Pubblicato il: 04/11/2026
La controversia trae origine da una scrittura privata sottoscritta da due ex coniugi in occasione della separazione personale, nella quale era stata inserita una clausola penale destinata a operare in caso di inadempimento degli obblighi assunti.
La creditrice lamentava il reiterato ritardo nel pagamento degli assegni di mantenimento dovuti in favore proprio e dei figli, nonché nel rimborso delle spese straordinarie, chiedendo che il credito maturato a titolo di penale fosse compensato giudizialmente con un diverso credito vantato dall'ex coniuge in forza di un precedente provvedimento giudiziale.
Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo insussistente un pregiudizio effettivo derivante dai ritardi contestati.
La decisione veniva confermata in appello, sebbene sulla base di una diversa motivazione.
La creditrice proponeva, quindi, ricorso per cassazione, contestando, tra l'altro, l'esclusione dell'applicabilità della clausola penale in ragione della brevità dei ritardi e dell'assenza di un danno concretamente dimostrato.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi, e censura la decisione impugnata per avere escluso l'operatività della clausola penale sulla base della modesta entità dei ritardi e della mancata dimostrazione di un concreto pregiudizio per la creditrice.
La Suprema Corte ribadisce, anzitutto, che nelle obbligazioni pecuniarie l'adempimento si perfeziona soltanto quando la somma dovuta entra effettivamente nella disponibilità del creditore, con la conseguenza che, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, la mera disposizione dell'operazione entro la data di scadenza non è sufficiente a escludere il ritardo, dovendosi avere riguardo al momento in cui il pagamento produce concretamente il proprio effetto solutorio.
La Corte precisa, inoltre, che il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto non può essere utilizzato per modificare unilateralmente i termini di adempimento convenuti dalle parti; esso può assumere rilievo soltanto nella valutazione delle concrete modalità di esecuzione della prestazione e dell'eventuale eccessivo sacrificio richiesto al debitore.
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda, tuttavia, la funzione della clausola penale prevista dall'art. 1382 del c.c..
Tale pattuizione assolve alla funzione di predeterminare convenzionalmente la prestazione dovuta in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo, dispensando il creditore dall'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno effettivamente subito.
Pertanto, una volta accertato l'inadempimento rilevante ai fini della clausola, il giudice non può escluderne l'applicazione soltanto perché il ritardo è stato di pochi giorni o perché non risulta provato un concreto pregiudizio patrimoniale.
Infine, la pronuncia affronta il tema della mancata contestazione immediata dei ritardi, escludendosi che la mera tolleranza del creditore, anche se protratta nel tempo, possa determinare automaticamente un affidamento giuridicamente tutelabile del debitore, ovvero comportare la perdita del diritto alla penale.
A tal fine occorre, infatti, una condotta concludente, dalla quale possa desumersi in maniera inequivoca la volontà di rinunciare al diritto, non essendo sufficiente il semplice silenzio o la mancata reazione alle precedenti violazioni.
Suggerimenti pratici
La pronuncia offre indicazioni operative importanti per chi stipula contratti contenenti clausole penali e, più in generale, per chi è tenuto a effettuare pagamenti periodici.
Per i creditori, la decisione conferma l'importanza di inserire nei contratti clausole penali formulate in maniera chiara e precisa, individuando espressamente gli inadempimenti che ne determinano l'applicazione, l'importo dovuto e le modalità di calcolo. In presenza di ritardi reiterati, il creditore può quindi far valere il diritto alla penale senza dover dimostrare di aver subito un danno economico concreto.
È comunque opportuno conservare le comunicazioni, le ricevute dei pagamenti e la documentazione bancaria, così da poter dimostrare la data di effettivo accredito delle somme.
Per i debitori, la pronuncia impone particolare attenzione al rispetto delle scadenze contrattuali (non è sufficiente impartire l'ordine di bonifico entro il giorno stabilito, qualora l'accredito intervenga successivamente).
È pertanto consigliabile disporre i pagamenti con un congruo anticipo, tenendo conto dei tempi tecnici di esecuzione delle operazioni bancarie; inoltre, non si può confidare nel fatto che precedenti ritardi, rimasti senza contestazione, siano automaticamente irrilevanti o abbiano determinato la rinuncia del creditore alla penale.
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