Pubblicato il: 03/11/2026
Lo spiega il Tribunale di Torino con la sentenza n. 4667/2026, che ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune in una controversia promossa da residenti esasperati da persistenti rumori notturni. La magistratura piemontese ha ordinato all'amministrazione di far cessare le immissioni intollerabili entro il termine di 60 giorni, lasciandole la scelta delle misure concrete da adottare, e ha riconosciuto ai cittadini il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
La controversia è nata dall'iniziativa di un gruppo di residenti di un quartiere di Torino che – nel corso degli anni – si era trasformato da zona prevalentemente residenziale e commerciale in un punto di riferimento della vita notturna. Il continuo afflusso di persone nelle strade e nelle piazze pedonalizzate provocava urla, cori, schiamazzi, musica e petardi, accompagnati da fenomeni di degrado urbano.
I cittadini lamentavano che il rumore superasse sistematicamente i limiti consentiti, compromettendo riposo, salute e normale svolgimento della vita privata e familiare. Avevano così chiesto al giudice di merito di ordinare la cessazione delle immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 del c.c., di applicare una penalità per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine e di condannare il Comune al risarcimento dei danni, richiesti a partire dal 2016. L'amministrazione si era difesa contestando sia la giurisdizione del giudice ordinario, sia la propria legittimazione passiva. Secondo l'ente locale, infatti, la gestione dell'ordine pubblico spettava alle autorità statali e i rumori erano prodotti da soggetti terzi, come gli avventori e gli esercenti dei locali.
La questione della giurisdizione era già stata affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 27175/2022), che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario (civile): i residenti non chiedevano di annullare provvedimenti amministrativi, ma di proteggere diritti soggettivi attraverso la cessazione di un'attività materiale lesiva. Come si può leggere nel testo della sentenza n. 4667/2026 del Tribunale di Torino, infatti, la posizione fatta valere dagli attori non è di interesse legittimo: "non investendo scelte ed atti autoritativi della PA, in quanto quest'ultima non esercita alcun potere discrezionale sui cittadini che vivono nell'area interessata dalle immissioni sonore intollerabili".
Punto centrale della pronuncia riguarda la distinzione tra legittimazione passiva e responsabilità effettiva. La prima indica se un soggetto possa essere chiamato in giudizio rispetto alla domanda formulata; la seconda richiede di accertare se quel soggetto sia effettivamente responsabile della situazione contestata.
Ebbene, secondo il Tribunale, ai fini della legittimazione passiva rileva che le immissioni provengano da un'area pubblica giuridicamente riconducibile al Comune. Non è allora indispensabile che siano i dipendenti comunali a produrre materialmente il rumore. E il fatto che gli schiamazzi siano causati da avventori o gestori dei locali non basta, da solo, a escludere l'ente dal giudizio.
L'articolo 844 c.c. consente, infatti, di chiedere al giudice che cessino le immissioni provenienti dal fondo altrui quando superano la normale tollerabilità, valutata anche in relazione alle caratteristiche della zona. Questa tutela può essere combinata con l'azione risarcitoria prevista dall'art. 2043 del c.c., che richiede invece di accertare gli elementi della responsabilità civile.
Il Comune, in quanto proprietario delle strade interessate, può dunque essere destinatario di un ordine volto a eliminare o contenere il disturbo. Ciò non significa che sia automaticamente responsabile di qualsiasi rumore prodotto nello spazio pubblico: la colpa e l'effettiva imputabilità del danno devono essere dimostrate nel merito.
Nel caso in oggetto, i monitoraggi dell'ARPA e la consulenza tecnica d'ufficio avevano effettivamente documentato il superamento stabile e pluriennale dei limiti acustici. Le rilevazioni della CTU hanno riguardato anche il differenziale di 3 decibel rispetto al rumore di fondo, con disturbi particolarmente significativi tra le 21.30 e le 4 del mattino, persino a finestre chiuse.
Il Tribunale ha pertanto imposto al Comune di ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità entro 60 giorni. Il termine va rispettato per non incappare in una penale e l'amministrazione conserva la libertà di scegliere gli interventi più appropriati, come limitazioni agli orari, regole per i dehors, controlli e misure di vigilanza. Non può però utilizzare la propria discrezionalità amministrativa come giustificazione della sua inerzia e del conseguente forte disagio dei residenti.
In questo senso, il giudice ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale del neminem laedere, secondo cui nessuno deve arrecare ingiustamente danno agli altri (tra le tante, Cass. n. 20571/2013, Cass. n. 22116/2014, Cass. n. 2338/2018). La pubblica amministrazione è tenuta a rispettarlo anche quando gestisce beni pubblici e dispone di poteri amministrativi per regolare le attività sul territorio.
La condanna risarcitoria per i rumori notturni si fonda invero su un ulteriore accertamento: il Comune non era rimasto completamente inattivo, ma aveva adottato misure giudicate tardive, inadeguate e inefficaci. Tra queste, il piano di risanamento acustico era stato approvato con vari anni di ritardo, nel marzo 2021. Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto sussistente una colpa omissiva dell'ente, considerando i poteri previsti dalla legge n. 447/1995 sull'inquinamento acustico, dalla normativa regionale e dalle disposizioni del Testo unico degli enti locali e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Neppure la liberalizzazione delle attività economiche impedisce di adottare restrizioni, purché siano necessarie e proporzionate.
In particolare il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente in circa 12 euro al giorno per ciascun residente, sulla base del 10% del valore giornaliero tabellare milanese previsto per l'inabilità temporanea assoluta. Il Tribunale di Torino ha altresì escluso un concorso di colpa per chi aveva acquistato casa nella zona, senza conoscere l'effettiva intensità del fenomeno.
Un altro aspetto interessante è che il risarcimento, in casi pratici come questo, non presuppone necessariamente una malattia accertata clinicamente: le immissioni possono ledere anche il diritto al riposo, alla vita privata e familiare e al normale godimento dell'abitazione. Inoltre il pregiudizio concretamente patito può essere dimostrato anche attraverso presunzioni, purché fondato su elementi idonei a documentare le conseguenze del disturbo (cfr. ad es. Cass. n. 11930/2022, Cass. n. 21649/2021).
In conclusione, la sentenza n. 4667/2026 del Tribunale di Torino costituisce un precedente giurisprudenziale molto interessante, perché indica che un cittadino che subisce rumori notturni intollerabili può agire per ottenerne lo stop e, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento. Il Comune proprietario delle aree pubbliche interessate può essere chiamato in giudizio anche quando il rumore proviene da terzi. Tuttavia, per ottenere il risarcimento occorre sempre dimostrare anche la responsabilità dell'ente.
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