Pubblicato il: 16/10/2026
In questo contesto si inserisce la Legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026. La legge conferisce al Governo una delega per realizzare una riforma organica dell’ordinamento forense, attraverso uno o più decreti legislativi da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore. Il primo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è ora all’esame del Parlamento.
Non si tratta, dunque, di una semplice revisione di singole disposizioni, ma di un intervento destinato a ridefinire diversi aspetti dell’esercizio della professione: dall’organizzazione degli studi alle modalità di collaborazione, dalla disciplina dei compensi alla tutela dell’indipendenza dell’avvocato.
Tra i temi che meritano particolare attenzione vi sono la monocommittenza e il compenso commisurato al risultato. Entrambi rispondono a esigenze concrete del mercato professionale, ma richiedono un equilibrio attento tra libertà contrattuale e protezione del professionista.
La monocommittenza è una modalità di collaborazione nella quale l’avvocato svolge la propria attività prevalentemente o esclusivamente a favore di un unico committente, generalmente uno studio legale, una struttura professionale o un altro soggetto che necessita di assistenza giuridica continuativa.
Si tratta di una realtà ormai diffusa, soprattutto tra i professionisti più giovani e tra coloro che collaborano stabilmente con studi di grandi dimensioni.
L’avvocato monocommittente può occuparsi, per esempio, della redazione di atti giudiziari, della ricerca giuridica, della gestione dei fascicoli, della predisposizione di contratti e della consulenza ai clienti dello studio. La continuità del rapporto può garantire una maggiore stabilità economica e consentire di acquisire competenze specialistiche.
Tuttavia, questa forma di collaborazione presenta anche alcune criticità: il professionista può dipendere economicamente da un solo soggetto, avere difficoltà a sviluppare una propria clientela e trovarsi in una posizione contrattuale meno forte rispetto a quella del committente. In assenza di garanzie adeguate, la continuità della collaborazione può tradursi in una situazione di precarietà, nonostante la veste formalmente autonoma del rapporto.
A differenza del lavoratore subordinato, infatti, il professionista autonomo non beneficia automaticamente delle medesime tutele previste dalla legislazione lavoristica. Al tempo stesso, la presenza di un unico committente non determina, da sola, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: occorre valutare concretamente le modalità con cui l'attività viene svolta.
La questione centrale è, quindi, individuare una disciplina capace di riconoscere la specificità della collaborazione forense continuativa senza compromettere l’autonomia e l’indipendenza che caratterizzano la professione.
Quali allora le tutele predisposte per l’avvocato monocommittente?
La riforma delega il Governo a disciplinare organicamente la monocommittenza. Un primo passo in questa direzione è già arrivato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo attuativo della delega, proposto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo definisce la monocommittenza come un rapporto continuativo ed esclusivo e stabilisce che il compenso dell’avvocato non possa essere inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale. Si tratta, nelle parole del Ministro, di una forma di compenso fisso per il giovane avvocato, slegato dalle singole cause. Per le collaborazioni continuative senza esclusività, invece, lo schema prevede l’obbligo del contratto scritto e la sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio. Il testo dovrà ora ricevere i pareri delle Camere, attesi entro 30 giorni, prima di tornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. La portata concreta delle tutele dipenderà quindi dalla versione finale del decreto, che dovrà tradurre i principi della delega in regole operative.
La sfida consiste nel garantire che la collaborazione continuativa non diventi uno strumento per trasferire sul professionista tutti i rischi economici dell’attività, senza riconoscergli adeguate garanzie.
