Agenzia delle Entrate, ora rischi di pagare le cartelle anche se le ritira un cugino che non vive con te: nuova ordinanza

Pubblicato il: 15/10/2026

Una contribuente ha ricevuto un’intimazione di pagamento relativa a 23 cartelle esattoriali, per un importo complessivo superiore a 1,2 milioni di euro. Con l’atto, l’agente della riscossione le intimava di pagare entro cinque giorni, avvertendola delle possibili conseguenze in caso di mancato pagamento.
La contribuente ha impugnato l’intimazione, contestando la validità delle notifiche delle cartelle sottostanti sulla base di due motivi: la consegna degli atti a un cugino e a un nipote che non convivevano con lei e la mancata ricezione della raccomandata informativa che avrebbe dovuto avvisarla dell’avvenuta consegna a terzi.

Con l’ordinanza n. 25870/2026 la Corte di cassazione ha respinto entrambe le contestazioni, ribadendo alcuni principi consolidati in materia di notificazioni. Vediamoli di seguito.

Il primo punto riguarda l’interpretazione dell’articolo 139 del codice di procedura civile, che disciplina la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario.
La norma stabilisce che, in assenza del destinatario, l’atto può essere consegnato a una persona di famiglia o a un soggetto addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché abbia almeno quattordici anni e non sia palesemente incapace.
Il testo normativo non richiede espressamente che la persona di famiglia sia convivente con il destinatario. Con l’ordinanza citata, la Cassazione ha ribadito che, ai fini della validità della notificazione, la convivenza non costituisce un requisito indispensabile. Il legame di parentela o di affinità può infatti fondare una presunzione, superabile con prova contraria, che l’atto consegnato al familiare venga portato a conoscenza del destinatario.

In altri termini, la mancanza di una residenza anagrafica comune non determina, da sola, l’invalidità della notifica.

Occorre poi chiarire che la presunzione di conoscenza dell’atto non è assoluta. Il destinatario può contestarla, ma deve fornire elementi idonei a dimostrare che il familiare si trovava nell’abitazione soltanto occasionalmente o temporaneamente e che, quindi, mancavano le condizioni per presumere la trasmissione dell’atto. La semplice produzione di certificati anagrafici attestanti una residenza diversa, tuttavia, non è necessariamente sufficiente a superare tale presunzione. La valutazione deve riguardare, infatti, non soltanto la residenza formale, ma anche le circostanze concrete della consegna e la natura della presenza del familiare presso l’abitazione del destinatario.

Un ulteriore aspetto riguarda l’estensione del concetto di persona di famiglia. Il termine non è necessariamente limitato ai familiari che vivono stabilmente nella stessa abitazione. La parentela può rilevare anche in assenza di coabitazione e deve essere valutata alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di notificazioni.
La questione assume particolare rilievo quando nella relata di notifica vengono indicati parenti come il cugino o il nipote. Quest’ultimo termine, peraltro, può indicare sia il figlio del figlio, parente in linea retta di secondo grado, sia il figlio di un fratello o di una sorella, parente collaterale di terzo grado.
L’indicazione del rapporto familiare deve quindi essere esaminata nel contesto della singola notificazione, senza ritenere automaticamente invalida la consegna per la sola assenza di convivenza.

Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancata ricezione della raccomandata informativa, ossia la comunicazione destinata ad avvisare il destinatario che l’atto era stato consegnato a un’altra persona. La contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto tale comunicazione e di non essere stata, pertanto, posta in condizione di conoscere le cartelle. La disciplina della raccomandata informativa, tuttavia, varia in funzione delle modalità di notificazione e del soggetto che la esegue.

Nell’ambito dell’articolo 139 c.p.c., l’avviso tramite raccomandata è previsto, in particolare, quando la consegna avviene al portiere o a un vicino di casa, secondo le condizioni stabilite dalla norma. La disciplina non può essere automaticamente estesa, in modo identico, a ogni consegna effettuata a un familiare.

La Suprema Corte ha poi richiamato la distinzione tra la prova della spedizione della raccomandata e quella della sua effettiva ricezione: quando la normativa richiede l’invio di una raccomandata semplice, la prova della spedizione può essere sufficiente, senza che sia necessario dimostrare che il destinatario abbia materialmente ricevuto la comunicazione.
È quindi essenziale distinguere tra l’omissione di un adempimento obbligatorio e la mancata ricezione di una comunicazione regolarmente spedita.


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