, seguito dall'Agenzia delle Entrate a quota 1.022. Il Ministero della Cultura si attesta a 482 unità, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a 449. Numeri più contenuti si registrano al Ministero della Giustizia, con 165 posizioni ripartite tra l'Ufficio centrale degli Archivi notarili e il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, e all'Inps, fermo a 145.

Seguono il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con 66 unità, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con 65, l'Avvocatura Generale dello Stato con altrettante 65, il Consiglio di Stato con 63, il Ministero del Lavoro con 60 e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con 40. Il quadro si completa con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, alcune Autorità di bacino e quattro parchi nazionali.

Dove ci saranno davvero i nuovi concorsi
Al Ministero dell'Interno, su 1.086 assunzioni complessive, 759 passeranno da nuove procedure concorsuali. Di questi, 378 riguardano la qualifica di funzionario, 347 quella di assistente, 25 rientrano nell'area delle elevate professionalità e i restanti 9 nel profilo di operatore. All'Agenzia delle Entrate la quota destinata a nuovi bandi sale a 735 posti, tra 400 funzionari e 335 assistenti. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli metterà a concorso 181 posizioni da funzionario, il Ministero dell'Agricoltura 39, mentre all'Inps la nuova selezione riguarderà appena 7 posti, tra dirigenza ed elevate professionalità.

Il caso del Ministero della Cultura
Il Ministero della Cultura mostra lo scarto più evidente tra numero complessivo e nuove selezioni. A fronte di 482 assunzioni autorizzate, un solo bando riguarderà nuovi ingressi dall'esterno, riservato a 5 posizioni dirigenziali di seconda fascia. La quota restante troverà copertura attraverso mobilità, scorrimenti di graduatoria e altri strumenti già previsti dall'ordinamento.

Validità delle autorizzazioni e adempimenti successivi
Le facoltà assunzionali riconosciute dal DPCM hanno validità triennale, senza possibilità di proroga una volta decorso il termine. Le amministrazioni restano vincolate al rispetto dei propri piani dei fabbisogni e dei limiti di spesa. Il termine per comunicare a Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati sul personale effettivamente assunto e sulla spesa sostenuta è fissato al 31 dicembre 2026.


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Bonus trasporti, in arrivo fino a 400 euro, addio al click day, nuova graduatoria non solo sull’ISEE: ecco come averlo

Pubblicato il: 23/08/2026

Chi ha provato almeno una volta a richiedere un bonus trasporti sa bene cosa significhi restare davanti allo schermo, aggiornare la pagina e vedere comparire, dopo pochi minuti, la scritta "risorse esaurite". È il meccanismo del cosiddetto click day, quello che negli anni ha penalizzato migliaia di famiglie che, pur avendo tutti i requisiti, sono rimaste escluse dal contributo solo per un ritardo di pochi secondi nella richiesta online.
Il nuovo bonus trasporti, collegato al Piano Sociale per il Clima, promette di archiviare definitivamente questo sistema. Dal 2027 il contributo, che potrà arrivare fino a 400 euro, non sarà più assegnato a chi clicca più velocemente, ma attraverso una graduatoria basata su punteggi. Un cambio di impostazione che nasce da esigenze diverse ma convergenti: ridurre l'uso dell'auto privata, contenere l'inquinamento urbano e, allo stesso tempo, alleggerire il peso della spesa per il trasporto pubblico sulle famiglie più in difficoltà, in un momento in cui il costo dei carburanti e degli abbonamenti continua a pesare sui bilanci domestici.
Isee sotto i 20.000 euro, ma il reddito non è l'unico criterio
Il primo requisito resta quello economico: potranno accedere al bonus solo le famiglie con Isee inferiore a 20.000 euro. Tuttavia, a differenza delle edizioni passate, il solo possesso di un Isee basso non garantirà automaticamente il contributo, perché sarà il punteggio complessivo a determinare l'ordine della graduatoria e, di conseguenza, l'importo spettante.
Il sistema prevede scaglioni precisi legati al valore dell'indicatore:
  • chi ha un Isee compreso tra 15.000 e 20.000 euro riceverà 25 punti;
  • chi si colloca tra 10.000 e 15.000 euro ne otterrà 45;
  • sotto i 10.000 euro il punteggio sale a 60.

A questo si aggiunge un secondo criterio, quello della distanza percorsa tra l'abitazione e il luogo di lavoro o di studio:
  • oltre i 30 chilometri si ottengono 20 punti;
  • tra i 10 e i 30 chilometri 10 punti;
  • sotto i 10 chilometri 5 punti.

