Visita fiscale INPS, ora non sei più assente ingiustificato solo perché non hai risposto al campanello: nuova sentenza

Pubblicato il: 28/10/2026

Quando il medico fiscale dell’INPS si presenta a casa di un lavoratore in malattia e nessuno risponde al campanello, la conseguenza non è necessariamente quella di un’assenza ingiustificata. La mancata risposta, infatti, deve essere valutata alla luce di quanto riportato nel verbale e delle eventuali prove che dimostrano la presenza del dipendente nell’abitazione.
A occuparsi della questione è stato il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026, relativa a una controversia tra un dipendente pubblico e la propria amministrazione. La decisione affronta un punto importante: il verbale che attesta soltanto che nessuno ha risposto non equivale necessariamente alla prova che il lavoratore fosse fuori casa.
La pronuncia non elimina l’obbligo di reperibilità durante la malattia, ma chiarisce che l’effettiva irreperibilità deve essere accertata e che le annotazioni contenute nel verbale non possono essere interpretate automaticamente nel senso più sfavorevole al dipendente.

Che cosa prova il verbale del medico fiscale?
Il verbale redatto dal medico incaricato della visita fiscale è un atto pubblico e ha una particolare efficacia probatoria per i fatti che il professionista attesta di avere compiuto o constatato direttamente.
Questo, tuttavia, non significa che ogni annotazione contenuta nel documento dimostri necessariamente tutte le circostanze che potrebbero essere dedotte dalla visita.
Se il medico scrive che ha suonato senza ricevere risposta, il fatto attestato è la mancata risposta al campanello. Da questo dato non deriva sempre, in modo automatico, la certezza che il lavoratore fosse assente dall’abitazione.
La distinzione è rilevante soprattutto quando il dipendente sostiene di essere stato effettivamente in casa e riesce a fornire elementi concreti a sostegno della propria versione.
Secondo la ricostruzione della sentenza del Tribunale di Avellino, la dicitura «sconosciuto/irreperibile» può rappresentare una valutazione sintetica dell’esito dell’accesso. Se il suo significato è ambiguo, non può essere utilizzata da sola per risolvere ogni dubbio contro il lavoratore.

La controversia riguardava un collaboratore scolastico che aveva comunicato la malattia e indicato il proprio indirizzo di reperibilità. Dopo una visita fiscale dall’esito negativo, l’amministrazione aveva contestato l’irreperibilità, con conseguenze economiche e disciplinari.
Il lavoratore aveva sostenuto di essere stato in casa nel giorno del controllo. Aveva inoltre evidenziato che precedenti visite fiscali, effettuate sulla base delle stesse indicazioni, erano andate a buon fine e che il sistema di navigazione poteva individuare un punto distante dalla sua effettiva abitazione.
Nel giudizio sono state raccolte anche testimonianze, tra cui quella del medico di famiglia, che aveva riferito di aver visitato il dipendente presso la sua abitazione proprio quel giorno.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti non confermassero l’addebito di irreperibilità. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento contestato e disponendo il ripristino della posizione lavorativa per il periodo interessato e la restituzione delle somme trattenute.
La decisione riguarda uno specifico caso concreto: non significa che ogni lavoratore possa contestare con successo una visita fiscale non effettuata.

Quali prove può utilizzare il lavoratore per dimostrare che era in casa?
Chi sostiene di essere stato presente nel domicilio durante il controllo deve raccogliere elementi utili a dimostrarlo. Non è sufficiente, in ogni situazione, dichiarare semplicemente di non aver sentito il campanello.

A seconda delle circostanze, possono essere rilevanti:

  • testimonianze: persone che possano confermare la presenza del lavoratore nell’abitazione nell’orario della visita;
  • documentazione sanitaria: per esempio, elementi che dimostrino che il medico curante ha effettuato una visita domiciliare in quel momento;
  • verbali precedenti: controlli fiscali già svolti correttamente allo stesso indirizzo, che possono contribuire a chiarire le condizioni di reperibilità;
  • documenti sull’indirizzo: indicazioni, fotografie o altri elementi che aiutino a dimostrare eventuali difficoltà nell’individuazione dell’abitazione.
Il valore di ciascun elemento dipende dal caso concreto. Le prove devono essere valutate nel loro insieme e non garantiscono automaticamente l’annullamento della contestazione.
Ma il lavoratore in malattia non deve soltanto trovarsi materialmente all’indirizzo comunicato: deve anche adottare le normali misure di diligenza necessarie per consentire al medico di raggiungerlo.

È quindi importante verificare che l’indirizzo indicato nel certificato sia corretto, che il nominativo sia riconoscibile e che il campanello funzioni. Eventuali difficoltà di accesso o di individuazione dell’abitazione possono diventare rilevanti se impediscono concretamente l’esecuzione della visita.
Inoltre, se il lavoratore cambia domicilio durante la malattia, deve comunicare tempestivamente la variazione secondo le regole applicabili. Per i dipendenti pubblici, l’INPS indica che il nuovo indirizzo di reperibilità deve essere comunicato alla propria amministrazione.

La mancata risposta al citofono, dunque, non deve essere confusa con una prova automatica dell’assenza, ma neppure può essere considerata irrilevante in ogni circostanza.


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