Pubblicato il: 24/10/2026
Un concorso riservato e un'esclusione dopo la visita
Il decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 metteva a bando 200 posti da operatore, nel ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo dei vigili del fuoco. Potevano partecipare candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il ricorrente aveva superato il test a risposta multipla e, il 31 marzo 2025, veniva convocato per gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale, con applicazione dei criteri di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, pensati per il personale con funzioni operative. Tuttavia, veniva giudicato inidoneo, con conseguente esclusione.
Nel ricorso però sosteneva che quei controlli fossero sproporzionati, perché i posti non riguardavano ruoli operativi.
I requisiti seguono le mansioni
Gli accertamenti psicofisici su chi aspira a un posto pubblico, osserva il Tar, sono giustificati dai compiti del ruolo per cui si concorre. Il riferimento europeo è la direttiva 2000/78 su occupazione e condizioni di lavoro. Il suo considerando n. 18 precisa che la direttiva non può obbligare polizia, forze armate, servizi penitenziari e di soccorso ad assumere o mantenere in servizio chi non ha i requisiti per svolgere tutte le funzioni richieste, perché va salvaguardata la natura operativa di questi servizi.
Chi recluta addetti al soccorso può quindi pretendere da loro requisiti fisici e attitudinali mirati, ma solo se legati ai compiti operativi che svolgeranno. Lo stesso criterio si ritrova nella sentenza della Corte di giustizia UE del 17 novembre 2022, causa C-304/21, che sui limiti di età ha richiesto di verificare in concreto le mansioni.
Che cosa fa un operatore
Il ruolo dell’operatore dei vigili del fuoco è descritto dall'art. 70 del d.lgs. n. 217 del 2005. Gli operatori protocollano e smistano la posta, notificano atti, tengono fascicoli e archivi, anche con strumenti informatici. Rientrano nel profilo anche lavori tecnico-manuali, come la manutenzione di impianti e attrezzature.
Dall'esame di queste norme, il Tar stabilisce che il ruolo corrisponde al normale lavoro d'ufficio che si svolge in ogni amministrazione, privo di aspetti che richiedano una forma fisica fuori dall'ordinario. Il vigile del fuoco, per l'art. 4 della stessa legge, lavora invece in soccorso, prevenzione e vigilanza.
Una scelta già compiuta dal legislatore
A indebolire il bando c'è un dato in più. L'art. 12, comma 2, del d.l. n. 69 del 2023, su cui si basa la procedura, voleva che gli aspiranti operatori fossero valutati ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 166 del 2019, e non secondo l'art. 1. L'art. 2 vale per i ruoli tecnico-professionali ed è coerente col profilo degli operatori, senza i requisiti rigidi riservati a chi svolge funzioni operative. Il bando ha adottato la soluzione opposta, e per il Tar questa scelta è irragionevole.
La ratio si rinviene nel principio di proporzionalità, che vieta di chiedere più di quanto serva allo scopo. Il Tribunale lo collega all'art. 52 del T.U.P.I., e ne discende che i requisiti vanno tarati su profilo e mansioni.
Effetti della pronuncia
Il Tar, dunque, annulla l'esclusione e il bando nella parte in cui sottopone i candidati ai controlli di cui all'art. 1 anziché a quelli dell'art. 2. Non cade, quindi, ogni verifica sanitaria e gli operatori restano soggetti agli accertamenti dell'art. 2.
Il candidato era già stato ammesso alla scelta della sede e assegnato al Comando di Milano, ma con riserva sull'esito della causa. La sentenza obbliga l'amministrazione a rivalutare il caso con la regola corretta, e l'assegnazione sarà confermata dopo la verifica dei requisiti dell'art. 2.
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