Non si tratta quindi solo di una misura assistenziale legata al reddito, ma di un contributo pensato per premiare anche chi affronta ogni giorno spostamenti lunghi e costosi per raggiungere il posto di lavoro o la scuola dei figli.
Punteggi aggiuntivi: disoccupati, disabilità e assenza di auto in famiglia
Oltre ai due criteri principali, la bozza del provvedimento prevede punteggi aggiuntivi pensati per intercettare le situazioni di maggiore fragilità. Potranno beneficiarne, con punti extra, i disoccupati, i lavoratori autonomi e le famiglie che non possiedono alcuna automobile. Anche chi, nei mesi precedenti, aveva già attivo un abbonamento al trasporto pubblico locale potrà vedersi riconosciuto un punteggio maggiorato, a testimonianza della volontà di premiare chi già sceglie la mobilità sostenibile.
Un'attenzione particolare, poi, è riservata alle persone con disabilità e a chi se ne prende cura: per queste famiglie è previsto il riconoscimento del punteggio massimo, che garantisce l'accesso prioritario alla graduatoria e, quindi, all'importo più alto del bonus. Una scelta che conferma come il nuovo meccanismo non voglia limitarsi a fotografare la situazione reddituale, ma provi a costruire un quadro più completo delle reali difficoltà di mobilità di ogni nucleo familiare.
Dalla soglia dei 35 punti ai 400 euro: come si calcola l'importo
Definiti i punteggi, resta da capire come questi si traducano concretamente in denaro. Il meccanismo prevede tre fasce di importo, oltre a una soglia minima sotto la quale il bonus non spetta. Chi raggiunge almeno 80 punti avrà diritto all'importo massimo di 400 euro; tra 55 e 79 punti l'importo scende a 200 euro; tra 35 e 54 punti il contributo sarà di 100 euro. Al di sotto dei 35 punti, invece, non sarà riconosciuto alcun bonus.
Si tratta quindi di un sistema più complesso rispetto al passato, ma pensato per essere più equo: non basterà più essere veloci a cliccare, ma servirà rientrare in una fascia di reale bisogno, calcolata incrociando reddito, distanza dal luogo di lavoro o studio e condizione familiare. Restano da definire, nei prossimi mesi, i dettagli operativi sulle modalità di presentazione della domanda e sulla piattaforma attraverso cui verrà gestita la graduatoria: aspetti che saranno chiariti con l'approssimarsi dell'entrata in vigore della misura, prevista per il 2027.


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Conto corrente, rischi di perdere metà dei tuoi soldi se cointestato, devi dimostrare tu che sono tuoi: la Cassazione

Pubblicato il: 23/08/2026

La cointestazione di un conto corrente bancario è una situazione sempre più frequente. Accade soprattutto tra coniugi, ma anche tra fratelli, genitori e figli o altri familiari. La scelta può rispondere a esigenze pratiche: condividere le spese della famiglia, consentire a un parente di gestire il conto o semplicemente rendere più agevole l'amministrazione del patrimonio.

Ma una domanda diventa particolarmente importante, soprattutto quando arriva una separazione o si apre una successione: a chi appartengono effettivamente le somme presenti sul conto cointestato? Cointestare un conto significa davvero che il denaro depositato appartiene sempre al 50% a ciascun titolare?

La risposta è no, almeno non in modo assoluto.

Quando un conto corrente è intestato a più persone, occorre distinguere due questioni:

  • la prima riguarda la banca: chi può effettuare operazioni sul conto e in che misura l'istituto di credito può considerarsi liberato nei confronti dei correntisti;
  • la seconda riguarda invece la proprietà delle somme: a chi appartiene realmente il denaro depositato?

L'articolo 1854 del codice civile disciplina i rapporti tra cointestatari e banca, prevedendo, in presenza dei relativi presupposti, la solidarietà dei titolari nei rapporti derivanti dal conto.
Diverso è il rapporto interno tra i correntisti. Qui assume particolare importanza l'articolo 1298 del codice civile, secondo cui, nei rapporti interni, le parti del credito o del debito solidale si presumono uguali, salvo che risulti diversamente.

È proprio quel “salvo che risulti diversamente” a fare la differenza.

La regola del 50% è quindi solo una presunzione.

Se due persone sono cointestatarie di un conto e non emerge nulla di diverso, si presume che ciascuna abbia diritto alla metà delle somme.
Ma si tratta di una presunzione relativa, cioè di una regola che può essere contestata con una prova contraria.

La questione è stata affrontata più volte dalla Corte di Cassazione. Tra le pronunce più recenti merita particolare attenzione la sentenza n. 22613 del 5 agosto 2025, che ha ribadito un principio importante: il versamento di una somma, anche molto consistente, su un conto cointestato non significa automaticamente che quella somma sia stata donata all'altro titolare.

La vicenda nasceva nell'ambito di una successione.
Un uomo, sposato in seconde nozze, aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti del figlio avuto dalla moglie da un precedente matrimonio.
Il figlio sosteneva che la madre, prima di morire, avesse effettuato in favore del marito una donazione indiretta. Il presunto regalo sarebbe consistito nel versamento, su un conto corrente cointestato con il marito, di una somma significativa proveniente dalla vendita di un immobile di proprietà della donna.
Secondo il figlio, quindi, quel denaro avrebbe dovuto essere considerato una liberalità a favore del coniuge e, di conseguenza, essere sottoposto alle regole della collazione ereditaria.