In particolare, la disciplina attuativa dovrà essere valutata con riferimento ad alcuni aspetti fondamentali:
- la congruità del compenso. La remunerazione dovrebbe essere adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, alla complessità degli incarichi e alla responsabilità assunta. La continuità del rapporto non può giustificare, di per sé, compensi sproporzionatamente bassi;
- la regolarità dei pagamenti. Una collaborazione stabile richiede condizioni economiche chiare, scadenze definite e strumenti efficaci per evitare ritardi nei pagamenti;
- le condizioni di cessazione del rapporto. Il preavviso e le eventuali indennità possono contribuire a evitare interruzioni improvvise della collaborazione, che potrebbero compromettere la continuità reddituale del professionista;
- la tutela nelle situazioni di fragilità. Malattia, infortunio, gravidanza e genitorialità sono circostanze che possono incidere in modo significativo sulla capacità di lavorare e produrre reddito. Occorre quindi verificare quali garanzie saranno effettivamente introdotte dalla disciplina attuativa;
- l’autonomia professionale. Il rapporto con il committente non deve tradursi in una subordinazione incompatibile con i principi della professione forense, né compromettere la libertà di valutazione giuridica, la riservatezza e il segreto professionale.
La regolamentazione della monocommittenza rappresenta, in definitiva, un passaggio importante per dare maggiore trasparenza a una realtà professionale che si colloca, spesso, al confine tra autonomia formale e dipendenza economica sostanziale.
Un altro tema significativo della riforma riguarda la possibilità di determinare il compenso dell’avvocato anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
La delega conferma il principio della libera pattuizione del compenso tra professionista e cliente, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso e dei limiti previsti dall’ordinamento.
In particolare, il compenso potrà essere parametrato agli obiettivi perseguiti, purché rimanga proporzionato all’attività professionale svolta e siano rispettate le disposizioni del codice civile, compreso il divieto previsto dall’articolo 1261.
Questa impostazione apre la strada a modelli contrattuali più flessibili, nei quali una parte della remunerazione può essere collegata al risultato ottenuto.
Si pensi, per esempio, a un avvocato incaricato di assistere un’impresa in una controversia commerciale. Le parti potrebbero concordare un compenso composto da una quota fissa, destinata a remunerare l’attività ordinaria, e da una componente variabile legata al raggiungimento di un obiettivo previamente individuato.
Un meccanismo analogo potrebbe essere utilizzato in una trattativa stragiudiziale, nella quale il compenso variabile sia collegato alla conclusione di un accordo secondo condizioni definite nel mandato professionale.
Il vantaggio consiste nella possibilità di collegare una parte della remunerazione al valore concreto dell’attività svolta, rendendo più trasparente il rapporto tra professionista e cliente.
È, però, essenziale distinguere la remunerazione collegata a un obiettivo dal principio secondo cui l’avvocato sarebbe pagato soltanto in caso di vittoria. Le due cose non coincidono necessariamente.
Il compenso può essere strutturato in modo da riconoscere il lavoro svolto indipendentemente dall’esito finale, prevedendo eventualmente una componente aggiuntiva al verificarsi di determinate condizioni.
Questa distinzione è particolarmente importante, perché l’attività forense è un’obbligazione professionale il cui valore non dipende esclusivamente dal risultato finale. Un giudizio può avere un esito sfavorevole anche quando l’avvocato abbia operato con competenza, diligenza e nel pieno rispetto dei propri doveri professionali.
La possibilità di legare una parte del compenso al risultato non elimina il principio dell’equo compenso.
La Legge 21 aprile 2023, n. 49 – si rammenta – individua nell’equità e nella proporzionalità della remunerazione elementi essenziali del rapporto professionale, con riferimento alla quantità e alla qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
Ebbene, la riforma forense si colloca in questa prospettiva: la libertà contrattuale viene valorizzata, ma non può essere interpretata come una rinuncia alla tutela economica dell’avvocato nei rapporti caratterizzati da squilibri contrattuali.
Il compenso commisurato al risultato deve quindi essere costruito con criteri chiari e verificabili: l’accordo dovrebbe indicare quali obiettivi vengono considerati rilevanti, come viene calcolata la componente variabile e quali circostanze possono incidere sulla sua maturazione.
Occorre, inoltre, evitare che il professionista assuma rischi economici sproporzionati o sia incentivato a privilegiare il risultato economico rispetto alla qualità della difesa e agli interessi del cliente. La tutela dell’equo compenso non riguarda soltanto la remunerazione individuale dell’avvocato: essa contribuisce anche a garantire un esercizio della professione indipendente, competente e rispettoso dei diritti delle persone assistite.
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