Dipendenti pubblici, ora ti spetta il pagamento delle ferie non godute quando lasci il lavoro, ma non tutte: nuova legge

Pubblicato il: 16/10/2026

Per anni, chi lavora nel pubblico impiego ha dovuto fare i conti con una regola molto rigida: i giorni di ferie non utilizzati, in linea generale, non potevano essere trasformati in denaro. Il divieto era stato introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012. Oggi lo scenario cambia grazie al decreto P.A. n. 144 del 7 agosto 2026, che riscrive la disciplina sulle ferie non godute degli statali.
Il passaggio decisivo è arrivato il 1° ottobre 2026, quando il Senato ha convertito il decreto in legge con 95 voti favorevoli e 53 contrari. Il nuovo testo supera il divieto assoluto di riconoscere un compenso sostitutivo e, soprattutto, mette nero su bianco quali sono gli obblighi dell’amministrazione nei confronti del proprio personale.
Il principio di fondo però non cambia: le ferie servono a recuperare le energie, e il riposo resta un diritto fondamentale del lavoratore. Il pagamento quindi non diventa un’alternativa al riposo, ma una forma di tutela per chi le ferie non è riuscito a farle per motivi che non dipendono da lui.
Quando scatta il pagamento
La prima cosa da chiarire è che la monetizzazione è possibile soltanto quando il rapporto di lavoro si chiude. Questo significa che il compenso può riguardare il dipendente che va in pensione, quello che presenta le dimissioni oppure chi ha un contratto a termine arrivato a scadenza, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Attenzione, però, a non farsi illusioni: avere giorni di ferie residui non basta per ottenere in automatico l’indennità. Bisogna capire perché quelle ferie non sono state utilizzate e, soprattutto, se l’ente pubblico abbia messo il lavoratore nella condizione concreta di prenderle.
Se il dipendente non ha potuto riposarsi per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad esempio per esigenze organizzative dell’ufficio o carenze di personale che hanno reso impossibile assentarsi, allora alla cessazione del rapporto può avere diritto al pagamento. Durante gli anni di servizio, invece, resta escluso che il lavoratore possa scegliere liberamente tra ferie e soldi: finché lavora, le ferie vanno godute.
L’amministrazione deve avvisare il dipendente, e non basta un richiamo generico
Una delle novità più importanti riguarda il ruolo del datore di lavoro pubblico. Il decreto gli affida un compito preciso: organizzare il lavoro in modo da garantire a ogni dipendente la possibilità di godere pienamente delle proprie ferie.
Non solo. L’amministrazione è tenuta a invitare formalmente il personale a utilizzare i giorni maturati, e deve farlo in tempo utile. Nell’invito deve spiegare chiaramente che le ferie non godute potranno andare perse alla fine del periodo di riferimento, oppure al termine dell’eventuale periodo di riporto autorizzato, senza essere sostituite da alcun pagamento.
Un dettaglio che fa la differenza: una semplice circolare generica che invita a "smaltire le ferie" non è sufficiente. Un richiamo di questo tipo, da solo, non dimostra che il lavoratore abbia avuto una reale possibilità di andare in ferie. Serve qualcosa di più concreto e mirato.
Chi rinuncia alle ferie consapevolmente perde l’indennità
C’è però anche il rovescio della medaglia. Se il dipendente è stato messo nelle condizioni di prendere le ferie ed è stato informato delle conseguenze, ma decide comunque, in modo consapevole, di non farle, allora l’indennità sostitutiva non gli spetta.
Il punto chiave è chi deve dimostrare questa scelta: l’onere della prova spetta all’amministrazione, non al lavoratore. Per negare il pagamento, l’ente non può limitarsi a sostenere che il dipendente avrebbe potuto presentare una domanda di ferie. Deve provare di averlo davvero messo in condizione di riposare e di averlo avvertito in modo chiaro che, in caso contrario, quei giorni sarebbero andati persi.
Da quando valgono le nuove regole e cosa succede alle ferie arretrate
Ultimo aspetto, non meno importante: le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Non è previsto, quindi, un pagamento automatico di tutte le ferie accumulate negli anni passati.
Per i giorni maturati in precedenza bisognerà valutare caso per caso le circostanze concrete, le norme applicabili in quel periodo e i principi affermati dalla giurisprudenza. Chi ha ferie arretrate e sta per lasciare il servizio farà bene a verificare la propria posizione con l’ufficio del personale o con un sindacato, per capire se e in che misura possa far valere i propri diritti.


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