La tesi, però, non è stata accolta dai giudici.
Ma perché il versamento non è stato considerato una donazione?
La Corte ha tenuto conto dell'intero rapporto economico tra i coniugi e non soltanto del singolo versamento contestato.
Durante i 37 anni di matrimonio, infatti, sul conto cointestato erano confluite somme rilevanti provenienti da entrambi i coniugi. Il conto veniva utilizzato per la gestione delle esigenze della famiglia e per sostenere le spese comuni. In questo contesto, il versamento effettuato dalla moglie, pur provenendo dalla vendita di un bene personale, non è stato ritenuto sufficiente per dimostrare l'esistenza di una donazione indiretta.
Il denaro, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, poteva essere destinato semplicemente a contribuire alle esigenze e al mantenimento della famiglia.
La sentenza offre quindi un chiarimento importante: cointestare il conto non significa fare una donazione.
La qualificazione dell'operazione dipende dalle circostanze concrete e dalla prova dell'eventuale intento di liberalità, cioè la volontà di arricchire gratuitamente un'altra persona.
La semplice cointestazione del conto, così come il semplice versamento di denaro, non è di per sé sufficiente.
Questo principio assume particolare importanza nelle successioni, dove la qualificazione di un'operazione come donazione può produrre conseguenze rilevanti sui rapporti tra gli eredi.

Un altro aspetto significativo riguarda l'onere della prova.
Se un erede sostiene che una determinata operazione costituisca una donazione indiretta, deve dimostrarne i presupposti. Non è sufficiente osservare che il denaro proveniva originariamente dal patrimonio personale di uno dei coniugi e che, successivamente, è stato versato su un conto intestato anche all'altro.
Occorre verificare il contesto complessivo dell'operazione: come veniva utilizzato il conto, quali somme vi confluivano, quali erano le esigenze della famiglia e, soprattutto, quale fosse la reale finalità del versamento.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, proprio la gestione complessiva del conto e la partecipazione economica di entrambi i coniugi hanno escluso, secondo i giudici, la prova di una liberalità.
La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, come previsto dall'articolo 2729 del codice civile. Possono assumere particolare importanza:

  • gli estratti conto;
  • la ricostruzione della provenienza degli accrediti;
  • la documentazione che dimostri che il denaro deriva da fonti personali, come uno stipendio, un'eredità o la vendita di un bene.

Ancora, un esempio significativo è rappresentato dall'ordinanza n. 5009 del 2026 della Corte di Cassazione, nella quale le somme presenti su un conto cointestato sono state ritenute riconducibili esclusivamente al defunto sulla base di una serie di elementi: la ricostruzione delle fonti dei versamenti, il marcato squilibrio patrimoniale tra i titolari e l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare una liberalità a favore dell'altro cointestatario.
La regola, quindi, è semplice: chi sostiene che la situazione reale sia diversa da quella che appare dalla cointestazione deve fornire una prova concreta e documentata. La semplice firma apposta sul contratto bancario non dimostra, da sola, che il cointestatario sia proprietario delle somme.

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Lavoratore, ora possono pagarti meno durante le ferie, ecco in quali casi e come puoi contestarlo: nuova ordinanza

Pubblicato il: 23/08/2026

Quante volte ti è capitato di controllare il cedolino del mese di ferie e di trovarlo più leggero del solito? Ti sarai sicuramente chiesto se il datore di lavoro possa legittimamente corrispondere meno durante il periodo di riposo. La Corte di Cassazione ha risposto al quesito con l'ordinanza n. 18529, depositata l'8 giugno 2026, secondo cui la riduzione può essere legittima, ma solo entro un margine preciso, misurato sull'impatto economico complessivo e non sulla semplice differenza visibile tra due mensilità.

Perché la retribuzione delle ferie non deve coincidere con quella ordinaria
Il diritto dell'Unione europea, attraverso l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, impone che durante le ferie il lavoratore mantenga un livello retributivo comparabile a quello ordinario, ma non identico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata più volte anche dalla Cassazione in casi analoghi, ha chiarito che nel computo rientra ogni somma riconducibile con continuità ai compiti effettivamente svolti e alla posizione professionale ricoperta, mentre le componenti realmente occasionali possono restare fuori senza che questo violi la direttiva.

Il criterio dell'effetto dissuasivo
Quanto deve pesare, in concreto, una voce esclusa perché diventi un problema giuridico? La giurisprudenza risponde con la nozione di effetto dissuasivo. Una riduzione retributiva diventa illecita soltanto se risulta concretamente capace di indurre il lavoratore a rinunciare al riposo per il timore di perdere reddito. Il nostro ordinamento recepisce questo principio attraverso l'art. 2109 del c.c., l'art. 36 Cost. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, ma nessuna norma fissa una percentuale valida in ogni circostanza. La valutazione resta ancorata al caso concreto e proprio su questo punto l'ordinanza n. 18529/2026 offre un importante chiarimento.

