Pubblicato il: 29/10/2026
Chi lavora nella pubblica amministrazione e usufruisce dei permessi della Legge 104 o di un congedo deve sapere che, dal mese di dicembre 2026, le informazioni sulle sue assenze arriveranno all’INPS in modo molto più dettagliato. Le nuove istruzioni sono contenute nel messaggio INPS n. 3267 del 14 ottobre 2026, che aggiorna le procedure contributive degli enti pubblici con personale iscritto alla Gestione pubblica. Alla base di tutto c’è la Legge di Bilancio 2026, che ha imposto alle amministrazioni pubbliche di comunicare con maggiore precisione i permessi e i congedi effettivamente utilizzati dai propri dipendenti.
L’obbligo non riguarda una sola misura, ma un ventaglio di agevolazioni molto diffuse: i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104, i congedi straordinari per l’assistenza a persone con disabilità, i congedi parentali e altre tipologie di congedo previste dalla normativa. È importante chiarire un punto: per il lavoratore non cambiano i diritti. Permessi e congedi restano quelli di sempre; a cambiare è il modo in cui l’ente datore di lavoro li dichiara all’Istituto.
Il "dante causa": chi è e perché diventa centrale
La vera novità sta in un’espressione tecnica che d’ora in poi diventerà familiare: il dante causa. Si tratta della persona che dà diritto al beneficio. Facciamo un esempio concreto: se un’impiegata comunale usufruisce dei permessi 104 per assistere la madre con disabilità grave, il dante causa è proprio la madre, cioè la persona assistita. In altri casi, invece, il dante causa coincide con il lavoratore stesso, come accade quando è il dipendente ad avere una disabilità e a fruire dei permessi per sé.
Le amministrazioni dovranno quindi indicare sia i periodi effettivi di assenza sia il codice fiscale del dante causa. Questi dati viaggeranno all’interno del flusso UNIEMENS/ListaPosPA, insieme alle normali informazioni contributive. In particolare andrà compilato l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo (CMU) 5, che permette di identificare il tipo di assenza e il periodo realmente goduto. Tra i campi da riempire ci sono:
- IdentAtto, che indica la tipologia di permesso o congedo;
- DataAtto, in cui va inserita la data del 14 ottobre 2026;
- NumeroRegistro, dove si riporta il codice fiscale del dante causa (o, in alcuni casi, quello del lavoratore);
- GiornoInizio e GiornoFine, che delimitano il periodo di assenza;
- PercRetribuzione, da usare quando servono indicazioni su ore, giorni o altri elementi legati alla retribuzione.
Congedo straordinario: cosa devono fare gli enti
Un capitolo specifico riguarda il congedo straordinario disciplinato dall’art. 42 del Decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). È il congedo retribuito, fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, che spetta a chi assiste un familiare con disabilità grave. Per dichiararlo, le amministrazioni continueranno a utilizzare il Codice Tipo Servizio 49, come già avviene oggi.
Con le nuove regole, però, a questo codice dovrà affiancarsi una comunicazione aggiuntiva con elemento V1, Causale 7, CMU 5 e IdentAtto 6. In questo nuovo tracciato andranno riportati il codice fiscale della persona assistita, la data del 14 ottobre 2026 e il periodo di congedo effettivamente fruito dal dipendente.
Lo scopo dichiarato dall’INPS è quello di collegare in modo preciso ogni giorno di assenza alla persona assistita, così da rendere più efficaci i controlli. In altre parole, l’Istituto potrà verificare con maggiore facilità chi assiste chi e per quanto tempo, riducendo il rischio di errori o di utilizzi impropri.
Permessi Legge 104: i nuovi codici da conoscere
Anche per i permessi della Legge 104 le amministrazioni manterranno il riferimento attuale, ovvero il Codice Tipo Servizio 4 (Ordinario), ma da dicembre dovranno aggiungere specifici codici identificativi. L’INPS ha previsto sei diverse casistiche, numerate con IdentAtto da 7 a 12, che distinguono i permessi in base alle modalità di fruizione: a ore, a giornata, mensili fruiti a ore oppure orari giornalieri.
La distinzione più importante riguarda, però, di chi è il codice fiscale da inserire. Per gli IdentAtto 7, 8 e 9, che si riferiscono ai permessi usati per assistere un familiare, andrà indicato il codice fiscale della persona assistita. Per gli IdentAtto 10, 11 e 12, invece, va riportato il codice fiscale del lavoratore con disabilità che beneficia direttamente dei permessi. È la stessa logica che la Legge 104 segue da sempre: da un lato l’articolo 33, comma 3, che tutela chi assiste un familiare, dall’altro l’articolo 33, comma 6, che riconosce i permessi al lavoratore disabile.
I dipendenti pubblici dovranno quindi verificare, con l’ufficio del personale, che i dati della persona assistita siano corretti e aggiornati. Un codice fiscale sbagliato o mancante potrebbe infatti generare anomalie nei controlli INPS, con richieste di chiarimenti che è meglio evitare.
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