Il caso del macchinista e la soglia del 3,37%
Alla base della pronuncia c'è la vicenda di un macchinista dipendente di Mercitalia Rail, a cui l'azienda non riconosceva, nella busta paga delle ferie, l'indennità per l'assenza dalla residenza e la quota variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale, nota con l'acronimo IUP. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 78 del 2023, aveva già respinto la pretesa del lavoratore e la Cassazione conferma quella decisione, respingendo integralmente il ricorso. Il punto decisivo riguarda l'entità dell'esclusione. Le due voci pesavano circa il 3,37% sulla retribuzione annua lorda del ricorrente, una misura che i giudici hanno ritenuto troppo contenuta per generare un effetto dissuasivo apprezzabile.

Perché il confronto si fa sull'anno intero
Un aspetto spesso trascurato riguarda l'orizzonte temporale del calcolo. Poiché la richiesta di differenze retributive avanzata dal lavoratore riguardava l'intero anno, la Cassazione ha ritenuto corretto confrontare la retribuzione feriale con quella ordinaria calcolata sui dodici mesi, non con lo stipendio di un singolo mese. La differenza non è di poco conto. Una voce che appare rilevante osservando soltanto i giorni di ferie in cui non viene corrisposta può risultare marginale, una volta distribuita sui dodici mesi di lavoro.

Quali voci restano comunque dovute in ferie
Questo esito non autorizza le aziende a escludere liberamente qualsiasi indennità variabile dal calcolo della retribuzione feriale. Le voci che accompagnano con continuità lo svolgimento dei compiti e la posizione professionale del dipendente restano dovute anche durante il riposo, come la stessa Cassazione ha già affermato in numerose pronunce relative a macchinisti di Trenord e Trenitalia. Nel caso specifico la Corte ha riconosciuto che sia l'indennità di residenza sia la componente variabile della IUP hanno effettivamente questo collegamento funzionale con l'attività svolta, richiamando anche un proprio precedente più recente sulle stesse voci, l'ordinanza n. 3866 del 2026.

Si può evitare, o almeno contestare, la riduzione
Dall'ordinanza emergono tre verifiche, utili a chi voglia capire se una busta paga più leggera, percepita durante il periodo delle ferie, nasconda un problema reale.
La prima riguarda la natura della voce esclusa, da collegare o meno in modo stabile alle mansioni svolte.
La seconda impone di misurare il peso di quella voce sul totale della retribuzione annua lorda, senza fermarsi al singolo cedolino.
La terza impone di valutare se la riduzione, una volta quantificata, raggiunga una soglia realisticamente capace di scoraggiare la fruizione del riposo.


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Morto Varenne, non era un atleta per la legge ma un bene, esattamente come il tuo cane: ecco cosa rischi come padrone

Pubblicato il: 22/08/2026

Nella notte tra il 17 e il 18 agosto un infarto ha spento a Eboli il cuore di Varenne, il trottatore che ha vinto 62 corse su 73 e ha attraversato tre decenni di ippica italiana come nessun altro. Aveva 31 anni, un'età rarissima per un cavallo da competizione e la notizia della sua morte ha commosso un intero settore. Dietro il dolore per la sua scomparsa si nasconde, però, una domanda più da giurista che da tifoso. Che cosa significa, per il nostro ordinamento, essere un cavallo atleta?

Il campione nato a Copparo e il tramonto dell'ippica italiana
Varenne era nato il 19 maggio 1995 all'allevamento di Zenzalino, a Copparo: figlio di Waikiki Beach e Ialmaz, lo aveva rilevato l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, mancato a sua volta nel maggio 2025, affidandone quasi sempre le redini a Giampaolo Minnucci. In carriera Varenne ha portato a casa oltre 6 milioni di euro tra premi, due Grand Prix d'Amérique parigini, due Elitloppet svedesi a Stoccolma, la Breeders Crown newyorchese e un doppio Grand Slam, nel 2001 e nel 2002. Chiusa l'attività agonistica a Montréal nel settembre del 2002, era diventato riproduttore, con oltre 2.000 puledri all'attivo, prima di trascorrere gli ultimi anni in pensione a Eboli.

La sua carriera si è svolta mentre l'ippica italiana entrava in una forte crisi. Basti pensare che il montepremi complessivo nel 2011 superava i 200 milioni di euro, ma già nel 2014 si era ridotto a 75 milioni. San Siro, Agnano, Livorno e Tor di Valle hanno chiuso in un solo inverno; l'ippodromo del Casalone di Grosseto è fermo dal fallimento della società che lo gestiva nel 2018; l'impianto dei Pini di Follonica è inattivo, mentre a Livorno solo un affidamento diretto ha scongiurato la paralisi del Caprilli dopo un bando andato deserto.

Dalla cosa all'essere senziente
Durante la crisi dell'ippica, però, il diritto compiva un percorso opposto. Fino a pochi decenni fa l'animale era considerato una res, un bene disciplinato dalle sole regole della proprietà. La svolta è arrivata con la l. 20 luglio 2004, n. 189, che ha inserito nel Codice penale l'intero Titolo IX-bis, rubricato “Delitti contro il sentimento per gli animali”: da allora punisce chi uccide un animale per crudeltà o senza motivo (art. 544 bis del c.p.), chi lo maltratta o lo costringe a fatiche insostenibili (art. 544 ter del c.p.), chi organizza combattimenti o gare clandestine (art. 544 quinquies del c.p.) e chi lo abbandona (art. 727 del c.p.). Su questo impianto è intervenuta la l. 6 giugno 2025, n. 82, che ha alzato le pene e ha attribuito per la prima volta ai cavalli un livello di protezione superiore rispetto agli altri animali. Alla base di questa evoluzione si colloca l'art. 13 TFUE, che qualifica gli animali come esseri senzienti e non più come cose. Non ancora persone, ma comunque soggetti titolari di una dignità giuridica crescente.

Il “cavallo atleta”: una categoria che nasce nel 2021
È in questo quadro che si colloca la nozione di cavallo atleta, comparsa per la prima volta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il decreto che ha riordinato la disciplina degli enti sportivi. L'art. 2, lett. g) la circoscrive all'equide “registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri”. Le tre condizioni richiamate, secondo l'art. 22, devono coesistere. Occorrono cioè un documento di identificazione conforme al regolamento (UE) 2021/963, la dichiarazione di esclusione dalla filiera alimentare e l'iscrizione al repertorio cavalli atleti tenuto da una federazione riconosciuta.

Chi detiene l'animale, ai sensi dell'art. 19, deve garantirgli condizioni di benessere adeguate proprio in ragione della sua sensibilità – riconosciuta dall'art. 13 TFUE – e non può ricorrere a metodi di addestramento dannosi né a forme di coercizione. L'art. 20 esclude dalle competizioni gli animali privi di un'idoneità veterinaria certificata e gli equidi i cui detentori abbiano riportato condanne definitive per reati contro gli animali. L'art. 23, infine, prevede l’obbligo di un controllo veterinario sportivo con cadenza annuale. Particolarmente rilevante è il comma 6 dell'art. 19, che vieta di macellare o sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, salvo l'abbattimento umanitario. Tale norma è la dimostrazione che il cavallo atleta non è una risorsa da dismettere a fine carriera, ma un soggetto a cui l'ordinamento riconosce il diritto a una vita dignitosa anche dopo il ritiro.

Il doping equino nella giurisprudenza penale
La qualifica di atleta produce anche conseguenze penali precise. La giurisprudenza di legittimità ritiene che la somministrazione di sostanze vietate a un cavallo da competizione integri sia il reato di frode sportiva ai sensi dell’art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, sia il maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 35176 del 2018, ha definito doping ogni pratica capace di procurare all'uomo, come all'animale, un rendimento superiore alle proprie doti fisiologiche in un dato momento, includendovi la somministrazione di analgesici idonei ad alterare il risultato della gara.
Sempre la Cassazione penale, con sentenza n. 38647 del 2017, ha chiarito che il divieto relativo alle sostanze dell'allegato 1 al regolamento UNIRE opera in termini assoluti, a prescindere dal quantitativo somministrato, perché la sostanza vietata è comunque idonea a compromettere la salute del cavallo e la lealtà della competizione.

Sulla stessa linea si collocano Cass. pen., sentenza n. 24257 del 2024, che ha inquadrato il doping equino nell'impiego di agenti esogeni privi di giustificazione terapeutica volti a migliorare le prestazioni e Cass. pen., sentenza n. 16254 del 2024, riferita alla somministrazione di broncodilatatori a cavalli in gara. Da questo orientamento emerge chiaramente che il doping non danneggia soltanto gli avversari in pista, ma costituisce esso stesso una forma di sopraffazione sull'animale, spinto oltre i propri limiti fisiologici.

La responsabilità civile per i danni causati dal cavallo
Dal punto di vista del diritto civile, chi possiede un cavallo o se ne serve risponde dei danni che l'animale provoca in base a quanto previsto dall'art. 2052 del c.c.. Il proprietario dell’animale è gravato da responsabilità oggettiva, della quale può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1261 del 2023, ha condannato un proprietario per le lesioni al volto subite da una cavallerizza colpita da un calcio nel paddock, spiegando che una reazione imprevista del genere non basta a integrare il caso fortuito, essendo un rischio tipico e prevedibile di chi frequenta i cavalli. Il Tribunale di Bergamo, sentenza n. 684 del 2026, è giunto a conclusioni analoghe sull'imbizzarrimento, aggiungendo che, quando a rispondere è chi utilizza l'animale senza esserne proprietario, occorre comunque verificare che questi ne avesse in concreto il controllo, dato che le due responsabilità non si sommano, ma si alternano a seconda di chi eserciti il governo effettivo del cavallo.


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Successione, non paghi l’IMU se erediti una casa e ci vai a vivere, paghi anche meno IRPEF: ecco tutte le agevolazioni

Pubblicato il: 22/08/2026

Quando un immobile passa da un defunto a un erede, non si tratta di una semplice formalità: la successione comporta la voltura catastale, ovvero l'aggiornamento ufficiale dei registri che attesta il cambio di proprietà. Questo passaggio, per quanto necessario, apre la strada a una serie di adempimenti che spesso spiazzano chi si trova a gestirli per la prima volta, magari in un momento già delicato dal punto di vista personale. Non è un caso che molti scelgano di farsi assistere da un professionista, un notaio o un commercialista esperto in materia successoria, per evitare errori che potrebbero tradursi in sanzioni o in un aggravio fiscale non necessario.
Al di là della burocrazia, però, è sul fronte delle imposte che si gioca la partita più importante: ricevere una casa in eredità comporta infatti il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in sede di dichiarazione di successione, oltre ai tributi legati al possesso dell'immobile negli anni successivi, come IMU e IRPEF. Conoscere in anticipo quali agevolazioni sono previste dalla legge permette di pianificare meglio la gestione del patrimonio ereditato e, in molti casi, di risparmiare cifre significative.
IMU sulla casa ereditata: quando si paga e quando no
Uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio l'IMU. La regola generale prevede che l'imposta municipale propria non sia dovuta sull'abitazione principale, con un'eccezione importante: gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 restano comunque soggetti al tributo, anche se utilizzati come dimora abituale. Questo significa che, se l'erede trasferisce la propria residenza anagrafica nella casa ricevuta in successione e rispetta i requisiti previsti dalla normativa per considerarla abitazione principale, l'IMU non sarà dovuta, salvo le categorie catastali appena citate.
La questione si complica quando il patrimonio ereditario comprende più immobili. In questo caso, solo uno di essi potrà essere eletto ad abitazione principale e beneficiare quindi dell'esonero, mentre tutti gli altri resteranno soggetti all'imposta secondo le regole ordinarie, fatte salve eventuali ulteriori riduzioni previste dai singoli Comuni o da specifiche disposizioni di legge.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le pertinenze, come il garage: le agevolazioni riconosciute per la prima casa si estendono, nei limiti stabiliti dalla normativa, anche a questi immobili accessori, purché collegati funzionalmente all'abitazione principale.
I requisiti per le agevolazioni prima casa in successione
Per accedere ai benefici fiscali legati alla prima casa anche in ambito successorio, l'erede deve rispettare alcune condizioni precise stabilite dalla legge. Tra i requisiti più rilevanti figura quello di non essere titolare, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un'altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile ereditato.
A questo si aggiungono ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, che è sempre opportuno verificare caso per caso con l'aiuto di un professionista, dato che le regole possono presentare eccezioni e casi particolari.
Va inoltre ricordato che, sul fronte dell'IRPEF, l'abitazione principale gode di un trattamento fiscale di favore: il reddito dell'immobile e delle relative pertinenze concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è prevista una deduzione pari alla rendita catastale imputabile alla casa e alle sue pertinenze, il che di fatto azzera, nella maggior parte dei casi, l'impatto fiscale IRPEF sull'abitazione principale.
Il risparmio sulle imposte di successione
Il beneficio probabilmente più significativo riguarda le imposte dovute proprio in sede di successione. L'articolo 69, commi 3 e 4, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 stabilisce infatti che le imposte ipotecaria e catastale possono essere applicate in misura fissa, anziché proporzionale, per i trasferimenti di abitazioni che possiedono i requisiti richiesti, quando in capo al beneficiario – o ad almeno uno degli eredi, nel caso di successione con più beneficiari – sussistono le condizioni previste per le agevolazioni prima casa. Si tratta di un vantaggio economico non trascurabile, perché evita che l'imposta venga calcolata in percentuale sul valore dell'immobile.
In sintesi, chi eredita una casa non è automaticamente tenuto a versare le imposte nella loro misura ordinaria: se l'immobile ricevuto possiede le caratteristiche necessarie e l'erede soddisfa i requisiti di legge, le agevolazioni prima casa possono ridurre in modo sensibile il peso fiscale complessivo dell'intera operazione successoria, rendendo l'eredità meno onerosa dal punto di vista tributario.


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Pensione, rischi di dover restituire la quattordicesima e ti tagliano pure l’assegno da dicembre: nuova circolare INPS

Pubblicato il: 22/08/2026

L'INPS ha completato i controlli sui redditi dei pensionati della Gestione pubblica. Chi ha ricevuto una quattordicesima superiore a quella spettante potrebbe ricevere una richiesta di restituzione. Il recupero partirà da dicembre 2026 e potrà arrivare fino a 60 rate.
L'INPS ha concluso la verifica dei redditi utilizzati per determinare il diritto e l'importo di alcune prestazioni collegate al reddito erogate in via provvisoria nel 2024 ai pensionati della Gestione pubblica (Circ. INPS 11-8-2026, n. 2608).

Il controllo riguarda, in particolare, la somma aggiuntiva, cioè la cosiddetta quattordicesima, e i limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti.
L'obiettivo è verificare se le somme pagate in via provvisoria fossero effettivamente spettanti sulla base dei redditi realmente percepiti. Quando dal controllo emerge che il pensionato ha ricevuto più di quanto gli spettava, l'INPS procede al recupero dell'indebito.

Perché l'INPS può chiedere la restituzione?
La quattordicesima e altre prestazioni collegate al reddito vengono riconosciute sulla base di determinati limiti reddituali.
In alcuni casi l'Istituto procede al pagamento in via provvisoria, utilizzando le informazioni disponibili in quel momento. Successivamente, quando vengono acquisiti i dati fiscali definitivi, viene effettuato il controllo.
Per questa campagna di verifica l'INPS ha utilizzato i dati delle dichiarazioni fiscali 730, Certificazione Unica e modello Redditi Persone Fisiche 2024, relativi ai redditi del 2023, oltre alle informazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati per gli anni 2023 e 2024.
I redditi utilizzati per il pagamento anticipato sono stati quindi confrontati con quelli effettivamente dichiarati.
Se il confronto evidenzia una differenza tale da modificare il diritto alla prestazione o il suo importo, l'Istituto può procedere al recupero delle somme corrisposte in eccesso.

Quando iniziano le trattenute?
Per questa specifica campagna, il recupero non parte ad agosto 2026.
Il calendario indicato dall'INPS prevede:

  • dicembre 2026: avvio del recupero relativo alla somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima;
  • gennaio 2027: avvio del recupero relativo alle pensioni ai superstiti.
Si tratta quindi di una procedura diversa rispetto ad altri recuperi eventualmente presenti sulle pensioni.

Il debito può essere recuperato a rate?
Il pensionato non è necessariamente chiamato a restituire tutto l'importo in un'unica soluzione.
La normativa prevede che la trattenuta possa essere effettuata sulla pensione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
In particolare, la rata di recupero è determinata in misura pari a un quinto dell'importo complessivo della pensione, considerando anche l'eventuale indennità integrativa speciale corrisposta separatamente e applicando i criteri previsti per la salvaguardia del trattamento minimo.
Il recupero può arrivare fino a un massimo di 60 rate.
Questo significa che la durata della restituzione dipenderà dall'importo complessivo dell'indebito e dalla possibilità di recuperarlo attraverso le trattenute sulla pensione.

E se una sola pensione non basta?
Può accadere che l'importo della pensione sulla quale è stato individuato il debito non consenta di recuperare interamente la somma dovuta.
In questo caso, se il pensionato è titolare anche di un'altra pensione diretta a carico della Gestione pubblica, l'INPS può procedere automaticamente al recupero anche su quest'altro trattamento.
Se rimane ancora una parte del debito da recuperare, l'importo residuo può essere richiesto attraverso un avviso di pagamento pagoPA oppure, quando possibile, mediante trattenuta su un'altra pensione erogata dall'INPS.
Il pensionato può inoltre rivolgersi alla struttura territoriale competente per verificare le modalità di recupero e, nei limiti consentiti, chiedere una modifica del piano.

Come viene comunicato il debito?
L'INPS non procede semplicemente con una trattenuta senza informare l'interessato.
Il pensionato riceverà una comunicazione dedicata con l'indicazione del debito e delle modalità previste per la restituzione.
La comunicazione viene trasmessa:

  • tramite PEC, quando l'INPS dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata;
  • oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
È quindi importante non ignorare la comunicazione, soprattutto perché dalla sua ricezione decorre un termine preciso per contestare eventuali errori.

Ci sono 30 giorni per contestare il recupero. Il pensionato che ritiene che il calcolo dell'INPS sia errato dispone di 30 giorni dalla notifica per rivolgersi alla struttura territoriale competente.
In questa fase può presentare tutta la documentazione utile a dimostrare che la situazione reddituale considerata dall'Istituto non è corretta, oppure che i dati utilizzati non sono completi.
Può essere quindi importante conservare e mettere a disposizione la documentazione fiscale relativa agli anni interessati, oltre alle certificazioni e agli altri documenti che possano dimostrare la corretta situazione reddituale.
Il controllo può portare, se ne ricorrono i presupposti, alla rettifica della posizione e dell'importo da recuperare.
Attenzione: non significa che tutti i pensionati perderanno la quattordicesima. La comunicazione dell'INPS non riguarda, infatti, indistintamente tutti i pensionati della Gestione pubblica.
Il recupero interessa le posizioni nelle quali la verifica dei redditi ha evidenziato somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle effettivamente spettanti.
Non basta quindi essere pensionati pubblici per essere coinvolti nella procedura.
La questione riguarda esclusivamente le posizioni interessate dalla verifica e per le quali l'Istituto abbia accertato un debito.

È importante anche non confondere le due procedure indicate dall'INPS.
La prima riguarda la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, per la quale il recupero partirà da dicembre 2026.
La seconda riguarda invece la verifica dei limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti, con recuperi destinati a partire da gennaio 2027.
In entrambi i casi il principio è lo stesso: le prestazioni vengono verificate alla luce dei redditi effettivamente rilevanti e, quando emerge un pagamento superiore a quello spettante, l'Istituto procede al recupero.

Ma cosa deve fare chi riceve la comunicazione INPS?
La cosa più importante è non ignorare la raccomandata o la PEC.
Chi riceve la comunicazione dovrebbe controllare:

  1. quale prestazione è stata oggetto di verifica;
  2. a quale periodo si riferisce il controllo;
  3. quale reddito è stato considerato dall'INPS;
  4. l'importo complessivo richiesto;
  5. l'ammontare delle singole trattenute;
  6. il numero delle rate;
  7. la correttezza dei dati utilizzati.
Se qualcosa non torna, è opportuno contattare la struttura territoriale INPS entro i 30 giorni dalla notifica, presentando la documentazione che dimostri l'eventuale errore.

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Libero professionista, ora devono risarcirti se va via internet, non devi più provare il danno subito: nuova ordinanza

Pubblicato il: 22/08/2026

È questa, in sintesi, la prospettiva delineata dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza 26 giugno 2026, n. 21998, che ha accolto il ricorso di un avvocato nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., censurando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili.

La vicenda nasce dall’improvvisa e prolungata interruzione, senza preavviso, dei servizi di telefonia fissa, telefonia mobile e connessione dati utilizzati da un avvocato.
L’interruzione aveva avuto ripercussioni sull’attività professionale, tanto da indurre il legale a chiedere al gestore il risarcimento sia dei danni patrimoniali, sia di quelli non patrimoniali.

Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, le pretese erano state accolte solo in parte. I giudici avevano riconosciuto le spese direttamente sostenute, cioè il cosiddetto danno emergente, ma avevano escluso ulteriori voci, tra cui il lucro cessante, la perdita di chance e il danno non patrimoniale.

La Cassazione ha ritenuto non corretta questa impostazione, richiamando l’attenzione su tre aspetti particolarmente importanti: il concorso di colpa del danneggiato, la prova della perdita di chance e la rilevanza costituzionale delle comunicazioni telefoniche e telematiche.
Uno dei punti affrontati dalla Suprema Corte riguarda il concorso di colpa del danneggiato, previsto dall’art. 1227, comma 1, del codice civile.
La Corte d’Appello aveva escluso il lucro cessante ritenendo che il professionista avrebbe potuto limitare le conseguenze del disservizio adottando strumenti alternativi per mantenere i contatti con la clientela.
Secondo la Cassazione, però, il problema non riguarda soltanto il merito di questa valutazione, ma anche il modo in cui la questione è stata introdotta e decisa nel processo.
Anche quando una questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice, quest’ultimo non può fondare la propria decisione su elementi o circostanze che non siano stati previamente sottoposti al confronto tra le parti. In particolare, deve essere garantito il contraddittorio, come impone l’art. 101, comma 2, c.p.c.
In altre parole, il giudice non può sorprendere il danneggiato con una decisione basata su una sua presunta inerzia, se tale questione non è stata adeguatamente introdotta nel processo e discussa dalle parti.

La perdita di chance richiede la prova di un cliente perso?
Un altro passaggio significativo riguarda il danno da perdita di chance. La Corte d’Appello aveva ritenuto insufficiente la prova offerta dal professionista, sostanzialmente pretendendo la dimostrazione certa della perdita di specifici clienti o di determinati incarichi.

La Cassazione ricorda, invece, che la chance non coincide con il risultato economico finale.
La perdita di chance consiste, infatti, nella perdita della concreta possibilità di conseguire un determinato vantaggio, non nella certezza che quel vantaggio sarebbe stato effettivamente ottenuto.
Nel caso di un professionista rimasto a lungo senza telefono e internet, quindi, non è indispensabile dimostrare che un determinato cliente avrebbe certamente conferito un incarico. Può essere sufficiente dimostrare, anche attraverso presunzioni e valutazioni di carattere probabilistico, che il disservizio ha concretamente compromesso occasioni professionali dotate di un adeguato grado di serietà e consistenza.

Proprio perché la chance riguarda una possibilità e non una certezza, il relativo danno può essere liquidato in via equitativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Ma il profilo forse più interessante dell’ordinanza riguarda il danno non patrimoniale.
I giudici di merito avevano escluso questa voce di danno, richiamando l’orientamento tradizionale secondo cui la semplice impossibilità di utilizzare il telefono non sarebbe, di per sé, sufficiente a giustificare un risarcimento.
La Cassazione propone una lettura più attuale del problema, considerando il ruolo assunto dalle tecnologie di comunicazione nella vita professionale e personale.
Per un avvocato, infatti, telefono e connessione internet possono costituire strumenti essenziali per mantenere i rapporti con i clienti, comunicare con colleghi e uffici giudiziari e svolgere concretamente la propria attività. La loro indisponibilità prolungata può, quindi, andare oltre il semplice disagio materiale e incidere sulla possibilità di esercitare diritti di rilievo costituzionale, tra cui la libertà di comunicazione e il diritto di difesa.
Da questa prospettiva, il disservizio del gestore può assumere una rilevanza ulteriore rispetto al mero danno economico: se l’inadempimento incide concretamente su diritti della persona costituzionalmente tutelati, può configurarsi anche un danno non patrimoniale risarcibile.


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